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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02095/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Salerno visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Salerno ha confermato quella del Tribunale di Salerno in data 24/5/2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono state riconosciute colpevoli del delitto di calunnia in danno della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], G.O.T. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], accusata con denuncia e con successive dichiarazioni di essere collusa e di essersi venduta il processo a carico di [OSCURATO:PERSONA].

2. Hanno presentato ricorso Marsico e Stagno tramite il loro difensore.

Deducono violazione di legge in relazione all'art. 368 cod. pen. e agli artt. 323 e 319-ter cod. pen.

La denuncia aveva riguardato il rilievo di un processo istruito nei confronti di un singolo soggetto, quando era ravvisabile l'opera dì un'associazione per delinquere, elemento da cui era stata desunta la collusione nelle truffe delle aste giudiziarie e nel rinvenimento di una piantagione di marijuana a [OSCURATO:PERSONA], nel quadro di uno scambio di favori.

Inoltre, era stato sottolineato che la vendita del processo era desumibile dal fatto che durante le udienze la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], pur informata della riconducibilità delle truffe ad un'associazione, non aveva interessato la Guardia di Finanza per aver riscontro di dove fossero finiti i soldi.

Posto che la denuncia deve riguardare gli elementi costitutivi di un reato, nel caso di specie il delitto di calunnia non avrebbe potuto ravvisarsi, non essendo in radice configurabili a carico della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] gli addebiti mossile, relativi alla conduzione del processo nei confronti di un solo imputato e al mancato interessamento della Guardia di Finanza, cosicché non avrebbe potuto ravvisarsi il delitto di abuso di ufficio oggetto di incolpazione, ma neppure quello di corruzione, in quanto l'oggetto del mercimonio deve rientrare nella competenza dell'ufficio cui appartiene il soggetto corrotto.

Corrispondentemente non avrebbe potuto ravvisarsi la calunnia in ragione a quel tipo di incolpazioni, anche in considerazione della natura cervellotica e fantasiosa delle stesse.

Inoltre, non avrebbe potuto sottacersi la mancanza dell'elemento psicologico, a fronte della convinzione delle ricorrenti circa l'obbligo della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di procedere contro i sodali e interessare la Guardia di Finanza.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto l'articolato motivo è volto a sollecitare una diversa valutazione, inerente al merito, sulla base di un alternativo apprezzamento del quadro probatorio, e risulta comunque manifestamente infondato.

2. Va, invero, rimarcato come i Giudici di merito abbiano dato rilievo alla denuncia del 12 giugno 2015 e alle successive dichiarazioni accusatorie del 26 agosto 2016, dalle quali era desumibile la formulazione di una grave incolpazione a carico della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], cioè quella di essere collusa con [OSCURATO:PERSONA] nelle aste giudiziarie e nel ritrovamento di una piantagione di marijuana, e di essersi venduta il processo a carico del predetto, che la persona offesa aveva condotto, in qualità di Giudice onorario del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], fino alla sentenza di condanna pronunciata I'l giugno 2015 per il reato di truffa, da inquadrarsi in realtà, secondo le denuncianti, in affari riconducibili ad associazione mafiosa.

In particolare, hanno ritenuto che l'incolpazione di abuso di ufficio e di corruzione avesse natura calunniosa, in quanto da un lato idonea a esporre la persona offesa alle gravi accuse, dalle quali era sorto un procedimento a suo carico, peraltro definito con archiviazione, e dall'altro priva di qualsivoglia previa verifica, tale da renderla concretamente giustificabile.

3. A fronte di ciò, il motivo di ricorso si sofferma sul fatto che gli addebiti mossi alla persona offesa si risolvevano in accuse che contro di essa non avrebbero potuto rivolgersi, non essendo di sua competenza la conduzione delle indagini e l'individuazione del contesto mafioso di riferimento o l'interessamento della Guardia di Finanza, per verificare dove fossero finiti i soldi costituenti il profitto delle truffe: ma in realtà si tratta di deduzioni che non valgono a rappresentare la radicale inidoneità della denuncia, comunque coinvolgente il giudice in un sistema di collusioni e corruzioni, a porre in pericolo il bene tutelato dalla norma incriminatrice, alla stessa stregua di quanto deve invece ritenersi con riguardo a dichiarazioni radicalmente e ictu °cui/ inverosimili, che non consentano di ipotizzare alcun reato, anche a prescindere dall'eventuale nomen iuris utilizzato (può richiamarsi sul punto Sez. 6, n. 10282 del 22/1/2014, Romeo, Rv. 259268, secondo cui occorre che «la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l'elemento materiale del delitto di calunnia»).Deve, del resto, ribadirsi che, nel caso di specie, un procedimento era stato avviato, anche se in prosieguo di tempo archiviato per la riconosciuta infondatezza delle accuse.

