CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29548/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17649-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente- avverso la sentenza n. 753/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente, in qualità di gestore di uno stabilimento balneare ad Alassio, impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009 per IRPEF, IVA e IRAP; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA], su appello dell'Ufficio e appello incidentale della parte contribuente, accoglieva parzialmente sia l'appello dell'Ufficio che quello incidentale della parte contribuente, affermando che l'appello dell'Ufficio è fondato quanto alla irretroattività delle modifiche apportate dal D.L. n. 193 del 2016 all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e che l'appello incidentale della parte contribuente è fondato laddove censura la poca chiarezza della sentenza di primo grado e laddove riporta l'accertato alle proposte fatte dall'Ufficio in sede di adesione come da verbale del 24 marzo 2015; inoltre la decurtazione dei versamenti ingiustificati deve essere pari a 105.668 euro anziché 70.106 euro, con conseguente ricalcolo della debenza e delle sanzioni; la parte contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso, che erroneamente formava un distinto procedimento, contraddistinto da R.G. n. 22111 del 2021. Considerato che Ric. 2021 n. 17649 sez. MT - ud. 21-06-2022 -2- Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 per avere la norma portata retroattiva. Con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 cod. proc. civ. per non essersi la sentenza pronunciata nel merito della determinazione delle sanzioni, disponendo una decurtazione dei versamenti ingiustificati pari a 105.668 euro, con conseguente ricalcolo della debenza e delle sanzioni, omettendo quindi una completa pronuncia sostitutiva sia sulla concreta debenza del tributo sia sulla debenza sanzionatoria. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione davanti alla quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla sezione quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di con