CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13963/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 26 Novembre 2015 la Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza emessa in data 18/06/2015 all' esito di giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Bergamo in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto colpevole dei delitti di truffa aggravata in danno della [OSCURATO:SOCIETA]., sostituzione di persona e falso e condannato alla pena di giustizia oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili. 2. Avverso la suddetta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione in data 16/10/2020 deducendo, con un unico motivo, violazione di legge non avendo i giudici di merito rilevato che il reato di cui all' art. 485 c.p. era stato depenalizzato in forza del D. Lgs n. 7 del 15 Gennaio 2016. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo. 2. Va premesso che il presente procedimento, celebratosi nelle forme del rito abbreviato, è stato trattato in absentia e che la sentenza in esame è stata depositata entro i quindici giorni dalla deliberazione1i1 giorno 7 Dicembre 2015 a fronte di udienza tenutasi il 26 novembre 2015, mentre l' impugnazione, come detto, è stata proposta solamente in data 16/10/2020. Nel caso in esame, del resto, la notifica dell'estratto della sentenza - risultante dagli atti - intervenuta ad opera della cancelleria in data 17 settembre 2020 non era dovuta in quanto la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente (In motivazione la Corte ha precisato che, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen e 134 disp. att., già tacitamente abrogate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 che, estendendo al giudizio abbreviato l'istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo "in absentia", introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67). (Sez. U, Sentenza n. 698 del 24/10/2019 Cc. (dep. 13/01/2020 ) Rv. 277470 - 01. Posto che, come detto, la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato non deve essere -notificata all'imputato già comparso, ma non-presente all'atto della -sua lettura, occorre richiamare in questa sede il condivisibile orientamento, cui va data continuità, secondo cui l'erronea notificazione da parte della cancelleria dell'avviso di deposito della sentenza non è idonea a determinare una situazione di incolpevole affidamento dell'imputato ai fini della restituzione nel temine per impugnare. (Sez. 6, Sentenza n. 35215 del 19/04/2017 Ud. (dep. 18/07/2017 ) Rv. 270911 - 01. Ne discende che il termine per impugnare decorre dalla scadenza del termine prescritto per il deposito della sentenza, ex art. 585, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. e non dalla notifica dell'estratto della sentenza effettuato per errore, considerato che nessun imputato è privo di difesa tecnica e che al suo difensore compete anche il compito di individuare l'error iudicis, assumendo le opportune iniziative, con la conseguenza che il ricorso in esame deve ritenersi tardivo, a nulla rilevando, per le ragioni sopra cennate, la notifica dell'estratto intervenuta in data 16/10/2020. Occorre, infine, rilevare che nel giudizio di cassazione, la sopravvenuta "aboliti° criminis" non è rilevabile d'ufficio in presenza di un ricorso inammissibile perché presentato fuori termine, in quanto l'intempestività dell'impugnazione non consente la valida instaurazione del rapporto processuale prima del passaggio in giudicato formale della sentenza ai sensi dell'art.648, comma secondo, cod.proc.pen (In motivazione, la Corte ha precisato che l'unico rimedio esperibile sarà il ricorso al giudice dell'esecuzione ex art.673 cod. proc. pen., competente a provvedere ai sensi dell'art. 2, comma secondo, cod. pen.)._ (Sez. 5, Sentenza n. 27820 del 19/04/2017 Ud. (dep. 06/06/2017) Rv. 270453 - 01), mentre la relativa questione potrà essere posta innanzi al giudice dell'esecuzione.3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali mentre va esclusa la condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della natura della questione (vedi Sez. U, Sentenza n. 43055 del 30/09/2010 Ud. (dep. 03/12/2010 ) Rv. 248380. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.