CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 11154/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Per la correzione dell'errore materiale relativo al ruolo di udienza della Sesta sezione penale del 23/02/2023 nel proc. n. 36826/22 visti gli atti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'odierna procedura camerale, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., è stata instaurata su segnalazione dell'Ufficio in data 24 febbraio 2023 che ha rilevato che nel dispositivo del citato ruolo di udienza la Corte, nel rigettare i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha condannato "l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] liquidate in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge". Considerato che l'erronea indicazione "l'imputato" appare frutto di un errore materiale, trattandosi di decisione relativa a due ricorrenti, e che pertanto occorre procedere alla correzione dello stesso, sostituendo all'errata espressione "l'imputato" quella corretta "gli imputati, i+olido tra loro". [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle annotazioni sull'originale. P. Q. M. Letto l'art. 130 c.p.p. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel ruolo di udienza del 23/02/2023 nel proc. 36826/2022, n. 6 della pubblica udienza, sostituendo dopo la parola "inoltre" la dicitura "l'imputato", errata, con quella corretta "gli imputati, in solido tra loro". Manda alla cancelleria di eseguire le prescritte annotazioni sull'originale del ruolo di udienza. Così deciso il 7