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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 14548/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

E DI PESCARAUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 12 gennaio 2026 il Tribunale di Pescara in composizionemonocratica ha applicato, su richiesta delle parti, all’imputato [OSCURATO:PERSONA], la penaconcordata per il reato di cui agli artt. 56,624,6 25 nn.2 e 6 cod. pen.2.

Avverso la decisione ha proposto ricorso il difensore e procuratore specialearticolando il seguente motivo di censura.2.1.

Con il motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cuiall’art. 625 n.6 cod. pen.3.

Il ricorso è stato deciso ai sensi dell’art.610 comma 5 bis cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1.Occorre premettere che, in base a quanto disposto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. – comma introdotto con la novellazione della legge 23 giugno2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazionecontro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinentiall'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione trarichiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità dellapena o della misura di sicurezza.1.1.

Il motivo è manifestamente infondato non potendosi dedurre il vizio dimotivazione in relazione ad una circostanza aggravante a seguito di accordo exart.444 cod. proc. pen. a fronte, peraltro, di una motivazione della sentenza sulpunto immune da vizi logici.2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamentodi una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, inconsiderazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euroquattromila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E DI PESCARAUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 12 gennaio 2026 il Tribunale di Pescara in composizionemonocratica ha applicato, su richiesta delle parti, all’imputato [OSCURATO:PERSONA], la penaconcordata per il reato di cui agli artt. 56,624,6 25 nn.2 e 6 cod. pen.2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il difensore e procuratore specialearticolando il seguente motivo di censura.2.1. Con il motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cuiall’art. 625 n.6 cod. pen.3. Il ricorso è stato deciso ai sensi dell’art.610 comma 5 bis cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1.Occorre premettere che, in base a quanto disposto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. – comma introdotto con la novellazione della legge 23 giugno2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazionecontro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinentiall'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione trarichiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità dellapena o della misura di sicurezza.1.1. Il motivo è manifestamente infondato non potendosi dedurre il vizio dimotivazione in relazione ad una circostanza aggravante a seguito di accordo exart.444 cod. proc. pen. a fronte, peraltro, di una motivazione della sentenza sulpunto immune da vizi logici.2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamentodi una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, inconsiderazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euroquattromila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14548/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris