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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 novembre 2024

Cassazione n. 47185/2024

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a in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 20 marzo 2023 che aveva affermato la penale responsabilità di S.M. per i reati di sequestro di persona e violenza privata e lo aveva condannato alla pena di giustizia; in particolare la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per il reato di violenza privata perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena; - che il ricorso dell'imputato è fondato, atteso che la rinuncia alla costituzione di parte civile è intervenuta nel corso del giudizio di appello, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, e che questa Corte di cassazione ha affermato che la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità dei reati che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha reso perseguibili a querela, posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, Barbaro, Rv. 286741-01); - che a tale proposito le Sezioni Unite (Sez.

U., n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552-01) hanno affermato che i nell'ipotesi di sopravvenuta procedibilità a querela per taluni reati, non richiedendo la presentazione della querela forme particolari, la volontà di querelare può essere desunta dal giudice anche da atti che non contengano la sua esplicita manifestazione, come la costituzione di parte civile della persona offesa e la persistenza di essa nei successivi gradi di giudizio, mentre ,nel caso di specie la revoca della costituzione della parte civile intervenuta nel corso del giudizio di appello ha fatto venir meno l'unica manifestazione della volontà punitiva della persona offesa e deve, quindi, intendersi quale remissione della querela con conseguente estinzione del reato; - che dovendo il ricorso essere accolto, non possono essere poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità, atteso che già con la sentenza di appello il reato di cui al capo A) avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per prescrizione, e neppure quelle del giudizio di appello, atteso che neppure con la sentenza di secondo grado l'odierno ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, in quanto il suo appello è stato in parte accolto; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo A) perché estinto per remissione di querela.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 27/11/2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 20 marzo 2023 che aveva affermato la penale responsabilità di S.M. per i reati di sequestro di persona e violenza privata e lo aveva condannato alla pena di giustizia; in particolare la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per il reato di violenza privata perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena; - che il ricorso dell'imputato è fondato, atteso che la rinuncia alla costituzione di parte civile è intervenuta nel corso del giudizio di appello, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, e che questa Corte di cassazione ha affermato che la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità dei reati che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha reso perseguibili a querela, posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, Barbaro, Rv. 286741-01); - che a tale proposito le Sezioni Unite (Sez. U., n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552-01) hanno affermato che i nell'ipotesi di sopravvenuta procedibilità a querela per taluni reati, non richiedendo la presentazione della querela forme particolari, la volontà di querelare può essere desunta dal giudice anche da atti che non contengano la sua esplicita manifestazione, come la costituzione di parte civile della persona offesa e la persistenza di essa nei successivi gradi di giudizio, mentre ,nel caso di specie la revoca della costituzione della parte civile intervenuta nel corso del giudizio di appello ha fatto venir meno l'unica manifestazione della volontà punitiva della persona offesa e deve, quindi, intendersi quale remissione della querela con conseguente estinzione del reato; - che dovendo il ricorso essere accolto, non possono essere poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità, atteso che già con la sentenza di appello il reato di cui al capo A) avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per prescrizione, e neppure quelle del giudizio di appello, atteso che neppure con la sentenza di secondo grado l'odierno ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, in quanto il suo appello è stato in parte accolto; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo A) perché estinto per remissione di querela. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 27/11/2024.
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