CassazionedecretoSezione LDecisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10623/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2025 contro4928 [OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso il decreto del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA],depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 6650/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19122/2022Numero sezionale 4928/2025Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di accertamento Ntuemcenro idci ora ccolta generale 10623/2026Data pubblicazione 21/04/2026preventivo ex art. 445 bis c.p.c., ha pronunciato decreto diomologa del requisito sanitario secondo le risultanze di C.T.U.afferente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta aconseguire la quota di reversibilità su una pensione pubblicaerogata in vita al proprio genitore titolare di pensione ex INPDAPdal 1988 e già in godimento alla madre, in qualità di coniugesuperstite, deceduta a sua volta nel giugno 2018.Avverso il decreto propone ricorso per cassazione INPSaffidandosi a tre motivi; la parte privata è rimasta intimata.La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Istituto ricorrente deduce, in relazioneall’art. 360 co. 1 n. 1 c.p.c., la violazione degli artt. 3, 13, 62RD 1214/1934 per non avere il Tribunale dichiarato il pureccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario vertendo lacontroversia sulla spettanza della pensione di reversibilitàdell’originario dante causa, titolare di trattamento pensionisticodiretto a carico della Gestione pubblica. L’INPS rileva che sullaspettanza del diritto a pensione pubblica, sulla misura del suoammontare e sulla decorrenza la giurisdizione appartiene allaCorte dei Conti; all’uopo richiama la pronuncia della Corte Cass.S.U. n. 10131/2012.Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 415,416, 417, 442, 445-bis c.p.c. per avere il Tribunaleimplicitamente respinto l’eccepita improponibilità delNumero registro generale 19122/2022Numero sezionale 4928/2025procedimento in ATP laddove la domanda dell’orNiguminerao rdii ara ccolta generale 10623/2026Data pubblicazione 21/04/2026ricorrente era volta ad ottenere il beneficio della pensione direversibilità che, a mente dell’art. 38 co.1 d.l. n.98/2011 conv.in L. 111/2011, non riguarda le controversie, non richiamate nelnovero di quelle espressamente ivi menzionate, sulle pensioniai superstiti in favore di soggetti maggiorenni che versino nellecondizioni di cui all’art. 13 r.d.l. n.636/1939; e ciononostante iltribunale aveva avviato accertamenti peritali nelle forme e conle modalità dell’art. 445-bis c.p.c. anziché con il rito ordinariodel lavoro ex art. 442 c.p.c.Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 22L.903/1965 sulla spettanza del trattamento essendo stataaccertata dal CTU la ricorrenza della condizione sanitaria dellarichiedente utile ai fini del trattamento di reversibilità adecorrere dall’ottobre 1993, epoca successiva al decesso delproprio genitore, originario dante causa.2. Il ricorso, con riferimento al primo motivo, è fondato.2.1 - Preliminarmente va precisato, richiamando il principio didiritto -ribadito dalla Corte con sent. n.26110/24, ord.n.34120/24 e ord. n.14673/2025- che i ricorsi che pongonoquestioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezionisemplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizionesi siano già pronunciate le Sezioni Unite ovvero sussistanoragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazionedel motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cuiall'art. 366 c.p.c., difetto di specificità o di interesse) oall'esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (così Cass., Sez.Un. 19/01/2022, n.1599). Nella specie, le Sezioni Unite si sonoNumero registro generale 19122/2022Numero sezionale 4928/2025già pronunciate, enunciando il seguente principio di diriNtutmoe:r o “dii nra ccolta generale 10623/2026Data pubblicazione 21/04/2026materia di rapporto pensionistico, deve affermarsi lagiurisdizione della Corte dei conti esclusivamente per lecontroversie concernenti il diritto o la misura di una pensionepubblica o le questioni ad essa funzionali” (cfr. ord. 9436/23).2.2 - Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno più volteribadito che la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti inmateria di pensioni pubbliche trae il proprio fondamento dalcontenuto pubblicistico del rapporto, il quale non può esserealterato dalle vicende relative al suo svolgimento (Cass. S.U. n.28818/2011), e attiene, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12luglio 1934 n. 1214, al contenuto dei provvedimenti checoncedono, rifiutano o riducono la pensione, avente cioè adoggetto “ogni questione relativa agli elementi formativi deldiritto alla pensione e alle condizioni che determinano il dirittostesso in relazione all'ammontare e alla durata dell'assegnopensionistico, ancorché tale decisione implichi un'indagine sulcontenuto degli atti amministrativi attributivi dell'assegnomedesimo, non influendo tale indagine sul pregresso rapportodi lavoro pubblico ma solo sul trattamento pensionistico” (SUn.12/2007); vi rientrano tutte le questioni in cui la materiacontroversa, individuata attraverso il petitum sostanziale, ècostituita dal rapporto pensionistico (sul punto, sent. S.U. n.12722/2005 sul “carattere esclusivo” della giurisdizione dellaCorte dei conti in tema di pensioni, essendo affidata al “criteriodi collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadonotutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituiscaelemento identificativo del "petitum" sostanziale, come quelleconcernenti la sussistenza del diritto a pensione ed il recuperodi assegni di pensione già versati, nelle quali la Corte ha il potereNumero registro generale 19122/2022Numero sezionale 4928/2025- dovere di delibare gli atti amministrativi intervenNuutmie ron dei ral ccolta generale 10623/2026Data pubblicazione 21/04/2026pregresso rapporto di impiego relativi allo "status" di dipendenteal fine di dedurne l'incidenza sul trattamento di quiescenza; maanche Cass. S.U. sentenza n.26252/2018 secondo la quale lagiurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia dipensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali ilrapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del"petitum" sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali allapensione perché connesse al relativo diritto).3. L’obiettivo a cui tende il ricorrente, il bene della vita alla cuitutela rivolge domanda giudiziale, è il riconoscimento del dirittoal trattamento pensionistico di reversibilità, che presuppone nonsoltanto la valutazione del provvedimento concessivo a montedel dante causa, ma anche la sussistenza di ulteriori requisiti,socio-sanitari e reddituali, che nel loro complesso richiedono unaccertamento strumentale al riconoscimento dell’invocatodiritto di natura pensionistica.3.1 - Si rammenti, sul punto, quanto già valutato dalle SezioniUnite con ordinanza n. 18271/2019 che, pronunciandosi in sededi regolamento di giurisdizione proveniente dalla Corte dei Contiche aveva escluso rientrasse nella propria giurisdizione ladomanda diretta ad accertare le condizioni fisiche di unsoggetto, indipendentemente e prima della maturazione deldiritto a pensione, ha richiamato il principio secondo il quale “latutela giurisdizionale contenziosa di mero accertamento,garantita anche dall'art. 24 Cost., ha quale presupposto edoggetto soltanto diritti soggettivi o interessi legittimi - situazionigiuridiche soggettive, cioè, di carattere sostanziale - e non giàmeri fatti, ancorché giuridicamente rilevanti (come ad es.Numero registro generale 19122/2022Numero sezionale 4928/2025l'invalidità) o norme giuridiche (cfr. Cass. Sez. un. 29/11N/um1e9ro8 d8i r,a ccolta generale 10623/2026Data pubblicazione 21/04/2026n. 6468): «i fatti, quindi, possono essere accertati dal giudicesolo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art.2697 cod.civ.) e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri,che da tale accertamento si vorrebbero ricavare»…”; sicché,diversamente da quanto in quella sede aveva opinato la Cortedei conti remittente, “questi principi sono stati ribaditi anche intema di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, comedisciplinato dall'art. 445 bis cod.proc.civ.”, ed ha proseguitoaffermando che “se infatti è vero che l'ambito della cognizionedel giudice dell'a.t.p.o. è limitato all'accertamento del solorequisito sanitario (v. da ultimo, Cass. 24/10/2018, n. 27010;Cass. 8/4/2019, n.9755), è altrettanto vero che la stessagiurisprudenza non manca di rimarcare che il procedimento pera.t.p.o. ha ad oggetto un accertamento giudiziale dellecondizioni sanitarie, «strumentale e preordinato all'adozione delprovvedimento amministrativo dell’ente previdenziale diche dev'essere indicata nel ricorso» (Cass. n. 9755/2019, punto27), e che, agli effetti dell'ammissibilità dell'a.t.p., il giudiceadito ha il potere-dovere di accertare sommariamente, oltre aipresupposti processuali, la sussistenza dell'interesse ad agire,da valutarsi in stretta correlazione con l'utilità dell'accertamentomedico richiesto rispetto al riconoscimento del diritto soggettivosostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbedifettare ove siano manifestamente carenti, con valutazioneprima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale oassistenziale in vista della quale il ricorrente domandal'accertamento tecnico (v., in tal senso, Cass. n. 9755/2019,cit., punto 30; e Cass. 27/4/2015, n. 8533)”.Numero registro generale 19122/20223.2 - In un caso analogo relativo alla domanda di accertamentoN umero sezionale 4928/2025Numero di raccolta generale 10623/2026delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento delData pubblicazione 21/04/2026beneficio contributivo ex art. 80, comma 3, della L. n. 388 del2000, introdotta dal pubblico dipendente con procedimento exart. 445 bis c.p.c., in quanto strumentale all'adozione delprovvedimento amministrativo di attribuzione di un beneficio, laCorte a Sezioni Unite ha affermato che “vi è dunque un chiarorapporto di strumentalità tra l'accertamento dello status diinvalida e la prestazione che si intende ottenere” e che “se èvero che l'ambito della cognizione del giudice dell'a.t.p.o. èlimitato all'accertamento del solo requisito sanitario (v. daultimo, Cass. 24 ottobre 2018, n. 27010; Cass. 8 aprile 2019,n. 9755), è altrettanto vero che tale procedimento ha ad oggettoun accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie,"strumentale e preordinato all'adozione del provvedimentoamministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di unaprestazione, previdenziale o assistenziale, che dev'essereindicata nel ricorso" (Cass. n. 9755/2019 cit., punto 27), e che,agli effetti dell'ammissibilità dell'a.t.p.o., il giudice adito ha ilpotere-dovere di accertare sommariamente, oltre ai presuppostiprocessuali, la sussistenza dell'interesse ad agire, da valutarsiin stretta correlazione con l'utilità dell'accertamento medicorichiesto rispetto al riconoscimento del diritto soggettivosostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbedifettare ove siano manifestamente carenti, con valutazioneprima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale oassistenziale in vista della quale il ricorrente domandal'accertamento tecnico (v., in tal senso, Cass. n. 9755/2019,cit., punto 30; e Cass. 27 aprile 2015, n. 8533; si veda anchela più recente Cass. 5 febbraio 2020, n. 2587)”.Numero registro generale 19122/20223.3 - È stato anche significativamente affermato (v. CassN. umero sezionale 4928/2025Numero di raccolta generale 10623/202626252/2018 cit.) che la giurisdizione esclusiva della Corte deiData pubblicazione 21/04/2026conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversienelle quali il rapporto pensionistico costituisca elementoidentificativo del ‘petitum’ sostanziale e, quindi, anche quellefunzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto.4. Si tratta dunque, di un’indagine che può compiersi solo se edin quanto sia funzionale e servente rispetto ad una posizione didiritto soggettivo previdenziale e/o assistenziale tutelabile insede giudiziaria, e non v’è ragione di supporre che una frazionedi uno o più diritti vantabili dinanzi alla magistratura contabile edelle pensioni pubbliche possa o debba essere accertata dallagiurisdizione ordinaria; conclude, invero, la sentenza delleSS.UU. n. 12903/2021 nel senso che “22. Certo è che,trattandosi di accertamento tecnico della sussistenza di unrequisito sanitario in riferimento ad un trattamentopensionistico spettante a un dipendente pubblico, la relativadomanda è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti. 23.Del resto, come è stato più volte precisato da queste SezioniUnite, la giurisdizione della Corte dei conti sulle pensioni ègiurisdizione di merito, e per l'accertamento e la valutazione deifatti essa dispone degli stessi poteri, anche istruttori, del giudiceordinario (Cass., Sez. Un., 11 febbraio 1993, n. 5329; Cass.,Sez. Un., 6 maggio 1993, n. 10297; Cass., Sez. Un., 9 gennaio2008, n. 171; Cass., Sez. Un., n. 17927/2013 cit.), e diconseguenza può accertare il grado d'invalidità dell'interessatocon la medesima pienezza del giudice ordinario.”Di recente (Cass. S.U. ord. n.5237/2025) è stato ribadito, nelcaso di domanda del pubblico dipendente di accertamento delleNumero registro generale 19122/2022Numero sezionale 4928/2025condizioni sanitarie preordinata al riconoscimento dell'aNsusmeergo ndi ora ccolta generale 10623/2026Data pubblicazione 21/04/2026di invalidità introdotta con procedimento ex art. 445-bis c.p.c.,che la domanda, strumentale all'adozione del provvedimentoamministrativo di attribuzione della prestazione pensionistica,appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, chericomprende tutte le controversie funzionali e connesse al dirittoalla pensione dei dipendenti pubblici5. In conclusione, per le su esposte considerazioni il primomotivo di ricorso va accolto; l’accertamento delle condizionisanitarie del figlio maggiorenne del titolare di pensione pubblicarientra nelle verifiche giudiziali strumentali al trattamento inquota di riparto di reversibilità, e resta attratto alla tipologia dicontroversie di cui all’art. 13 L.1214/1934.6. Ne consegue che gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.7. Il decreto impugnato va quindi cassato e va dichiarata lagiurisdizione della Corte di conti, dinanzi alla quale vannorimesse le parti. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassal’impugnato decreto e dichiara la giurisdizione della Corte deiConti territorialmente competente, innanzi alla quale rimette leparti.Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 27 novembre2025.La PresidenteLucia Esposito