CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23942/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorSo propostj da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di L'Aquila con sentenza del 28 aprile 2022 ha confermato la decisione del Tribunale di Teramo, del 25 maggio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione relativamente al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 2, d. Igs. 74 del 2000 (anno di imposta 2012 con IVA evasa di euro 3.904,97). 2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 2 d. Igs. 74 del 2000); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La sentenza impugnata richiama la motivazione della decisione di primo grado senza rispondere alle specifiche contestazioni dell'appello. La prova della inesistenza oggettiva delle fatture (o del riferimento ad altri soggetti) deve essere fornita dall'accusa. Nel caso in giudizio in considerazione della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] (amministratore della società che gestisce l'attività di ristorazione) non ricorre l'inesistenza oggettiva dell'operazione di cui alle fatture. La scrittura privata prodotta dal ricorrente in sede di accertamento fiscale riporta la data di compilazione (14 marzo 2018) e l'oggetto del contratto (affitto della struttura dal 2004 al 2013, periodo sovrapponibile alle date delle fatture, emesse nel 2012); il pagamento è avvenuto attraverso una compensazione delle prestazioni lavorative dell'imputato. Compensazione discutibile, ma sussistente. L'errore del commercialista nell'imputazione della compensazione alla società e non alla persona fisica ([OSCURATO:PERSONA]) fa escludere il dolo di evasione. La mancanza di un accertamento incrociato sulla società [OSCURATO:SOCIETA]. emittente le fatture in oggetto, comporta un'assenza di prove per l'affermazione della responsabilità per l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Ha chiesto, quindi, l'annullamento della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza del motivo e per genericità; inoltre, il ricorso, reitera le stesse argomentazioni dell'atto di appello adeguatamente vagliate dalla sentenza impugnata e, valutato nel suo complesso, richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482). In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705). 4. La Corte di appello (e il Giudice di primo grado, in doppia conforme) ha con esauriente motivazione, immune da vizi di manifesta illogicità o contraddizioni, dato conto del suo ragionamento che ha portato all'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, rilevando che dalla stessa scrittura privata prodotta dal ricorrente, nel procedimento tributario, emerge l'inesistenza delle operazioni fatturate; infatti, l'oggetto della fatturazione risulta generico e non sussiste nemmeno l'individuazione dell'immobile oggetto dell'affitto; inoltre, il pagamento sarebbe avvenuto con la compensazione di un credito (per prestazioni lavorative non meglio specificate) personale di [OSCURATO:PERSONA]. Le fatture sono state però usate in dichiarazione dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e, conseguentemente (anche a voler ritenere sussistente l'operazione) sarebbe comunque una utilizzazione di fatture soggettivamente inesistente: "Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione, cioè quando non sia stata posta mai in essere nella realtà, sia in quella di inesistenza soggettiva, ossia quando l'operazione vi sia stata ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura, sia infine nel caso di sovrafatturazione qualitativa, nel quale la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti, in quanto oggetto di repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale" (Sez. 3, Sentenza n. 1998 del 15/11/2019 Ud., dep. 20/01/2020, Rv. 278378 - 01). Con queste articolate e logiche argomentazioni della sentenza il ricorso in cassazione non si confronta, ma ribadisce in modo generico le stesse argomentazioni dell'atto di appello. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu