CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 gennaio 1972
Cassazione n. 12063/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/01/1972avverso la sentenza del 08/10/2025 della Corte di appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreMariella [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata in accoglimento del secondo motivo di ricorso;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell’imputata LetiziaGargiulo, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con il provvedimento in epigrafe indicato la Corte d’appello di Napoli,in riforma della sentenza di assoluzione emessa in data 8 aprile 2019 dal [OSCURATO:PERSONA], appellata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato dinon doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ascrittoleal capo A) previsto dall’art. 337 cod.pen. perché estinto per intervenutaprescrizione ed ha condannato la predetta imputata al risarcimento del danno dareato in favore della parte civile costituita da liquidarsi in separato giudizio, oltrealla rifusione delle spese del primo e secondo grado di giudizio.Il Tribunale aveva assolto l’imputata dal reato ascrittole al capo A) inapplicazione dell’art.131-bis cod. pen.La Corte di appello, preso atto della sopravvenuta maturazione deltermine di prescrizione successivamente alla sentenza di primo grado - purrichiamando la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art.538 cod. proc. pen. con sentenza n. 173 del 25 maggio 2022, nella parte in cuinon prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per laparticolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen., decide sulladomanda di risarcimento proposta dalla parte civile - ha ritenuto integrata lafattispecie dell’illecito civile da reato, conseguente all’accertamento della condottadi resistenza a pubblico ufficiale, ma ha escluso l’applicabilità della causa di nonpunibilità prevista dall’art. 131-bis cod pen. per effetto della modifica introdottadal d.l. 14 giugno 2019 n. 53, conv. nella l. 8 agosto 2019, n. 77, che non consentel’applicabilità di detta causa di non punibilità per il reato di cui all’art. 337 cod.pen., e per l’effetto ha riformato la sentenza di primo grado dichiarando laprescrizione del reato e condannando l’imputata al risarcimento del dannospettante alla parte civile, confermando il giudizio di responsabilità implicito nellasentenza di proscioglimento per tenuità del fatto.Con riferimento al capo B) relativo al reato di oltraggio ha confermato lasentenza di assoluzione del primo Giudice.2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso, articolando i motivi di seguito indicati.2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione al dispostodell’art.129 cod. proc. pen. che avrebbe imposto alla Corte di pronunciare “sic etsimpliciter” sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione delreato, atteso che in primo grado non vi era stata condanna.2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge per essere statoviolato il divieto di applicazione retroattiva in relazione alla disposizione introdottadall’art.16, comma 1, lett. b), del D.L. 14 giugno 2019, n.53, convertito nella legge8 agosto 2019 n. 77, che esclude l’applicabilità della causa di non punibilitàprevista dall’art. 131-bis cod.pen. ad un fatto commesso il 16 agosto 2015, quandotale norma non era ancora in vigore, con effetti sfavorevoli per l’imputato.Pertanto, non poteva la Corte di appello escludere detta causa di nonpunibilità e dare prevalenza alla prescrizione del reato.3. Il ricorso è inammissibile.Il primo motivo è manifestamente infondato.La prescrizione del reato è intervenuta durante il giudizio di appello conconseguente applicazione dell’art. 576 cod. proc. pen. che consente alla partecivile di impugnare la sentenza di assoluzione ai soli effetti civili e di avereconseguente titolo per una decisione nel merito anche se la prescrizionesopravvenga nel corso del giudizio di appello.Costituisce principio consolidato che all'esito del gravame proposto dallaparte civile avverso la sentenza di assoluzione, il giudice d'appello, anche qualorasia intervenuta la prescrizione del reato contestato, ai sensi dell'art. 576 cod. proc.pen. e in deroga all'art. 538 cod. proc. pen., deve valutare la sussistenza deipresupposti per una dichiarazione di responsabilità limitata agli effetti civili e puòcondannare l'imputato al risarcimento del danno o alle restituzioni qualora reputifondata l'impugnazione, in modo da escludere che possa persistere la