CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25866/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14654 del ruolo generale dell'anno 2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 14, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.); - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 5031/17/2015, depositata in data 3 dicembre 2015; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA], tenutasi secondo le modalità previste dall'art. 23bis, d.l. n. 137/2020, conv, dalla legge n. 176/2020, e richiamato dall'art. 16, comma 2, d.l. n. 228/2021; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; Fatti di causa Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso avverso le intimazioni di pagamento allo stesso notificate in conseguenza dell'emissione di cartelle di pagamento derivanti dall'iscrizione a ruolo per iva, Irpef e Irap anni 1996, 2000 e 2001; la Commissione tributaria provinciale di Catania aveva accolto il ricorso, attesa la mancata prova di valida notifica delle cartelle di pagamento sottese alle intimazioni. di pagamento; avverso la pronuncia del giudice di primo grado [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha parzialmente accolto l'appello, in partic:olare ha ritenuto che: risultava dagli atti la validità della notifica della cartella di pagamento n. 293200500256707:36 relativa all'intimazione di pagamento n. 29320109023024682, mentre per le altre due cartelle di pagamento non risultava fornita prova della avvenuta notifica. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso. Questa Corte, con ordinanza del 14 settembre 2017, ha disposto la rimessione della causa alla pubblica udienza. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato le proprie conclusioni scritte con le quali ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per intervenuta carenza di interesse dei ricorrenti. Ragioni della decisione Ai fini della definizione della presente controversia, va dato atto che, in data 23 giugno 2022, i ricorrenti hanno depositato cg3 una memoria, sottoscritta personalmente dalle stesse e dal loro procuratore, con la quale hanno dichiarato di rinunciare al ricorso. Il suddetto atto di rinuncia non risulta notificato alla parte costituita. Va quindi dichiarata l'inammissibilità del ricorso, secondo il principio affermato da questa Corte, che: "A norma dell'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità" (Cass. Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cas:s. civ., 7 giugno 2018, n. 14782).Le spese di questo giudizio possono essere compensate tra le parti, trattandosi di rinuncia determinata„ secondo quanto riportano gli stessi ricorrenti, dall'adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 193/2016. Non sussistono i presupposti per imporre ai ricorrenti il pagamento del c.d. "doppio contributo", posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (Cass. civ., 12 novembre 2015, n. n. 23175). P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese di lite del presente g