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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35952/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena del 18 ottobre 2019 che, all'esito del giudizio ordinario previa riqualificazione del fatto sub A), aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva reitrata specifica ed infraquinquennale, riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato, che si duole del mancato riconoscimento dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, esplicitato le ragioni del suo convincimento, evidenziando che il pericolo attuale di un danno grave alla persona non causato dall'agente né evitabile, necessario per il riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen., non è in alcun modo ravvisabile nel caso de quo, in quanto l'imputato avrebbe potuto far fronte alle proprie esigenze ricorrendo agli enti benefici della città e, inoltre, egli utilizzava l'auto rubata non per soddisfare bisogni di prima necessità, ma per scopi diversi; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena del 18 ottobre 2019 che, all'esito del giudizio ordinario previa riqualificazione del fatto sub A), aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva reitrata specifica ed infraquinquennale, riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato, che si duole del mancato riconoscimento dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, esplicitato le ragioni del suo convincimento, evidenziando che il pericolo attuale di un danno grave alla persona non causato dall'agente né evitabile, necessario per il riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen., non è in alcun modo ravvisabile nel caso de quo, in quanto l'imputato avrebbe potuto far fronte alle proprie esigenze ricorrendo agli enti benefici della città e, inoltre, egli utilizzava l'auto rubata non per soddisfare bisogni di prima necessità, ma per scopi diversi; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 35952/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris