CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 giugno 2021
Cassazione n. 37719/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG c- 1nA. .RA- c Lie% G etes" '6"1.4-p-okis t".° ,j4 ‘G4iv4 , . [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia ricorre per violazione di legge avverso la sentenza pronunciata dal Gip presso il Tribunale di Verona, che, nell'applicare a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 187, comma 7, cod. strada, aveva omesso di disporre la confisca del veicolo di proprietà dell'imputato. 2. Il Procuratore Generale in sede ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio al giudice del merito. 3. Il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse all'impugnazione. 4. È documentato in atti che, con ordinanza in data 3 luglio 2020, è stato dichiarato estinto il reato commesso dal Rivato, atteso l'esito positivo dei lavori di pubblica utilità, cui l'imputato era stato ammesso in sostituzione della pena principale, circostanza che - ai sensi dell'art.186, comma 9-bis, cod. strada - avrebbe comunque comportato la revoca della confisca del veicolo eventualmente disposta. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso l'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D