CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16286/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso e condannare l'imputato alla refusione delle spese di costituzione di parte civile del presente giudizio di legittimità; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza, investita dalle impugnazioni del Pubblico ministero e della parte civile, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, ha: - dichiarato non doversi procedere nei confronti di V.P. in ordine ai reati di cui agli artt. 494 e 615-ter cod. pen. a lui ascritti, perché estinti per prescrizione; - ha affermato la responsabilità civile del predetto imputato e lo ha condannato a risarcire il danno cagionato alla parte civile perché «si introduceva abusivamente nell'account di I M.S. I, protetto da password, modificando la stessa (password) ed associandovi gli indirizzi di posta elettronica omissis e I omissis I allo stesso intestati e in uso, nonché intrattenendo una conversazione virtuale via chat con L.S. nel corso della quale il V P al fine di procurare alla M.S. un danno, inducendo in errore il virtuale interlocutore sulla sua effettiva identità, si sostituiva alla MS. promettendogli una prestazione sessuale». 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità dell'imputato. La sentenza impugnata non avrebbe valutato correttamente: l'attendibilità della persona offesa; la effettiva portata probatoria dei documenti dalla stessa prodotti non acquisiti con le modalità previste dalla legge per garantirne la genuinità; la circostanza, riferita dal testimone di polizia giudiziaria, che Facebook non avrebbe comunicato gli indirizzi IP di accesso e di modifica del profilo; le considerazioni espresse dal consulente tecnico della difesa. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello disposto, prima, la rinnovazione istruttoria, ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., con l'escussione dell'agente di P.G. G.P. per poi revocarla. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che non sorge questione sul regime transitorio dell'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. La norma, introdotta dal d. Igs. n. 150 del 2022, prevede che quando la sentenza è impugnata «ai soli effetti civili», la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinvia per la prosecuzione alla sezione civile competente. Sul regime transitorio della norma in rassegna pende attualmente questione dinanzi alle Sezioni Unite (ricorso RG. 16076/22, fissato per la trattazione all'udienza del 25 maggio 2023), ci si chiede cioè: «Se l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., si applichi a tutte le impugnazioni per i soli interessi civili pendenti alla data del 30 dicembre 2022 o, invece, alle sole impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate a decorrere dalla suddetta data». Tuttavia nel caso di specie il problema non sorge, dato che il ricorso non è proposto «ai soli effetti civili»; invero l'imputato ricorrente pone in discussione anche gli effetti penali della declaratoria di prescrizione intervenuta in grado di appello (insistendo per il recupero della originaria formula interamente liberatoria "per non aver commesso il fatto") e non si limita a chiedere la caducazione della mera affermazione di responsabilità civile. 3. Il primo motivo è inammissibile sotto vari concorrenti profili. 3.1. Anzitutto il motivo è generico poiché non si misura con il nucleo centrale della decisione rappresentato dalla circostanza che, come riferito dall'agente G.P. L appartenente alla polizia postale: «gli accessi al profilo Facebook della persona offesa sono sati effettuati nella data e agli orari di cui alla querela proprio dai due indirizzi IP associati ai numeri telefonici del v. p. il primo della casa di abitazione [...] e il secondo della utenza mobile intestata all'imputato [4. La polizia postale ha accertato che gli accessi abusivi al profilo Facebook della I ni.s. erano stati associati automaticamente dal sistema ai due indirizzi e-mail dell'imputato f..] indirizzi con i quali era stata effettuata la modifica della password al profilo della nts. che non riusciva più ad accedervi in data 17 giugno 2011» (pag. 6 sentenza impugnata). La censura, inoltre, è manifestamente infondata laddove lamenta la mancata valutazione della consulenza di parte; in realtà la Corte di appello prende in esame espressamente le dichiarazioni del CT della difesa e pone in evidenza che l'esperto "sorvola" sul dato dirimente: gli accessi abusivi sono stati effettuati dai due indirizzi IP associati ai numeri telefonici (fisso e mobile) dell'imputato (pag. 6). Infine il motivo esula dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità quando richiede alla Corte di cassazione di rivalutare il materiale probatorio. 4. Il secondo motivo è infondato. 4.1. La Corte di appello aveva disposto, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., la rinnovazione dell'istruzione mediante nuova escussione del testimone G.P. All'uchenza dei 11 marzo 2022 tutte le parti hanno concordemente rinunciato alla audizione del testimone presente «dichiarando di prestare il loro consenso alla utilizzazione delle dichiarazioni già rese dal medesimo teste durante l'esame dibattimentale espletato all'udienza del 13 febbraio 2015» (pag. 4 sentenza Impugnata). Occorre allora stabile se, in caso di overturning sfavorevole, il dovere di rinnovazione dell'istruzione sia inderogabile oppure conosca delle eccezioni e, in particolare, se occorra procedere o meno alla riassunzione della prova dichiarativa decisiva anche in presenza di una rinuncia all'audizione ad opera delle parti. 4.2. Il collegio ritiene che non sia necessaria la rinnovazione della prova dichiarativa nel giudizio di appello avverso sentenza assolutoria di primo grado, qualora le parti abbiano concordemente rinunziato a detta escussione dinanzi al giudice di appello (così Sez. 5, n. 2493 del 16/12/2019, dep. 2020, Romel, Rv. 278294 - 01; conf. Sez. 5, n. 46855 del 11/11/2022, Cosimo, Rv. 283879). E ciò per le seguenti ragioni, che si traggono, precipuamente, dalla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 11586 del 30/09/2021 dep. 2022, D (cfr. in particolare paragrafo 6). «L'implementazione della rinnovazione finisce per ridefinire gli spazi concessi al contraddittorio, inteso come insieme di oralità e immediatezza, ma non modifica il modello di impugnazione». «La valorizzazione della rinnovazione può essere messa in relazione anche con la modifica dell'art. 111 Cost., soprattutto là dove garantisce all'imputato il diritto di acquisire "ogni altro mezzo di prova a suo favore", non essendovi dubbio che le regole del giusto processo si applichino anche in appello». «Tuttavia, lo stesso art. 111, comma 5, Cost. prevede una deroga al principio del contraddittorio stabilendo che «nei casi regolati dalla legge la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata Impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita». Pertanto se in appello vale il principio del contraddittorio nella formazione della prova stabilito dall'art. 111 Cost., dovranno trovare applicazione anche le relative eccezioni previste espressamente nel comma 5 della stessa norma costituzionale e tra queste eccezioni è ricompresa quella della mancanza di contraddittorio «per consenso dell'imputato». La conclusione è in linea vuoi con la giurisprudenza europea per le ragioni esposte dalle Sezioni Unite nella sentenza citata (alle guaii si rimanda) vuoi con I principi espressi da una precedente sentenza delle Sezioni Unite, la n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, che ha escluso la necessità di rinnovare l'istruttoria nel caso di atto acquisito in primo grado con il consenso delle parti (se ciò vale per il primo grado a fortiorl dovrebbe Valere per il secondo grado come osserva Sez. 5, n. 2493 del 16/12/2019, dep. 2020, Romei, cit.). 5, Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità dalla parte civile che, tenuto conto dell'opera prestata e del contenuto della memoria depositata - che ha contrastato specificamente i motivi dl impugnazione proposti (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino) - possono liquidarsi in complessivi curo 3.500,00 oltre accessori di legge. L'inerenza della vicenda a rapporti familiari impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi. P.Q.M, Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, Inoltre, l'Imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3500, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'ad, 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 28/03/2023