Inoltre, la circostanza che al Giudice non competa di svolgere indagini e individuare gli imputati non vale ad escludere la possibilità che la valutazione dello stesso possa essere concretamente influenzata dall'esigenza di non far emergere un contesto criminale più ampio, ciò che alla resa dei conti costituiva l'effettivo oggetto delle accuse rivenienti dalla denuncia e dalle successive dichiarazioni delle ricorrenti.

4. Ma se risulta ravvisabile l'elemento oggettivo del reato, altrettanto deve dirsi con riguardo a quello soggettivo, a fronte delle solo assertive deduzioni difensive, che, nel sollecitare una diversa valutazione sul punto, non si confrontano puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale si è dato conto del fatto che le accuse non erano il risultato di una previa verifica o di elementi concretamente conducenti, ma di mere illazioni, prive di giustificazione ed erano inoltre caratterizzate da una formulazione mutata in prosieguo di tempo, essendosi sostituito allo scambio di favori, correlato al coinvolgimento nelle truffe e nella piantagione di marijuana, l'intendimento di ridimensionare un fatto ascrivibile ad associazione mafiosa, a dimostrazione della pretestuosità e della radicale mancanza di un'originaria rappresentazione dell'effettivo fondamento della denuncia.

Viene dunque in rilievo il consolidato orientamento in forza del quale l'elemento psicologico del delitto di calunnia non è ravvisabile nel caso in cui non sussista la consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, sempreché eventuali sospetti e supposizioni siano ragionevoli, in quanto fondati su elementi di fatto oggettivi e seri, idonei ad ingenerare dubbi condivisibili da un cittadino che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (sul punto Sez. 6, n. 12209 del 18/2/2020, Abbondanza, Rv. 278753; Sez. 6, n. 29117 del 15/6/2012, Valenti, Rv. 253254; Sez. 6, n. 46205 del 6/11/2009, Demattè, Rv. 245541), ipotesi che i Giudici di merito hanno non illogicamente escluso nel caso in esame.

5. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/11/2021 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Salerno visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Salerno ha confermato quella del Tribunale di Salerno in data 24/5/2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono state riconosciute colpevoli del delitto di calunnia in danno della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], G.O.T. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], accusata con denuncia e con successive dichiarazioni di essere collusa e di essersi venduta il processo a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Hanno presentato ricorso Marsico e Stagno tramite il loro difensore. Deducono violazione di legge in relazione all'art. 368 cod. pen. e agli artt. 323 e 319-ter cod. pen. La denuncia aveva riguardato il rilievo di un processo istruito nei confronti di un singolo soggetto, quando era ravvisabile l'opera dì un'associazione per delinquere, elemento da cui era stata desunta la collusione nelle truffe delle aste giudiziarie e nel rinvenimento di una piantagione di marijuana a [OSCURATO:PERSONA], nel quadro di uno scambio di favori. Inoltre, era stato sottolineato che la vendita del processo era desumibile dal fatto che durante le udienze la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], pur informata della riconducibilità delle truffe ad un'associazione, non aveva interessato la Guardia di Finanza per aver riscontro di dove fossero finiti i soldi. Posto che la denuncia deve riguardare gli elementi costitutivi di un reato, nel caso di specie il delitto di calunnia non avrebbe potuto ravvisarsi, non essendo in radice configurabili a carico della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] gli addebiti mossile, relativi alla conduzione del processo nei confronti di un solo imputato e al mancato interessamento della Guardia di Finanza, cosicché non avrebbe potuto ravvisarsi il delitto di abuso di ufficio oggetto di incolpazione, ma neppure quello di corruzione, in quanto l'oggetto del mercimonio deve rientrare nella competenza dell'ufficio cui appartiene il soggetto corrotto. Corrispondentemente non avrebbe potuto ravvisarsi la calunnia in ragione a quel tipo di incolpazioni, anche in considerazione della natura cervellotica e fantasiosa delle stesse. Inoltre, non avrebbe potuto sottacersi la mancanza dell'elemento psicologico, a fronte della convinzione delle ricorrenti circa l'obbligo della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di procedere contro i sodali e interessare la Guardia di Finanza. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto l'articolato motivo è volto a sollecitare una diversa valutazione, inerente al merito, sulla base di un alternativo apprezzamento del quadro probatorio, e risulta comunque manifestamente infondato. 2. Va, invero, rimarcato come i Giudici di merito abbiano dato rilievo alla denuncia del 12 giugno 2015 e alle successive dichiarazioni accusatorie del 26 agosto 2016, dalle quali era desumibile la formulazione di una grave incolpazione a carico della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], cioè quella di essere collusa con [OSCURATO:PERSONA] nelle aste giudiziarie e nel ritrovamento di una piantagione di marijuana, e di essersi venduta il processo a carico del predetto, che la persona offesa aveva condotto, in qualità di Giudice onorario del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], fino alla sentenza di condanna pronunciata I'l giugno 2015 per il reato di truffa, da inquadrarsi in realtà, secondo le denuncianti, in affari riconducibili ad associazione mafiosa. In particolare, hanno ritenuto che l'incolpazione di abuso di ufficio e di corruzione avesse natura calunniosa, in quanto da un lato idonea a esporre la persona offesa alle gravi accuse, dalle quali era sorto un procedimento a suo carico, peraltro definito con archiviazione, e dall'altro priva di qualsivoglia previa verifica, tale da renderla concretamente giustificabile. 3. A fronte di ciò, il motivo di ricorso si sofferma sul fatto che gli addebiti mossi alla persona offesa si risolvevano in accuse che contro di essa non avrebbero potuto rivolgersi, non essendo di sua competenza la conduzione delle indagini e l'individuazione del contesto mafioso di riferimento o l'interessamento della Guardia di Finanza, per verificare dove fossero finiti i soldi costituenti il profitto delle truffe: ma in realtà si tratta di deduzioni che non valgono a rappresentare la radicale inidoneità della denuncia, comunque coinvolgente il giudice in un sistema di collusioni e corruzioni, a porre in pericolo il bene tutelato dalla norma incriminatrice, alla stessa stregua di quanto deve invece ritenersi con riguardo a dichiarazioni radicalmente e ictu °cui/ inverosimili, che non consentano di ipotizzare alcun reato, anche a prescindere dall'eventuale nomen iuris utilizzato (può richiamarsi sul punto Sez. 6, n. 10282 del 22/1/2014, Romeo, Rv. 259268, secondo cui occorre che «la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l'elemento materiale del delitto di calunnia»).Deve, del resto, ribadirsi che, nel caso di specie, un procedimento era stato avviato, anche se in prosieguo di tempo archiviato per la riconosciuta infondatezza delle accuse. Inoltre, la circostanza che al Giudice non competa di svolgere indagini e individuare gli imputati non vale ad escludere la possibilità che la valutazione dello stesso possa essere concretamente influenzata dall'esigenza di non far emergere un contesto criminale più ampio, ciò che alla resa dei conti costituiva l'effettivo oggetto delle accuse rivenienti dalla denuncia e dalle successive dichiarazioni delle ricorrenti. 4. Ma se risulta ravvisabile l'elemento oggettivo del reato, altrettanto deve dirsi con riguardo a quello soggettivo, a fronte delle solo assertive deduzioni difensive, che, nel sollecitare una diversa valutazione sul punto, non si confrontano puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale si è dato conto del fatto che le accuse non erano il risultato di una previa verifica o di elementi concretamente conducenti, ma di mere illazioni, prive di giustificazione ed erano inoltre caratterizzate da una formulazione mutata in prosieguo di tempo, essendosi sostituito allo scambio di favori, correlato al coinvolgimento nelle truffe e nella piantagione di marijuana, l'intendimento di ridimensionare un fatto ascrivibile ad associazione mafiosa, a dimostrazione della pretestuosità e della radicale mancanza di un'originaria rappresentazione dell'effettivo fondamento della denuncia. Viene dunque in rilievo il consolidato orientamento in forza del quale l'elemento psicologico del delitto di calunnia non è ravvisabile nel caso in cui non sussista la consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, sempreché eventuali sospetti e supposizioni siano ragionevoli, in quanto fondati su elementi di fatto oggettivi e seri, idonei ad ingenerare dubbi condivisibili da un cittadino che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (sul punto Sez. 6, n. 12209 del 18/2/2020, Abbondanza, Rv. 278753; Sez. 6, n. 29117 del 15/6/2012, Valenti, Rv. 253254; Sez. 6, n. 46205 del 6/11/2009, Demattè, Rv. 245541), ipotesi che i Giudici di merito hanno non illogicamente escluso nel caso in esame. 5. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/11/2021 Il Consigliere
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