CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29902/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna ex art. 337 cod. pen.); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto: violazione di legge e vizio di motivazione quanto a: la mancata disapplicazione della recidiva, essendo i precedenti del ricorrente datati nel tempo (motivo 1); l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante il comportamento processuale corretto e non ostando la gravità del reato (motivo 2); ritenuti i motivi generici, vieppiù a fronte della motivazione, completa e logica - come tale non sindacabile da questa Corte - della sentenza impugnata, nella quale è evidenziato, ai fini sia del riconoscimento della recidiva, sia della negata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., come il reato commesso, peraltro connotato da particolare gravità, rappresentasse manifestazione ulteriore della pericolosità sociale già dimostrata dall'imputato con le condanne - intervenute tra il 2018 e il 2019 - per gravi reati in materia di stupefacenti, associazione di stampo mafioso, detenzione e porto di armi, minaccia, tentati omicidi e danneggiamenti aggravati; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P. P.Q.M