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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 ottobre 2024

Cassazione n. 35106/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 22065-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato - [OSCURATO:PERSONA] prescrizione R.G.N.22065/2022 Cron.

Rep.

Ud.31/10/2024 CC avverso la sentenza n. 523/2022 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 25/03/2022 R.G.N. 20/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari in accoglimento del gravame proposto dall’INPS ed in riforma della sentenza di primo grado ha rigettato l’opposizione avverso l’avviso di addebito n. 31420160009444246000 recante l’importo di € 2 . 373,90 in relazione all’ omesso versamento d e i contributi alla gestione separata per l’anno 2009 da parte di [OSCURATO:PERSONA], libero professionista.

2. La Corte di merito, per quanto qui ancora interessa, ha ritenuto che il termine di prescrizione decorresse dal 6.7.2010 essendo stato differito dal D.P.C.M. 10.6.2010 il termine per il versamento dei contributi già fissato al 16.6.2010.Pertanto, alla data di ricezione del provvedimento dell’INPS, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], il termine di prescrizione quinquennale non era ancora decorso.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo.L’Inps ha depositato procura. [OSCURATO:PERSONA]

4. Con il ricorso, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., il Terlizzideduce che il differimento previsto dal D.P.C.M. 10.6.2010 non sarebbe a lui applicabile atteso che aveva aderito, sin dall’inizio dell’attività , al c.d. regime dei minimi e dunque era escluso dall’applicazione degli studi di settore ai sensi dell’art. 1 comma 113 della legge 24.12.2007 n. 244.

Rileva dunque che il termine dal quale far decorrere l a prescrizione eraquello del 16.6.2010 con la conseguenza che , non essendo stato interrotto entro il 16 giugno del 2015, la prescrizione era maturata.

5. Il ricorso è infondato.

5.1. La Corte di appello di Bari ha applicato il principio di diritto secondo cui, ai fini della decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA], «assume rilievo anche il differimento […] previsto, senza alcuna maggiorazione, dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 (cfr.Cass. n. 25775del 2023, n. 10273 del 2021 e altre pronunce conformi) .

5.2. L ’art. 12, comma 5, del d . l gs. n. 241 del 1997 devolve, infatti, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA]) la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione.

5.3. I l D.P.C.M. (tempo per tempo applicabile) concorre, dunque, ad attuare e integrare le previsioni del d.lgs. n. 241 cit. e, pertanto, considerato nelle sue interrelazioni e in una prospettiva sostanziale, ha natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha pure, in diverse pronunce, affermato (cfr.Cass. n. 32685 del 2022 punti 3.2 e ss., con i richiami ivi effettuati).

5.4. Questa Corte si è occupata, anche, di indicare l’ambito di applicazione del «differimento» attuato, di volta in volta, dai D.P.C.M. susseguitisi nel tempo ed ha chiarito, quanto alla «latitudine soggettiva» del differimento (v.

Cass. n.32682 del 2022, punto 4.4.) che ne beneficiano tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione […]» (Cass. n.10273 del 2021 e successive conformi).

5.5. Ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano statielaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi (Cass. n. 24668 del 2022 e nello stesso senso tra le tante Cass. n. 32682 del 2022, punto

4.4. cit.; Cass. n. 10286 del 2023, punto 11).

5.6. N el caso di specie, come correttamente osservato dalla Corte di appello, viene in rilievo il D.P.C.M. del 10 giugno 2010 con il quale è stato disposto il differimento del termine di pagamento dei contributi originariamente stabilito, senza maggiorazione al 6 luglio 2010.

L’ att o di messa in mora dell’Istituto, intervenutonel quinquennio, ha, dunque, interrotto il termine di prescrizione.

6. In conclusione per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese di legittimità tenuto conto del fatto che l’INPS si è limitato a depositare procura e non ha svolto nessuna altra attività.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 22065-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato - [OSCURATO:PERSONA] prescrizione R.G.N.22065/2022 Cron. Rep. Ud.31/10/2024 CC avverso la sentenza n. 523/2022 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 25/03/2022 R.G.N. 20/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari in accoglimento del gravame proposto dall’INPS ed in riforma della sentenza di primo grado ha rigettato l’opposizione avverso l’avviso di addebito n. 31420160009444246000 recante l’importo di € 2 . 373,90 in relazione all’ omesso versamento d e i contributi alla gestione separata per l’anno 2009 da parte di [OSCURATO:PERSONA], libero professionista. 2. La Corte di merito, per quanto qui ancora interessa, ha ritenuto che il termine di prescrizione decorresse dal 6.7.2010 essendo stato differito dal D.P.C.M. 10.6.2010 il termine per il versamento dei contributi già fissato al 16.6.2010.Pertanto, alla data di ricezione del provvedimento dell’INPS, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], il termine di prescrizione quinquennale non era ancora decorso. 3. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo.L’Inps ha depositato procura. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il ricorso, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., il Terlizzideduce che il differimento previsto dal D.P.C.M. 10.6.2010 non sarebbe a lui applicabile atteso che aveva aderito, sin dall’inizio dell’attività , al c.d. regime dei minimi e dunque era escluso dall’applicazione degli studi di settore ai sensi dell’art. 1 comma 113 della legge 24.12.2007 n. 244. Rileva dunque che il termine dal quale far decorrere l a prescrizione eraquello del 16.6.2010 con la conseguenza che , non essendo stato interrotto entro il 16 giugno del 2015, la prescrizione era maturata. 5. Il ricorso è infondato. 5.1. La Corte di appello di Bari ha applicato il principio di diritto secondo cui, ai fini della decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA], «assume rilievo anche il differimento […] previsto, senza alcuna maggiorazione, dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 (cfr.Cass. n. 25775del 2023, n. 10273 del 2021 e altre pronunce conformi) . 5.2. L ’art. 12, comma 5, del d . l gs. n. 241 del 1997 devolve, infatti, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA]) la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione. 5.3. I l D.P.C.M. (tempo per tempo applicabile) concorre, dunque, ad attuare e integrare le previsioni del d.lgs. n. 241 cit. e, pertanto, considerato nelle sue interrelazioni e in una prospettiva sostanziale, ha natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha pure, in diverse pronunce, affermato (cfr.Cass. n. 32685 del 2022 punti 3.2 e ss., con i richiami ivi effettuati). 5.4. Questa Corte si è occupata, anche, di indicare l’ambito di applicazione del «differimento» attuato, di volta in volta, dai D.P.C.M. susseguitisi nel tempo ed ha chiarito, quanto alla «latitudine soggettiva» del differimento (v. Cass. n.32682 del 2022, punto 4.4.) che ne beneficiano tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione […]» (Cass. n.10273 del 2021 e successive conformi). 5.5. Ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano statielaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi (Cass. n. 24668 del 2022 e nello stesso senso tra le tante Cass. n. 32682 del 2022, punto 4.4. cit.; Cass. n. 10286 del 2023, punto 11). 5.6. N el caso di specie, come correttamente osservato dalla Corte di appello, viene in rilievo il D.P.C.M. del 10 giugno 2010 con il quale è stato disposto il differimento del termine di pagamento dei contributi originariamente stabilito, senza maggiorazione al 6 luglio 2010. L’ att o di messa in mora dell’Istituto, intervenutonel quinquennio, ha, dunque, interrotto il termine di prescrizione. 6. In conclusione per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese di legittimità tenuto conto del fatto che l’INPS si è limitato a depositare procura e non ha svolto nessuna altra attività.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q