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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28229/2026

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el RIESAME di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Napoli – infunzione di giudice del riesame - ha confermato l’ordinanza del Giudice per leindagini preliminari del medesimo Tribunale del 03/02/2026, il quale avevaapplicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di FrancescoLaezza, ritenendolo gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 416-bis cod.pen. (per aver fatto parte di una associazione camorristica denominata clanContini, operante nei quartieri napoletani di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SanGiovanniello, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Vasto-Arenaccia e Stadera-Poggioreale, essendo egli intraneo al gruppo del Vasto, dedito alle estorsioni eagendo egli quale referente per la raccolta delle somme di denaro provenientidalle “piazze di spaccio”, nonché per essere dedito alla perpetrazione di reatimediante l’utilizzo di armi; fatto commesso in Napoli, da ottobre 2018 fino atutto il 2022), nonché 10 e 12 legge 14 ottobre 1974 n. 497, 612 secondocomma, 416-bis.1 cod. pen. perché - in concorso con soggetti restati ignoti -deteneva e portava in luogo pubblico un fucile mitragliatore, che utilizzava perintimidire vittime non identificate, con le quali aveva avuto un litigio inprecedenza; con l’aggravante mafiosa, determinata dall’esser stato commesso ilfatto avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., ottenendo ladisponibilità di armi micidiali grazie al potere di approvvigionamento dellaconsorteria criminale denominata clan Contini, confederato - unitamente ai clanLicciardi e Mallardo - nel cartello camorristico noto come Alleanza diSecondigliano ed anche al fine di agevolarla, in particolare per affermare, anchemediante l’utilizzo delle armi, il dominio sul territorio sottoposto al controllo dellaorganizzazione; fatto commesso in Napoli, in data 24 maggio 2020).2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo unico, mediante il quale deduceviolazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erroneaapplicazione dell’art. 297 comma 3, in relazione agli artt. 12 e 125 cod. proc.pen., in punto di ritenuta insussistenza della decorrenza dei termini di custodiacautelare, per contestazione di ordinanze cautelari a catena, nonché per assenzadi motivazione quanto alla memoria con allegazioni depositata in udienza.Espone la difesa come il ricorrente sia stato destinatario di altraordinanza cautelare, datata 02/10/2020, per il reato di tentata estorsioneaggravata dal metodo mafioso; a mezzo del provvedimento che ora si impugna,invece, è contestata la partecipazione del soggetto al clan Contini, che sarebbestata attuata proprio nel medesimo periodo interessato dalla precedenteordinanza.

L’impianto indiziario posto a fondamento del primo titolo, dunque,sarebbe stato già presente e, anzi, sarebbe stato espressamente richiamato dalPubblico ministero, nella precedente richiesta cautelare.

Lo stesso titolo cautelareodierno - aggiunge la difesa - richiama le indagini relativi ai fatti contestati aLaezza, accertati con sentenza ormai passata in giudicato, onde ricavarnel’intraneità del soggetto al sodalizio; tra i fatti per i quali si procede e quelli giàdefiniti con sentenza passata in giudicato, peraltro, sussiste connessione ex art.12 cod. proc. pen.3.

Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è da dichiarare inammissibile.2.

Secondo quanto già sintetizzato in parte espositiva, [OSCURATO:PERSONA] è statodestinatario di ordinanza di custodia cautelare, in quanto gravemente indiziatodel delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., oltre che dei reati di porto edetenzione di armi; essendo stato tratto in arresto nel corso dell’anno 2020 e poicondannato, con sentenza definitiva, per il reato di tentata estorsione aggravatadal metodo mafioso, ha invocato trattarsi di una cd. contestazione a catena e,consequenzialmente, ha chiesto la retrodatazione dell’inizio della misuracautelare e, per l’effetto, la declaratoria di inefficacia della stessa.

La domanda sifonda sul presupposto che, tra gli elementi dai quali viene ora desunta la suapartecipazione al summenzionato sodalizio camorristico, è menzionato anche ilsuccessivo fatto estorsivo.Il ricorso ora al vaglio di questo Collegio concerne, quindi, la decisionereiettiva assunta dal Tribunale del riesame.3.

Occorre anzitutto rifarsi al principio di diritto in base al quale – nellamater ia de l la cd. contestaz ione a catena - la domanda vo l taalla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essereformulata anche una volta che sia stato instaurato il procedimento di riesame,ma purché siano congiuntamente presenti i seguenti elementi:- che i l t e rm ine r i su l t i i n te ramente s cadu to , a causa de l l aauspicata retrodatazione, al momento dell ’esecuzione del secondoprovvedimento cautelare;- che sussista il requisito della desumibilità, dall'ordinanza applicativa della primamisura coercitiva, di tutti gli elementi atti a legittimare l'adozione dellasuccessiva ordinanza (Sez.

U, n. 45246 del 19/07/2012, Polcino, Rv. 253549 –01).Nella concreta fattispecie, la difesa non si è attenuta a tali regoleermeneutiche, avendo mancato di dedurre e dimostrare la possibile scadenza deltermine cautelare, in caso di retrodatazione dello stesso.

In tal modo, ladoglianza si prospetta aspecifica e distonica, rispetto al contenuto delprovvedimento attaccato.4.

Deve ricordarsi, inoltre, come la retrodatazione dei termini didecorrenza postuli la ricorrenza del presupposto dell'anteriorità dei fatti oggettodella seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione di quella antecedente.Al primo profilo di incompletezza della deduzione difensiva, sopra evidenziato, vaallora a saldarsi l’insanabile contrasto della tesi difensiva, con il principio didiritto fissato da Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato,Rv. 235910 – 01, a mente della quale: ‹‹Ai fini della retrodatazione dei termini didecorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod.proc. pen., il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della secondaordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché ilprovvedimento successivo riguardi un reato di associazione (nella specie di tipomafioso) e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopol'emissione della prima ordinanza››.Non vi è chi non rilevi, infatti, come nel caso di specie sia carente –il requisito della anteriorità, visto che il reato associativo si sarebbe protratto,secondo l’ipotesi d’accusa, fino ad epoca successiva rispetto all’emissione dellaprima ordinanza cautelare.

Anche quanto a tale aspetto, quindi, la richiestadifensiva risulta priva dei requisiti minimi di ammissibilità.5.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare ineuro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non si ravvisano elementi perritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa diinammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n.186 del 2000).

