CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14499/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IMINALE, n. 43,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' TRAVIA rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege inROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende;- controricorrente -Numero registro generale 20637/2024Numero sezionale 3078/2025Numero di raccolta generale 14499/2026Data pubblicazione 15/05/2026Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA n.628/2024 depositata il 14/05/2024.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona della dott.ssaROSA MARIA DELL’ERBA che ha concluso per l’accoglimento delricorso;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la parte ricorrente el’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente;1. Il Tribunale di Lanciano accoglieva l’opposizione proposta da[OSCURATO:PERSONA] in qualità di titolare della ditta “[OSCURATO:PERSONA] BarRistorante Pizzeria” e annullava l’ordinanza ingiunzione prot. n.2029/RU del 25.1.202 con la quale l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e deiMonopoli, Ufficio di Pescara (di seguito, per brevità, ADM) avevacontestato al predetto esercizio la violazione dell’art. 7, co. 3-quater, d.l. 13.09.2012, n. 158 (conv. con legge 8.11.2012, n. 189)e, pertanto, aveva irrogato nei confronti del titolare la sanzione di€ 20.000,00 prevista dall’art. 1, co. 923, L. 208/2015.La decisione si fondava sulla considerazione che la condottaaccertata non configurava l’illecito sanzionato.2. L’agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli proponeva appelloavverso la suddetta pronuncia.3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva al gravame.4. La Corte d’Appello dell’Aquila accoglieva il gravame erigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA].In punto di fatto, evidenziava che, nel processo verbale diconstatazione del 4.4.2019, si dava atto che all’interno delsopraindicato pubblico esercizio era presente un pc, messo aNumero registro generale 20637/2024Numero sezionale 3078/2025Numero di raccolta generale 14499/2026Data pubblicazione 15/05/2026disposizione dei clienti per l’uso pubblico, acceso e collegato allarete internet nonché ad apposita stampante idonea alla stampadelle ricevute delle vincite di gioco; sullo schermo del pc acceso eraben visibile l’icona per il collegamento al sito internetwww.eventogioco.it di scommesse on line; il pc risultava diproprietà di società terza titolare di concessione per il gioco adistanza GAD (cod. conc. 15092); nei pressi del computer venivanorinvenute due ricevute di gioco di scommessa telematica effettuatesu conto di gioco aperto con il concessionario GAD 15092; l’attivitàdi raccolta di gioco sulle piattaforme di gioco on-line era priva dititolo autorizzatorio. Inoltre, all’esito dell’accertamento tecnicosvolto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. sull’apparecchiatura, emergeva l’utilizzodel software per il gioco del poker on line e navigazione internet susiti inerenti le scommesse sportive, scommesse su eventi simulati,scommesse ippiche, giochi di abilità ed altri giochi da casinò.Non vi era alcun dubbio che, all’interno dell’esercizio, era stataappositamente allestita, a disposizione del pubblico, una vera epropria postazione telematica finalizzata a consentire agli avventoridi giocare a distanza e, in particolare, di scommettere on line e ciòintegrava la violazione dell’art. 7, co. 3-quater, d.l. n. 158/2012(cd. Decreto Balduzzi), conv. con mod. dalla l. n. 189/2012 chepuniva la semplice “messa a disposizione” – cioè predisposizione oallestimento – di apparecchiature idonee a consentire, attraversola connessione telematica, l’esercizio del gioco da parte degliavventori. Peraltro, nel caso di specie, era anche dimostratol’effettivo esercizio del gioco proprio mediante la postazione inparola.5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avversola suddetta pronuncia sulla scorta di quattro motivi di ricorso.Numero registro generale 20637/2024Numero sezionale 3078/2025Numero di raccolta generale 14499/2026Data pubblicazione 15/05/20266. L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli ha resistito concontroricorso.7. Parte ricorrente, con memoria depositata in prossimitàdell’udienza, ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.8. