CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18482/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ria Camici e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrentiprincipali-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoGuido [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] registro generale 14977/2020Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 18482/2026Data pubblicazione 08/06/2026incidentale-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LOMBARDINIEMANUELA, [OSCURATO:PERSONA];intimati-Avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 484/2019,depositata il 29/03/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA].PREMESSO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] ha chiamato in giudizio davanti alTribunale di Savona la sorella [OSCURATO:PERSONA], chiedendo diaccertare la simulazione relativa degli atti di compravendita diquattro appartamenti siti in Spotorno che aveva determinato unalesione della propria quota legittima; di individuare i beni facentiparte delle eredità dei genitori, [OSCURATO:PERSONA] e GiulioPronzalino, deceduti entrambi nella primavera del 1998; divalutare il relictum e il donatum; di condannare la sorella areintegrare la sua quota di legittima, nonché di procedere alladivisione delle comunioni ereditarie.Si è costituita [OSCURATO:PERSONA], deducendo a sua volta lalesione della sua quota di riserva a fronte delle donazionieffettuate dal padre in favore del fratello; ha chiesto quindi ilrigetto delle domande dell’attore, previo conferimento all’asseNumero registro generale 14977/2020Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 18482/2026Data pubblicazione 08/06/2026ereditario delle somme donate al fratello e la divisione dei beni incomunione.Con la sentenza n. 576/2010 il Tribunale di Savona ha rigettatola domanda dell’attore di simulazione degli atti di acquisto degliimmobili di Spotorno e ha accolto invece la domanda dellaconvenuta di accertamento delle donazioni in favore del fratello.Il Tribunale ha quindi disposto il conferimento all’asse ereditariodelle somme donate all’attore.2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza definitiva n. 484/2019 la Corte d’appello di Genovaha parzialmente accolto l’appello e ha dichiarato che l’atto dicompravendita degli immobili siti in Spotorno configura unadonazione indiretta dal padre alla figlia Valeria e, per l’effetto, hacondannato gli eredi di quest’ultima, Rodolfo e AlessandroDulbecco, a conferire gli immobili all’asse ereditario.3. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione Rodolfo eAlessandro Dulbecco.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], proponendoricorso incidentale.Rodolfo e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso alricorso incidentale.Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CaterinaCeleste Lombardini, [OSCURATO:PERSONA] ed EmanuelaLombardini, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], ed EugenioBaglietto non hanno proposto difese.Memoria è stata depositata dai ricorrenti principali e dalricorrente incidentale.CONSIDERATO CHENumero registro generale 14977/2020Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 18482/2026Data pubblicazione 08/06/2026I. Il ricorso principale è articolato in due motivi.1) Il primo motivo denuncia, ai sensi dei nn. 3 e 4 dell’art. 360c.p.c., nullità della sentenza per difetto di motivazione, nonchéviolazione e falsa applicazione degli artt. 737, 746, 769, 782, 801c.c.: la Corte d’appello ha ritenuto che l’atto di compravenditacostituisca una donazione indiretta degli immobili da parte delpadre; pur non concordando con la conclusione della Corted’appello, si prende atto della decisione, ma si evidenzia l’errorein cui è incorso il giudice d’appello laddove, dopo avere affermatoche tale atto di compravendita integrerebbe gli estremi di unadonazione indiretta, per l’effetto ha condannato i ricorrenti aconferire gli immobili stessi all’asse ereditario, così equiparandogli effetti della donazione indiretta a quelli di una donazionenulla; l’atto di compravendita rappresenta pur sempre validotitolo in forza del quale [OSCURATO:PERSONA] era divenuta pienaproprietaria degli immobili oggetto di liberalità paterna, cosicchénessun obbligo può essere imposto ai suoi eredi di conferireall’asse ereditario beni immobili dei quali la loro dante causa erapiena e legittima proprietaria; non si comprende se la condannaconsegua al dichiarato accertamento della donazione indirettaovvero in forza di collazione; se si ritenesse in forza di collazione,in base all’art. 746 c.c., la collazione dei beni immobili puòavvenire in natura o per imputazione; la Corte si sarebbe quindidovuta limitare a dichiarare la donazione indiretta.1.1 Il motivo è infondato.La Corte d’appello, dopo avere dichiarato che l’atto dicompravendita degli immobili ubicati in Spotorno configura unadonazione indiretta del padre a favore della figlia Valeria, haNumero registro generale 14977/2020Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 18482/2026Data pubblicazione 08/06/2026condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredidi [OSCURATO:PERSONA], “a conferire i medesimi nell’asse ereditario”.Il verbo “conferire” utilizzato dal giudice d’appello assume nelcontesto della pronuncia il significato ad esso attribuito dallegislatore nell’art. 746 c.c. L’articolo dispone infatti che lacollazione di un bene immobile si fa o con il rendere il bene innatura o con l’imputarne il valore alla propria porzione, a scelta dichi conferisce. Condannando i ricorrenti a conferire gli immobiliall’asse ereditario la Corte d’appello non ne ha quindi ordinatonecessariamente la collazione in natura, ben potendo i medesimiimputarne il valore alla propria porzione.2) Il secondo motivo lamenta, ai sensi del n. 3 dell’art. 360c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.:controparte aveva fatto valere, in riforma della sentenzaimpugnata, più domande e la Corte d’appello ne ha accolta solouna; ciononostante ha condannato i ricorrenti alla metà dellespese processuali, sia di primo che di secondo grado.Il motivo è infondato: i ricorrenti sono risultati soccombentirispetto alla domanda di accertamento della donazione indirettae, fermo il divieto di condanna della parte vittoriosa alpagamento delle spese, in caso di reciproca soccombenza spettaalla discrezionalità del giudice di merito determinare il grado dellamedesima, così che la decisione di compensare in tutto o in partele spese è sottratta al sindacato di questa Corte (v. al riguardo,da ultimo, Cass. n. 9860/2025).Il ricorso principale va pertanto rigettato.3. Il ricorso incidentale è articolato in due motivi tra loroconnessi:Numero registro generale 14977/2020Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 18482/2026Data pubblicazione 08/06/2026a) il primo motivo lamenta, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.,violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 782 c.c. e leggen. 89/1913; ciò che non convince del ragionamento della Corted’appello è che, dopo aver ricostruito l’operazione che ha portatoall’intestazione in capo al [OSCURATO:PERSONA] degli immobili siti inSpotorno, come permuta di bene presente con bene futuro, edopo avere ritenuto che la compravendita avesse natura fittiziadissimulando in realtà una donazione operata dal padre in favoredella figlia, ha omesso di dichiarare la nullità di detta donazione;la Corte d’appello avrebbe infatti dovuto rilevare che l’atto divendita era stato redatto senza l’assistenza di testimoni ed eraquindi carente il requisito di forma necessario per la validitàdell’atto dissimulato;b) il secondo motivo fa valere, ai sensi del n. 3 dell’art. 360c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 809, 769, 782c.c. e legge n. 89/1913: lo stesso inquadramento del negoziointercorso come donazione indiretta non è condivisibile perchél’impresa Lombardini si limitò a dare esecuzione all’ordine diPronzalino, che ne era titolare, di intestare alla figlia Valeria gliimmobili oggetto di permuta; si è quindi di fronte non ad unadonazione attuata indirettamente, ma ad una donazione tipica adesecuzione indiretta, ove il terzo interviene solo quale esecutoremediato della volontà negoziale di colui che ha la disponibilitàgiuridica del bene; il negozio doveva quindi essere soggetto airequisiti di forma dell’art. 769 c.c., atto pubblico con testimoni.I motivi, che contestano entrambi sotto due diversi profili, laqualificazione quale donazione indiretta della compravendita traNumero registro generale 14977/2020Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 18482/2026Data pubblicazione 08/06/2026l’impresa Lombardini e [OSCURATO:PERSONA] degli immobili siti inSpotorno, sono infondati.Con il primo motivo il ricorrente incidentale sostiene che, dopoavere affermato che la compravendita aveva natura fittiziadissimulando una donazione operata dal padre in favore dellafiglia, la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare tale donazionenulla, in quanto carente di un requisito di forma necessario per lasua validità, ossia l’essere stato redatto con assistenza ditestimoni. Il ricorrente non considera che l’atto non è statoqualificato dal giudice d’appello quale donazione diretta, quindi,soggetta ai requisiti di forma di cui agli artt. 782 c.c. e 48 dellalegge n. 89/1913.L’atto di compravendita è stato qualificato quale donazioneindiretta, che non esige i requisiti formali della donazione diretta.Nella donazione indiretta, infatti, la liberalità si opera, anzichédi un atto che, pur conservando la forma e la causa ad essopropria, realizza in via mediata l'effetto dell'arricchimento deldestinatario, sicché l'intenzione di donare non emerge in viadiretta dall'atto utilizzato bensì, in via indiretta, dall'esame dellecircostanze del caso concreto (cfr. in tal senso Cass. n.20888/2019). Nel caso in esame, pertanto, la donazione indirettaè stata posta in essere attraverso un atto di compravendita dibeni immobili, rispetto al quale rileva, ai fini dell’individuazione diun atto di liberalità, che il padre aveva assentito al trasferimentodei beni a favore della figlia da parte del venditore al fine diarricchirla, e ha avuto la forma consona all’a validità della venditaNumero registro generale 14977/2020Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 18482/2026Data pubblicazione 08/06/2026immobilitare, senza che vi fosse la necessità dell’assistenza ditestimoni, imposta invece per la donazione.Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che nel caso in esamel’impresa Lombardini, che ha assunto la qualità di venditore nelcontratto di compravendita, si è limitata a dare esecuzioneall’ordine di [OSCURATO:PERSONA] di intestare gli immobili alla figlia Valeria,cosicché l’istituto posto in essere sarebbe non una donazioneindiretta, ma una donazione diretta ad esecuzione indiretta, dovel’impresa Lombardini ha svolto l’unico ruolo di esecutore mediatodella volontà negoziale di colui che aveva la disponibilità giuridicadel bene. Il ragionamento del ricorrente non può essere seguito.Nel caso in esame, come emerge dall’accertamento in fatto postoin essere dai giudici di merito (cfr. in particolare pag. 9 dellasentenza impugnata), risulta che il contratto di permuta era statostipulato dal padre [OSCURATO:PERSONA] che aveva trasferito allasocietà costruttrice, in cambio delle unità immobiliari darealizzare, il terreno, evidentemente riservandosi di nominare unterzo quale acquirente, e che il contratto di trasferimento delleunità immobiliari è poi stato stipulato tra l’impresa e la figliaValeria. Ci troviamo pertanto di fronte a una ipotesi di contrattoper persona da nominare, disciplinato all’art. 1401 c.c. ecorrettamente la Corte d'appello ha ravvisato nell'intestazionedella relativa titolarità delle unità immobiliari in capo alla figliauna donazione indiretta in suo favore (v. al riguardo Cass. n.3134/2012).Il ricorso incidentale va pertanto rigettato.Numero registro generale 14977/2020Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 18482/2026Data pubblicazione 08/06/20264. Le spese del giudizio vanno compensate tra i ricorrentiprincipali e il ricorrente incidentale, stante la reciprocasoccombenza.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002,si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrenteincidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale;compensa tra le parti le spese del giudizio.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrentiprincipali e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezioneseconda civile, in data 19 maggio 2026.Il PresidenteMauro Criscuolo