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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2025

Cassazione n. 11332/2025

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, la memoria e le note difensive trasmesse nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto per un verso replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cp, alla misura della pena base irrogata, al bilanciamento tra circostanze operato in termini di equivalenza, al giudizio prognostico negativo speso nel denegare la pena sostitutiva rivendicata dalla difesa; per altro verso, in relazione alla ritenuta recidiva, introducono temi di giudizio non devoluti alla Corte del merito, infine sono manifestamente infondati quanto alla misura degli aumenti a titolo di continuazione apportati per i reati satellite, avendo la Corte del merito, partendo dalle valutazioni rese su tali punti dal primo giudice, non contestate con l'appello, adeguatamente giustificato le ragioni giustificative delle riduzioni apportate, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 7 febbraio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, la memoria e le note difensive trasmesse nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto per un verso replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cp, alla misura della pena base irrogata, al bilanciamento tra circostanze operato in termini di equivalenza, al giudizio prognostico negativo speso nel denegare la pena sostitutiva rivendicata dalla difesa; per altro verso, in relazione alla ritenuta recidiva, introducono temi di giudizio non devoluti alla Corte del merito, infine sono manifestamente infondati quanto alla misura degli aumenti a titolo di continuazione apportati per i reati satellite, avendo la Corte del merito, partendo dalle valutazioni rese su tali punti dal primo giudice, non contestate con l'appello, adeguatamente giustificato le ragioni giustificative delle riduzioni apportate, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 febbraio 2025.
Sentenza Cassazione n. 11332/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris