CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 43646/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione e, più in particolare, all'interno della propria autovettura, un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di cm. 16 circa, di cui 7 di lama, nonché un cacciavite con impugnatura in plastica della lunghezza complessiva di cm. 26,5, costituenti strumenti atti ad arrecare offesa alla persona e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di euro mille di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, contestualmente ordinando la confisca e distruzione di quanto in sequestro. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], formulando due motivi, che vengono di seguito sintetizzati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione degli artt. 157 e 159 cod. pen., per avere il Giudice di primo grado sospeso la prescrizione in data 31/03/2021 e per non avere, consequenzialmente, dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione. Nel corso dell'udienza tenuta in tale data, il Giudice ha dato atto della omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, tanto che ha disposto la nuova notifica, sia di tale atto, sia del verbale di udienza; per tale ragione, ha differito l'udienza alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Nel frattempo, ha però sospeso il corso dei termini di prescrizione, atteso che il giorno in cui era prevista la trattazione del processo - come detto, il 31/03/2021 - era stata anche proclamata l'astensione degli avvocati, alla quale il difensore nominato d'ufficio ha dichiarato di aderire. Non dovendosi calcolare tale periodo di tempo, quindi, la prescrizione della contestata contravvenzione è maturata il 16/02/2023, ossia prima dell'emissione della sentenza di primo grado, risalente al 16/03/2023. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ed errata applicazione dell'art. 4 legge n. 110 del 1975, per avere il Tribunale ritenuto la penale responsabilità dell'imputato, in relazione a un caso non punito dalla norma richiamata. Il cacciavite era in dotazione all'auto unitamente alla ruota di scorta, mentre il coltellino era destinato ad essere adoperato in campagna, per attività agricola e di allevamento dei cavalli. Trattasi in entrambi i casi, dunque, di possesso pienamente legittimo e giustificato.3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, stante l'intervenuta estinzione per prescrizione del contestato reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, allorquando concorrano due fattori atti a legittimare il rinvio dei dibattimento, dei quali l'uno sia riconducibile all'imputato o al difensore e l'altro debba invece essere ricollegato al giudice, la prevalenza deve essere accordata alla causa di rinvio riferibile al giudice; in tal caso, pertanto, dal rinvio non può essere fatta discendere la sospensione del corso della prescrizione (Sez. 2, n. 11559 del 09/02/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 24990901; Sez. 5, n. 36990 del 24/06/2019, Levita, Rv. 277533; Sez. 2, n. 11039 del 03/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278523). 3. Nella concreta fattispecie, il rinvio del processo disposto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era comunque necessitato, stante il difetto di notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato; il processo, pertanto, sarebbe stato comunque da differire, indipendentemente dall'essere in corso l'astensione degli avvocati, proclamata dalle associazioni di categoria, alla quale il difensore di ufficio ha poi dichiarato di aderire. Tale rinvio non era idoneo, quindi, a determinare la sospensione del termine di prescrizione. 4. Il secondo motivo, solo apparentemente specifico, è fondato su una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito; tale doglianza, quindi, risulta inammissibile in questa sede. L'obbligo di motivazione, infatti, è stato adeguatamente soddisfatto nella sentenza impugnata, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione - pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico - degli argomenti posti a sostegno dell'affermazione di responsabilità. 5. Essendo fondato il primo motivo di ricorso, deve anche rilevarsi come sia ormai maturata la prescrizione quinquennale della contravvenzione contestata. 5.1. Deve infatti ricordarsi, in primo luogo, che il decreto di citazione a giudizio conserva l'attitudine propria a produrre un effetto interruttivo, sul corso della prescrizione, sin dalla data della sua emissione (coincidente con il momento in cui l'atto si perfeziona, grazie alla sottoscrizione ad opera del Pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste) piuttosto che dal momento, posteriore, in cui l'atto stesso viene notificato al destinatario (fra tante, si veda Sez. 5, n. 25033 del 15/07/2020, Bruni, Rv. 279405). Nel caso di specie, il decreto di citazione a giudizio ha quindi espletato tale funzione interruttiva a partire dalla sua emissione in data 22/06/2020, restando irrilevante il momento della corretta notifica dello stesso. 5.2. Stando dunque a quanto riportato in rubrica, il tempo di commissione del contestato reato è fissato alla data del 16/02/2018; il termine ordinario di prescrizione, vigente per le contravvenzioni, è come noto pari a quattro anni ed è aumentabile - in presenza di atti interruttivi, come detto ricorrenti nella concreta vicenda - fino ad un massimo di cinque anni. Tale termine massimo di prescrizione, allora, risulta vanamente spirato in data 16/02/2023, ossia prima della pronuncia di primo grado, risalente al 16/03/2023. 5.3. Giova precisare come al suddetto termine quinquennale non possa essere aggiunto il periodo - decorrente dal 09/03/2020 al 11/05/2020 e pari a sessantaquattro giorni - inerente alla sospensione disposta in ragione della nota emergenza da Covid-19. Deve essere escluso, infatti, che tale sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, in relazione a tutti i procedimenti al tempo pendenti; ciò in quanto la disciplina introdotta all'art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020 postula che il procedimento abbia subito una concreta stasi, che risulti direttamente riconducibile all'operatività delle misure adottate al fine arginare la pandemia (basterà, sul punto specifico, richiamare il dictum di Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432, a mente della quale: «In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale»). 6. Deve essere tenuta ferma, infine, la già disposta confisca di quanto in sequestro. Tale misura di sicurezza patrimoniale riveste carattere di obbligatorietà, infatti, in relazione a tutti i reati, anche di natura contravvenzionale, comunque concernenti le armi ed è imposta dalla legge anche laddove risulti estinto il reato, fatti salvi esclusivamente i casi di assoluzione nel merito e di legittima appartenenza a persona estranea al fatto (Sez. 1, n. 5967 del 23/10/1997, dep. 1998, Porpiglia, Rv. 209788; Sez. 1, n. 5228 del 28/09/1999, Romeo, Rv. 214433;Sez. 1, n. 12543 del 14/02/2002, Cozzi, Rv. 221075; Sez. 1, n. 34042 del 22/09/2006, Bardino, Rv. 234799; Sez. 1, n. 38951 del 01/10/2008, Cattane, Rv. 241310; Sez. 1, n. 11480 del 20/01/2010, Trisolino, Rv. 246532; Sez. 1, n. 5841 del 17/01/2011, Guarini, Rv. 249393; Sez. l, n. 44520 del 12/06/2012, Danesi, Rv. 253832; Sez. 1, n. 1806 del 04/12/2012„ dep. 2013, Scotti, Rv. 254213; Sez. 1, n. 49969 del 09/10/2015, Costantini, Rv. 265409; Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlich, Rv. 267458; Sez. 1, n. 20508 del 12/04/2016, Terranova, Rv. 266894; Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017, Loukili, Rv. 272085; Sez. 2, n. 30192 del 10/09/2020, Caliste, Rv. 280232; Sez. 4, n. 17644 del 28/03/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284607). 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, si disporrà l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con declaratoria di estinzione del contestato reato per intervenuta prescrizione e con mantenimento della già disposta confisca. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per pre