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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 08930/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2019 del TRIBUNALE di LODIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Lodi ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui all'art. 494 cod. pen., stante l'estinzione degli stessi per intervenuto esito positivo della messa alla prova. 2.Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, lamentando l'omesso esame di elementi di prova atti a comportare la sua assoluzione ovvero la declaratoria d'improcedibilità dei reati ascrittigli per assenza delle relative condizioni.

Con lo stesso ha chiesto di essere rimesso in termini per la proposizione del ricorso, non avendolo potuto tempestivamente presentare per il ricorrere di una causa di forza maggiore, ossia per «difetto della materiale creazione della sentenza documento» del quale erano ignoti finanche «i numeri di riferimento..

3. Con memoria trasmessa in data 28 dicembre 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato le ragioni a sostegno della richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. La censura con la quale il ricorrente si duole del mancato esame di elementi di prova atti a comportare la sua assoluzione dai reati ascrittigli ovvero la declaratoria di loro improcedibilità è genericamente articolata, la stessa non essendo accompagnata dall'indicazione specifica delle ragioni, desunte da elementi concreti emergenti dagli atti di causa debitamente illustrati, che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento invocati.

5. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/01/2022. [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2019 del TRIBUNALE di LODIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Lodi ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui all'art. 494 cod. pen., stante l'estinzione degli stessi per intervenuto esito positivo della messa alla prova. 2.Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, lamentando l'omesso esame di elementi di prova atti a comportare la sua assoluzione ovvero la declaratoria d'improcedibilità dei reati ascrittigli per assenza delle relative condizioni. Con lo stesso ha chiesto di essere rimesso in termini per la proposizione del ricorso, non avendolo potuto tempestivamente presentare per il ricorrere di una causa di forza maggiore, ossia per «difetto della materiale creazione della sentenza documento» del quale erano ignoti finanche «i numeri di riferimento.. 3. Con memoria trasmessa in data 28 dicembre 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato le ragioni a sostegno della richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. La censura con la quale il ricorrente si duole del mancato esame di elementi di prova atti a comportare la sua assoluzione dai reati ascrittigli ovvero la declaratoria di loro improcedibilità è genericamente articolata, la stessa non essendo accompagnata dall'indicazione specifica delle ragioni, desunte da elementi concreti emergenti dagli atti di causa debitamente illustrati, che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento invocati. 5. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/01/2022. [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il
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