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsaapplicazione dell’art. 7, comma 3-quater, del d.l. 13 settembre2012, n. 158 (c.d. Decreto Balduzzi), convertito con l. 8 novembre2012, n. 189; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost., incombinato disposto con gli artt. 25, 41, 42 e 117, primo comma,Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU e agliartt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unioneeuropea; violazione dell’art. 1 della l. 24 novembre 1981, n. 698,il tutto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..Parte ricorrente censura l'interpretazione estensiva dellanorma sanzionatoria operata dalla Corte d'appello non potendosiricomprendere nel perimetro di applicazione della stessa la messaa disposizione di una piattaforma, aperta alla libera navigazione daparte gli utenti. Né potrebbe ritenersi insorgere, in capoall’esercente, un obbligo di vigilanza nei confronti dei clienti2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c.3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsaapplicazione dell’art. 3 Cost., in combinato disposto con gli artt. 42e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in riferimento all’art. 1Numero registro generale 20637/2024Numero sezionale 3078/2025Numero di raccolta generale 14499/2026Data pubblicazione 15/05/2026Prot. addiz. CEDU e all’art. 17 della Carta dei diritti fondamentalidell’Unione europea, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 923, della l. 28dicembre 2015, n. 208;4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsaapplicazione degli artt. 82, 87 e 91 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c..4.1 Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimentodetermina l’assorbimento dei restanti.Questa Corte con ordinanza n.20485 del 2024 ha sollevatoquestione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3 quaterdel d.l. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.189/2012 e dell’art. 1, comma 923 della legge 208/2015 inrelazione all'art. 3 Cost., con gli artt. 25, 41, 42 e 117, primocomma Cost., e in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, firmato aParigi il 20 marzo 1952, e agli artt. 16 e 17 della Carta dei dirittifondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.[OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 104 del 2025 haaccolto la questione di legittimità sollevata e ha dichiaratol’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, deldecreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti perpromuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello ditutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8novembre 2012, n. 189 e dell’art. 1, comma 923, primo periodo,della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per laformazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge distabilità 2016)», nella parte in cui prevede la sanzioneNumero registro generale 20637/2024Numero sezionale 3078/2025Numero di raccolta generale 14499/2026Data pubblicazione 15/05/2026amministrativa di euro ventimila per la violazione dell’art. 7,comma 3-quater, del d.l. n. 158.[OSCURATO:PERSONA] ha messo in evidenza che: ladisposizione censurata vieta la mera messa a disposizione diqualsiasi apparecchiatura che consenta di collegarsi a siti di giocoonline. Essa accomuna, nella medesima valutazione di illiceità,condotte ampiamente diversificate sul piano dell’offesa all’interessegiuridico protetto. Il divieto in esame attiene, infatti, alla messa adisposizione di apparecchiature che consentono l’accesso al giocosia legale che illegale, cioè praticato al di fuori della rete deiconcessionari o dei soggetti autorizzati. La norma, inoltre, colpisceallo stesso modo sia la destinazione occasionale delleapparecchiature al gioco, sia quella esclusiva e permanente. Ilprecetto risulta, dunque, eccessivamente inclusivo, in quantoriferito a una gamma assai estesa di comportamenti, connotati daun diverso grado di offensività degli interessi protetti e da rilevantidifferenze di disvalore. L’estensione dell’area dell’illecito risultaeffettivamente sproporzionata rispetto al fine legittimamenteperseguito, in violazione del principio di ragionevolezza di cuiall’art. 3 Cost.Secondo la Corte è irragionevole il bilanciamento operato tra