CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31279/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Q918 OSSERVA 1. Visto il ricorso [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado in relazione al trattamento sanzionatorio, con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di furto PI uriaggravato; 2. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché oltre a proporre censure già vagliate dal giudice di merito, prefigurano una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Il ricorrente contesta la chiarezza del quadro indiziario, invece assolutamente adeguato, secondo quanto ha ben spiegato la Corte d'Appello (la cassaforte, di cui era in possesso il ricorrente, con gli arnesi da scasso corrispondenti, si trovava all'interno del furgone intestato alla moglie dell'imputato e questi la stava portando all'interno della sua abitazione). 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ma