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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2021

ECLI:EU:C:2021:522
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CO0219_INF

Ordinanza della Corte (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) del 24 giugno 2021 –

[OSCURATO:PERSONA] / EUIPO

(causa C‑219/21 P) «Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che non dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Non ammissione dell’impugnazione»

1. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Onere della prova (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; Regolamento di procedura della Corte, art. 170 ter) (v. punto 13)

2. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Domanda di ammissione di un’impugnazione – Requisiti di forma – Portata (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; Regolamento di procedura della Corte, art. 170 bis e 170 ter) (v. punti 14-16)

3. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Domanda di ammissione che non dimostra l’importanza della questione – Non ammissione (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; Regolamento di procedura della Corte, art. 170 bis e 170 ter) (v. punti 17-19, 21, 23, 24)

4. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 58, comma 1, e 58 bis; Regolamento di procedura della Corte, art. 170 ter) (v. punto 20)

5. Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Legittimità – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio (Regolamento del Consiglio n. 207/2009) (v. punto 22) Dispositivo 1) L’impugnazione non è ammessa. 2) [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o. sopporta le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CO0219_INF Ordinanza della Corte (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) del 24 giugno 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO (causa C‑219/21 P) «Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che non dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Non ammissione dell’impugnazione» 1. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Onere della prova (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; Regolamento di procedura della Corte, art. 170 ter) (v. punto 13) 2. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Domanda di ammissione di un’impugnazione – Requisiti di forma – Portata (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; Regolamento di procedura della Corte, art. 170 bis e 170 ter) (v. punti 14-16) 3. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Domanda di ammissione che non dimostra l’importanza della questione – Non ammissione (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; Regolamento di procedura della Corte, art. 170 bis e 170 ter) (v. punti 17-19, 21, 23, 24) 4. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 58, comma 1, e 58 bis; Regolamento di procedura della Corte, art. 170 ter) (v. punto 20) 5. Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Legittimità – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio (Regolamento del Consiglio n. 207/2009) (v. punto 22) Dispositivo 1) L’impugnazione non è ammessa. 2) [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o. sopporta le proprie spese.
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