icontrapposti interessi della tutela della salute rispetto alla necessitàdi fronteggiare la ludopatia e quello della libertà di impresa. Infatti,la misura diretta a fronteggiare la tutela della salute è dimodestissima efficacia dato che l’offerta di gioco online rimanecomunque capillare e vastissima, anche attraverso canali diaccesso diversi da quelli contemplati dal divieto, a fronte di unasignificativa e immediata compressione della libertà di impresa.Numero registro generale 20637/2024Numero sezionale 3078/2025Numero di raccolta generale 14499/2026Data pubblicazione 15/05/2026La Corte Costituzionale richiama anche la giurisprudenza dellaCorte di Lussemburgo, che è costante nel ritenere che, pur essendogli Stati membri liberi di fissare gli obiettivi della loro politica inmateria di giochi d’azzardo ed, eventualmente, di definire conprecisione il livello di protezione ricercato, le restrizioni da essiimposte alla libera prestazione dei servizi devono nondimenosoddisfare le condizioni risultanti dalla giurisprudenza della stessaCorte per quanto riguarda la loro proporzionalità (Corte di giustiziaUE, nona sezione, sentenza 16 marzo 2023, causa C-517/20, OL,punto 52; sesta sezione, sentenza 28 febbraio 2018, causa C-3/17,[OSCURATO:PERSONA]., punto 62; quarta sezione, sentenza 13settembre 2007, causa C-260/04, Commissione delle Comunitàeuropee, punto 28; grande sezione, sentenza 6 marzo 2007, causeriunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04, Placanica, punto 48). Inparticolare, occorre verificare, tenendo conto delle concretemodalità di applicazione della normativa restrittiva di cui si tratta,che quest’ultima risponda veramente all’intento di ridurre leoccasioni di gioco, di limitare le attività in tale settore e dicombattere la criminalità connessa a tali giochi in maniera coerentee sistematica (Corte di giustizia UE, seconda sezione, sentenza 14giugno 2017, causa C-685/15, [OSCURATO:PERSONA] GmbH e altri,punti 49 e 50; terza sezione, sentenza 30 aprile 2014, causa C-390/12, Pfleger e altri, punti 49 e 50).In definitiva, il divieto, nella sua indiscriminata estensione,sacrifica in modo irragionevole e sproporzionato altri interessicontrapposti, fra i quali la libertà di impresa.4.2 Questa Corte non può che prendere atto del venir menodella norma sanzionatoria con effetto ex tunc e di conseguenzacassare la sentenza impugnata in relazione al primo motivo,Numero registro generale 20637/2024Numero sezionale 3078/2025Numero di raccolta generale 14499/2026Data pubblicazione 15/05/2026assorbiti i restanti, e, decidendo nel merito, accogliere l’opposizioneoriginaria proposta da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di titolare delladitta “[OSCURATO:PERSONA]” e per l’effetto annullarel’ordinanza ingiunzione prot. n. 2029/RU del 25.1.202 con la qualel’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli, Ufficio di Pescara (di seguito,per brevità, ADM) aveva irrogato la sanzione di € 20.000,00prevista dall’art. 1, co. 923, L. 208/2015 per la violazione dell’art.7, co. 3-quater, d.l. 13.09.2012, n. 158 (conv. con legge8.11.2012, n. 189).5. Considerato che l’accoglimento dell’opposizione è dipesodalla declaratoria di illegittimità costituzionale della normasanzionatoria e che la sentenza della Corte Costituzionale èintervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazionesussistono i presupposti per la compensazione delle spesedell’intero giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti,cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accogliel’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di titolare delladitta “[OSCURATO:PERSONA]” e per l’effetto annullarel’ordinanza ingiunzione prot. n. 2029/RU del 25.1.202 con la qualel’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli, Ufficio di Pescara (di seguito,per brevità, ADM) aveva irrogato la sanzione di € 20.000,00prevista dall’art. 1, co. 923, L. 208/2015 per la violazione dell’art.7, co. 3-quater, d.l. 13.09.2012, n. 158 (conv. con legge8.11.2012, n. 189).La Corte compensa le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 16 dicembre 2025.Numero registro generale 20637/2024Numero sezionale 3078/2025Numero di raccolta generale 14499/2026Data pubblicazione 15/05/2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]uca [OSCURATO:PERSONA]