Non comportando – la presente decisione – la rimessione inlibertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura dellacancelleria, di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, aisensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el RIESAME di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Napoli – infunzione di giudice del riesame - ha confermato l’ordinanza del Giudice per leindagini preliminari del medesimo Tribunale del 03/02/2026, il quale avevaapplicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di FrancescoLaezza, ritenendolo gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 416-bis cod.pen. (per aver fatto parte di una associazione camorristica denominata clanContini, operante nei quartieri napoletani di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SanGiovanniello, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Vasto-Arenaccia e Stadera-Poggioreale, essendo egli intraneo al gruppo del Vasto, dedito alle estorsioni eagendo egli quale referente per la raccolta delle somme di denaro provenientidalle “piazze di spaccio”, nonché per essere dedito alla perpetrazione di reatimediante l’utilizzo di armi; fatto commesso in Napoli, da ottobre 2018 fino atutto il 2022), nonché 10 e 12 legge 14 ottobre 1974 n. 497, 612 secondocomma, 416-bis.1 cod. pen. perché - in concorso con soggetti restati ignoti -deteneva e portava in luogo pubblico un fucile mitragliatore, che utilizzava perintimidire vittime non identificate, con le quali aveva avuto un litigio inprecedenza; con l’aggravante mafiosa, determinata dall’esser stato commesso ilfatto avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., ottenendo ladisponibilità di armi micidiali grazie al potere di approvvigionamento dellaconsorteria criminale denominata clan Contini, confederato - unitamente ai clanLicciardi e Mallardo - nel cartello camorristico noto come Alleanza diSecondigliano ed anche al fine di agevolarla, in particolare per affermare, anchemediante l’utilizzo delle armi, il dominio sul territorio sottoposto al controllo dellaorganizzazione; fatto commesso in Napoli, in data 24 maggio 2020).2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo unico, mediante il quale deduceviolazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erroneaapplicazione dell’art. 297 comma 3, in relazione agli artt. 12 e 125 cod. proc.pen., in punto di ritenuta insussistenza della decorrenza dei termini di custodiacautelare, per contestazione di ordinanze cautelari a catena, nonché per assenzadi motivazione quanto alla memoria con allegazioni depositata in udienza.Espone la difesa come il ricorrente sia stato destinatario di altraordinanza cautelare, datata 02/10/2020, per il reato di tentata estorsioneaggravata dal metodo mafioso; a mezzo del provvedimento che ora si impugna,invece, è contestata la partecipazione del soggetto al clan Contini, che sarebbestata attuata proprio nel medesimo periodo interessato dalla precedenteordinanza. L’impianto indiziario posto a fondamento del primo titolo, dunque,sarebbe stato già presente e, anzi, sarebbe stato espressamente richiamato dalPubblico ministero, nella precedente richiesta cautelare. Lo stesso titolo cautelareodierno - aggiunge la difesa - richiama le indagini relativi ai fatti contestati aLaezza, accertati con sentenza ormai passata in giudicato, onde ricavarnel’intraneità del soggetto al sodalizio; tra i fatti per i quali si procede e quelli giàdefiniti con sentenza passata in giudicato, peraltro, sussiste connessione ex art.12 cod. proc. pen.3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.2. Secondo quanto già sintetizzato in parte espositiva, [OSCURATO:PERSONA] è statodestinatario di ordinanza di custodia cautelare, in quanto gravemente indiziatodel delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., oltre che dei reati di porto edetenzione di armi; essendo stato tratto in arresto nel corso dell’anno 2020 e poicondannato, con sentenza definitiva, per il reato di tentata estorsione aggravatadal metodo mafioso, ha invocato trattarsi di una cd. contestazione a catena e,consequenzialmente, ha chiesto la retrodatazione dell’inizio della misuracautelare e, per l’effetto, la declaratoria di inefficacia della stessa. La domanda sifonda sul presupposto che, tra gli elementi dai quali viene ora desunta la suapartecipazione al summenzionato sodalizio camorristico, è menzionato anche ilsuccessivo fatto estorsivo.Il ricorso ora al vaglio di questo Collegio concerne, quindi, la decisionereiettiva assunta dal Tribunale del riesame.3. Occorre anzitutto rifarsi al principio di diritto in base al quale – nellamater ia de l la cd. contestaz ione a catena - la domanda vo l taalla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essereformulata anche una volta che sia stato instaurato il procedimento di riesame,ma purché siano congiuntamente presenti i seguenti elementi:- che i l t e rm ine r i su l t i i n te ramente s cadu to , a causa de l l aauspicata retrodatazione, al momento dell ’esecuzione del secondoprovvedimento cautelare;- che sussista il requisito della desumibilità, dall'ordinanza applicativa della primamisura coercitiva, di tutti gli elementi atti a legittimare l'adozione dellasuccessiva ordinanza (Sez. U, n. 45246 del 19/07/2012, Polcino, Rv. 253549 –01).Nella concreta fattispecie, la difesa non si è attenuta a tali regoleermeneutiche, avendo mancato di dedurre e dimostrare la possibile scadenza deltermine cautelare, in caso di retrodatazione dello stesso. In tal modo, ladoglianza si prospetta aspecifica e distonica, rispetto al contenuto delprovvedimento attaccato.4. Deve ricordarsi, inoltre, come la retrodatazione dei termini didecorrenza postuli la ricorrenza del presupposto dell'anteriorità dei fatti oggettodella seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione di quella antecedente.Al primo profilo di incompletezza della deduzione difensiva, sopra evidenziato, vaallora a saldarsi l’insanabile contrasto della tesi difensiva, con il principio didiritto fissato da Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato,Rv. 235910 – 01, a mente della quale: ‹‹Ai fini della retrodatazione dei termini didecorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod.proc. pen., il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della secondaordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché ilprovvedimento successivo riguardi un reato di associazione (nella specie di tipomafioso) e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopol'emissione della prima ordinanza››.Non vi è chi non rilevi, infatti, come nel caso di specie sia carente –il requisito della anteriorità, visto che il reato associativo si sarebbe protratto,secondo l’ipotesi d’accusa, fino ad epoca successiva rispetto all’emissione dellaprima ordinanza cautelare. Anche quanto a tale aspetto, quindi, la richiestadifensiva risulta priva dei requisiti minimi di ammissibilità.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare ineuro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non si ravvisano elementi perritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa diinammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n.186 del 2000). Non comportando – la presente decisione – la rimessione inlibertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura dellacancelleria, di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, aisensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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