sentenza dimerito più favorevole all'imputato (Sez. 2, n. 6568 del 26/01/2022, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 282689).4. Con riferimento al secondo motivo se ne deve rilevare lainammissibilità per carenza di interesse, dovendosi in ogni caso il giudice penaleoccupare di valutare nel merito i motivi di appello in funzione della decisione aisoli effetti civili, sia nel caso di prescrizione del reato sopravvenuta alla sentenzae sia nel caso di esclusione della punibilità in applicazione dell’art. 131-bis cod.pen.Agli effetti civili, la intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionaledell’art. 538 cod. proc. pen. con sentenza n. 173 del 25 maggio 2022, nella partein cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimentoper la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen., decide sulladomanda di risarcimento proposta dalla parte civile, rende del tutto irrilevantel’errore commesso dalla Corte di appello nel riformare la sentenza di assoluzioneescludendo l’applicazione dell’art. 131-bis cod.pen. in violazione del principio dinon retroattività della legge penale più sfavorevole.Peraltro, considerato che la Corte Costituzionale con sentenza 20 ottobre -27 novembre 2025, n. 172 (in G.U. 1ª s.s. 3/12/2025, n. 49, ha dichiarato"l'illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, del codice penale,nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice" non vi è dubbioche detta causa di non punibilità poteva essere applicata anche al reato per cui siprocede, sia perché si tratta di una modifica in peius sopravvenuta allacommissione dei reati e sia perché detta modifica è stata comunque rimossa coneffetto retroattivo dalla pronuncia di incostituzionalità.questione non assume alcuna concreta rilevanza agli effetti civili perchél’impugnazione della parte civile avverso la sentenza di primo grado, essendoriferita solo all’illecito civile, avrebbe imposto alla Corte di appello di occuparsiunicamente della domanda risarcitoria nonostante la conferma della assoluzioneper tenuità dell’offesa, a prescindere dalla sopravvenuta prescrizione del reato.In altri termini, l’imputata non ha interesse a dolersi della declaratoria diprescrizione del reato in riforma della dichiarazione di non punibilità per tenuitàdel fatto ex art. 131-bis, perché anche in base a questa seconda ipotesi diproscioglimento, la Corte di appello avrebbe comunque dovuto valutare lasussistenza dei presupposti della responsabilità civile, mentre la prescrizione delreato agli effetti penali è senz’altro decisione più favorevole per l’imputata rispettoa quella dell’assoluzione per 131-bis cod. pen. che può rilevare ad esempio perescludere ulteriori applicazioni di detta causa di non punibilità.Va considerato che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare la nuovadisciplina processuale di immediata applicazione conseguente alla declaratoria diillegittimità costituzionale dell’art. 538 cod. proc. pen., senza violare il divieto diapplicazione retroattiva che si riferisce alle norme penali sostanziali e a quelleprocessuali che producano anche effetti penali sostanziali sfavorevoli perl’imputato.Pertanto, la Corte territoriale in applicazione della nuova disciplina già invigore dopo la pubblicazione della sentenza di illegittimità costituzionale dell’art.538 cod. proc. pen., nella [OSCURATO:PERSONA] del 12 luglio 2022, quindi, dopo lapronuncia della sentenza di primo grado ma prima della pronuncia della sentenzadi appello, avrebbe comunque dovuto decidere sulle statuizioni civili senzanecessità di escludere la causa di non punibilità, peraltro, in violazione del divietodi applicazione retroattiva di una norma di sfavore entrata in vigore dopo i fattioggetto del procedimento.Deve anche considerarsi che l’imputata non aveva impugnato la sentenza diprimo grado che ha riconosciuto la sussistenza del fatto di reato applicando laesimente prevista dall’art.131-bis cod. pen., conseguentemente la Corte di appellonel valutare la sola impugnazione proposta dalla parte civile, pur avendo riformatoirritualmente la statuizione penale di assoluzione, ha comunque riconosciuto lasussistenza dei presupposti di fatto dell’illecito civile che neppure sono statioggetto di censure, né in sede di appello e né in sede di ricorso per cassazione.5. All’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento edella sanzione di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’11 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRiccardo [OSCURATO:PERSONA]