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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12290/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Potenza ha confermato la sua condanna per la contravvenzione di cui all'art. 75 d.

Igs. n. 159 del 2011, per avere violato il soggiorno obbligato nel Comune di Melfi, essendo stato sorpreso in quello di Rionero in Vulture, e affida le sue censure a due motivi; rilevato che il primo motivo, relativo all'insussistenza del reato per errore sul ripristino della misura e, comunque, per inoffensività della condotta (stante la breve distanza tra il luogo di soggiorno obbligato e quello dove si era recato), è manifestamente infondato siccome reiterativo di pedissequa doglianza adeguatamente vagliata dalla Corte territoriale che ha osservato sul punto come dagli atti del giudizio (utilizzabili per il rito abbreviato prescelto), si evincesse l'avvenuta notifica al ricorrente del verbale di nuova sottoposizione della misura di prevenzione, oltre ad avere valorizzato il sintomatico atteggiamento serbato dall'imputato al momento del controllo (egli, infatti, tentava di darsi alla fuga); rilevato che non a miglior sorte è destinato il secondo motivo, concernente il diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. che la Corte, correggendo la motivazione del primo giudice, ha ancorato - con motivazione non manifestamente illogica - alla natura «tutt'alto che tenue dell'offesa», dedotta dalla futilità dei motivi dell'allontanamento segnalati dallo stesso imputato (acquisto di merce a prezzo scontato) e dalla condotta di fuga al momento del controllo; ritenuto che tale motivazione è in linea con la granitica giurisprudenza di questa Corte secondo cui « Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (In motivazione la Corte ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della ipunibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del predetto)» (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Potenza ha confermato la sua condanna per la contravvenzione di cui all'art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011, per avere violato il soggiorno obbligato nel Comune di Melfi, essendo stato sorpreso in quello di Rionero in Vulture, e affida le sue censure a due motivi; rilevato che il primo motivo, relativo all'insussistenza del reato per errore sul ripristino della misura e, comunque, per inoffensività della condotta (stante la breve distanza tra il luogo di soggiorno obbligato e quello dove si era recato), è manifestamente infondato siccome reiterativo di pedissequa doglianza adeguatamente vagliata dalla Corte territoriale che ha osservato sul punto come dagli atti del giudizio (utilizzabili per il rito abbreviato prescelto), si evincesse l'avvenuta notifica al ricorrente del verbale di nuova sottoposizione della misura di prevenzione, oltre ad avere valorizzato il sintomatico atteggiamento serbato dall'imputato al momento del controllo (egli, infatti, tentava di darsi alla fuga); rilevato che non a miglior sorte è destinato il secondo motivo, concernente il diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. che la Corte, correggendo la motivazione del primo giudice, ha ancorato - con motivazione non manifestamente illogica - alla natura «tutt'alto che tenue dell'offesa», dedotta dalla futilità dei motivi dell'allontanamento segnalati dallo stesso imputato (acquisto di merce a prezzo scontato) e dalla condotta di fuga al momento del controllo; ritenuto che tale motivazione è in linea con la granitica giurisprudenza di questa Corte secondo cui « Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (In motivazione la Corte ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della ipunibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del predetto)» (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
Sentenza Cassazione n. 12290/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris