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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30609/2023

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20 maggio 1978 a Monza [OSCURATO:PERSONA] nato il 21 Febbraio 1954 a Roccabernarda [OSCURATO:PERSONA] nato il 9 luglio 1989 a Crotone [OSCURATO:PERSONA] nato il 3 Febbraio 1970 a Crotone avverso la sentenza resa il 29 Marzo 2022 dalla CORTE di APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

Sentite le conclusioni degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per Ierardi, che hanno insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Milano il 19 Marzo 2021, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di trasferimento fraudolento di valori loro contestata al capo A della rubrica per insussistenza del fatto e ha rideterminato la pena loro inflitta in relazione alle residue imputazioni, aventi ad oggetto l'intestazione fittizia di alcune società preposte alla gestione di diverse pizzerie e di una società immobiliare F & G.; ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di intestazione fittizia a lui contestati.

In particolare si addebita agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di avere consentito l'ingerenza di fatto del [OSCURATO:PERSONA] nelle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] srl. titolari di alcune pizzerie della catena Tourlè site in [OSCURATO:PERSONA] e Torino, (capi B e D) sebbene fittiziamente il predetto non comparisse nella compagine delle società, di cui era amministratore [OSCURATO:PERSONA].

In tal modo si consentiva al [OSCURATO:PERSONA], cui era stata nel 2006 già applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni in quanto dedito al narcotraffico, di promuovere investimenti in attività imprenditoriali nelle quali non compariva, al fine di eludere l'eventuale applicazione delle misure di prevenzione, utilizzando come schermo lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e, in altre attività meglio indicate negli altri capi d'imputazione , anche il nipote [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza di appello ricostruisce in fatto la complessa vicenda da cui è scaturito l'odierno giudizio, riportando in relazione alle singole imputazioni la situazione societaria e le fonti di prova da cui è emersa la compartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] che tramite [OSCURATO:PERSONA] si era inserito nelle molteplici attività imprenditoriali formalmente intestate al figlio [OSCURATO:PERSONA], ma frutto di finanziamenti di terzi.

Per meglio inquadrare la natura delle risalenti relazioni tra gli imputati e le condotte oggetto delle singole imputazioni la corte ha evidenziato che i rapporti tra il narcotrafficante [OSCURATO:PERSONA] e la famiglia [OSCURATO:PERSONA] risalgono al 1997, quando la società JMW di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] che gestiva un locale notturno viene ceduta a [OSCURATO:PERSONA] e poi sottoposta a confisca di prevenzione; i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultano coinvolti anche nella [OSCURATO:SOCIETA] che viene sciolta contestualmente all'arresto del [OSCURATO:PERSONA].

Dal complesso delle emergenze probatorie, dichiarative, documentali e soprattutto intercettive, è emerso che vi era stata una dazione di denaro, pari a 400.000 euro, dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], che viene ritenuta costituire il primo investimento del [OSCURATO:PERSONA] nelle attività imprenditoriali dei [OSCURATO:PERSONA] e il presupposto della sua ingerenza a partire dal 2017, al termine della sua carcerazione, nelle svariate attività di [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] indica come suo debitore per una somma molto ingente. [OSCURATO:PERSONA], pur inizialmente contrariato dall'ingerenza del socio occulto del padre/ ha nel prosieguo utilizzato ampiamente le risorse del [OSCURATO:PERSONA] nelle sue attività imprenditoriali, che quest'ultimo rivendicava come proprietario. [OSCURATO:PERSONA], nipote del [OSCURATO:PERSONA], figura come suo prestanome e factotum disponibile ad eseguire nel dettaglio le indicazioni ricevute dallo zio, sempre allo scopo di evitare un suo esplicito coinvolgimento in diverse strutture societarie costituite per esercitare altrettante attività commerciali.

Avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati.

2. [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati contestati ai capi B e D per avere consentito dal 2017 a [OSCURATO:PERSONA] di ingerirsi nella gestione di fatto della pizzeria Tourlè di [OSCURATO:PERSONA] e della pizzeria Tourlè di Torino, fittiziamente intestate allo stesso [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto:2.1 violazione di norme processuali e in particolare degli artt. 597,608 e 526 cod. proc.pen. e vizio -di motivazione nella parte in cui fa uso illegittimo del potere di- integrazione della motivazione di primo grado„ in relazione ad elementi coperti dal giudicato e in assenza di impugnazione del pubblico ministero.

Il ricorrente lamenta la violazione dei limiti di cognizione del devoluto, in presenza di impugnazione proposta dai soli imputati, e violazione del divieto di intangibilità del giudicato in quanto, nonostante l'assoluzione dell'imputato dal reato associativo contestato al capo A della rubrica, la corte nella motivazione effettua una vera e propria reformatio in peius e, pur non comportando una modifica della sanzione penale, utilizza gli elementi relativi al reato associativo per respingere i motivi di appello proposti dalla difesa in relazione alle altre imputazioni.

Inoltre la corte di merito incorre in violazione di legge in quanto fa ampio ricorso ad un materiale probatorio inutilizzabile, rappresentato da una serie di colloqui telefonici tra i coimputati sui quali la sentenza di appello fonda il giudizio di colpevolezza anche nei confronti del ricorrente.

Si tratta di intercettazioni ambientali riconducibili al procedimento penale connesso n. 1253 del 2008 disposte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, di cui la pubblica accusa in esito all'istruttoria dibattimentale aveva rinunciato a fare uso come emerge dal verbale di udienza del 19 Febbraio 2021, inutilizzabilità che era stata ribadita con l'ordinanza del Tribunale di Milano.

L'utilizzo di queste intercettazioni comporta la violazione dell'art. 520 cod. proc.pen. e rende la motivazione della sentenza affetta da nullità.

2. Violazione dell'art. 512 bis cod.pen. in relazione alla condanna per i reati contestati ai capi B e D dell'imputazione poiché l'elemento oggettivo del reato è costituito da una attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro e altre utilità da parte di un soggetto attinto da una misura di prevenzione patrimoniale.

Nel caso in esame manca questo trasferimento e i giudici si accontentano della prova di un controllo di fatto che il soggetto attinto dalla misura riesce ad estendere sul denaro e sulle utilità di cui il ricorrente era effettivo titolare.

Il controllo si estrinsecherebbe in un dominio di fatto che [OSCURATO:PERSONA] esercita approfittando del suo ruolo di gestore nel locale di cui al capo 13 dell'imputazione o mediante terzi affiliati o ancora grazie alla sottoscrizione di quote sociali con lo schermo della titolarità formale del figlio, pure assolto in via definitiva.

Ricorda il ricorrente che la presenza di un socio occulto può determinare la condanna per il reato di cui all'art. 512 bis cod.proc.pen. solo quando l'interponente acquisisca di fatto quote di società già operative, lasciando immutata la titolarità formale in capo a terzi, il che rende punibile sia la condotta dell'interponente che quella dell'interposto.

Nel caso in esame il dominio di fatto, peraltro qui smentito dalla prova che il potere direzionale era esercitato dai soci di maggioranza, sarebbe quindi indice della sussistenza del reato di trasferimento fraudolento in violazione delle norme sulle misure di prevenzione, ma non tiene conto che secondo la giurisprudenza di legittimità per esservi fittizia attribuzione della titolarità è necessario che il bene sia stato acquistato con risorse del soggetto che vuole schermare il suo investimento patrimoniale e che per tale ragione attribuisce fittiziamente la titolarità formale al terzo. 2.3 violazione dell'art. 512 bis cod.pen. con riferimento alla condanna per i reati di cui ai capi B e D in relazione all'elemento soggettivo del reato.

Il ricorrente osserva che nessun elemento probatorio acquisito legittimamente autorizza a sostenere che questi abbia agito con la consapevolezza che [OSCURATO:PERSONA] potesse essere sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale o con lo scopo di agevolare la violazione delle norme in materia da parte di quest'ultimo.

La corte valorizza il rapporto parentale con [OSCURATO:PERSONA] per giustificare questo dato di conoscenza e desumerne la trasmissione, ma non ha considerato che dalle intercettazioni telefoniche emerge che i predetti rifiutavano di parlarsi direttamente e lo facevano solo tramite terzi.

Inoltre la violazione della norma sulle prove utilizzabili in materia di trascrizioni di intercettazione apre un vuoto probatorio nella motivazione della sentenza impugnata in ordine all'elemento soggettivo del reato. 2.4 Violazione dell'art. 210 cod. proc.pen. con riferimento all'ordinanza del Tribunale di Milano del 19 novembre 2020 che ammetteva la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA].

Espone il ricorrente che la corte ha respinto la specifica eccezione sollevata dalla difesa in ordine alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sentito all'udienza del 19 ottobre 2020, il quale avrebbe dovuto essere sentito con le forme di cui all'articolo 210 cod. proc.pen., perché imputato di un reato connesso con i fatti oggetto del capo D, e osserva comunque che detta testimonianza assunta è comunque inadeguata a provare la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo a [OSCURATO:PERSONA]. 2.5 violazione dell'art. 240 cod.pen. in ordine alla confisca delle quote sociali con riferimento alla condanna per i reati contestati ai capi BeDe al denaro contante rinvenuto in sede di perquisizione domiciliare.

Osserva il ricorrente che la somma in contante non aveva alcuna connessione con i fatti di cui all'intestazione e costituiva l'incasso in banconote dei locali di cui l'imputato era titolare.

L'eventuale illecito fiscale si configura come violazione amministrativa e non autorizza la confisca anche alla luce del modico valore della somma pari a 14.000 C circa.

La confisca è pertanto illegittima.

3. [OSCURATO:PERSONA] condannato per i reati contestati ai capi B, C ed F deduce: 3.1 Travisamento della prova in relazione alla dazione di denaro da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di interposizione fittizia poiché a metà degli anni 2000 [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consegnato al [OSCURATO:PERSONA] un'ingente somma di denaro che secondo il tribunale era un prestito personale ; tali denari non erano stati investiti nelle compagini societarie ma sperperati da [OSCURATO:PERSONA], e gli effetti di questa condotta erano ricaduti su [OSCURATO:PERSONA] che aveva dovuto accettare l'ingerenza del [OSCURATO:PERSONA].

La Corte non condivide il ragionamento esposto nella sentenza di primo grado e afferma che la dazione di denaro dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata ascrivibile ad un prestito ma ad un investimento nelle compagini societarie Tourlé in cui era inserito [OSCURATO:PERSONA], e a sostegno di tale assunto ha valorizzato il contenuto di conversazioni intercettate e il tenore di una massima di esperienza secondo cui -anche il più sprovveduto dei finanziatori non avrebbe prestato centinaia di migliaia di euro senza cautelarsi con una scrittura a garanzia della restituzione.

Detta conclusione è tuttavia figlia di un travisamento della prova ccstituita dal contenuto delle intercettazioni, poiché dalla lettura complessiva delle stesse emerge la sussistenza di un prestito tra i coimputati che non attiene a dinamiche societarie, intervenute soltanto un decennio dopo.

In assenza di questo passaggio di denaro erroneamente valorizzato dalla Corte non esiste altra prova del reato di intestazione di fittizia. 3.2 Violazione dell'art. 191 cod. proc.pen. poiché la Corte ha fondato il proprio convincimento in ordine alla qualificazione del denaro consegnato sulla base di conversazioni escluse espressamente in sede di tribunale, perché relative ad intercettazioni disposte in altro processo.

Il Tribunale di Milano ha infatti dichiarato inutilizzabili le intercettazioni di cui al procedimento n. 1253 del 2008 in quanto i reati per cui si procede non impongono l'arresto obbligatorio in flagranza. 3.3 Insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di intestazione fittizia poiché la corte fonda la motivazione su una congettura meramente assertiva che risulta eccentrica rispetto al panorama probatorio che ha connotato il procedimento penale.

La corte infatti avrebbe dovuto dare conto delle ragioni per cui il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato cosciente del pericolo di provvedimenti ablativi disposti dalla Sezione misure di prevenzione del tribunale in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], in quanto il reato di intestazione fittizia di beni richiede il dolo specifico, e quindi la prova che l'intestazione sia finalizzata ad eludere la normativa in tema di prevenzione patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA] non sapeva, nè poteva sapere che nell'anno 2017 vi era un pericolo di confisca patrimoniale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e che potessero essere applicate misure di prevenzione di natura reale. [OSCURATO:PERSONA] infatti è stato ristretto in carcere dal 2008 sino al 2017 per circa 10 anni e subito dopo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno riallacciato i rapporti, in quanto [OSCURATO:PERSONA] reclamava il credito vantato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e questi, per iniziare a sdebitarsi, fece assumere [OSCURATO:PERSONA] come direttore di una delle pizzerie.

Peraltro il ricorrente sottolinea che Vona, cognato del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha patteggiato la pena per le imputazioni di intestazioni fittizie, ha dichiarato che non era affatto a conoscenza che questi avesse una misura di prevenzione e che quindi non potesse comparire quale socio. 3.4 Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato al capo C e omessa motivazione circa il contributo fornito dal [OSCURATO:PERSONA] nei reati contestati ai capi C e F , poiché dalla sentenza non emerge alcuna motivazione in ordine alla condotta del [OSCURATO:PERSONA] quale concorrente nei reati in contestazione e cioè l'intestazione fittizia delle pizzerie Tourlé.

La corte non tiene conto che non vi è alcuna traccia di denari introdotti da [OSCURATO:PERSONA], né tantomeno da [OSCURATO:PERSONA] all'interno delle compagini societarie di cui al capo C della rubrica, mentre gli unici investimenti risultano quelli disposti da [OSCURATO:PERSONA] tramite assegni; nè è emerso alcun accordo illecito tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che possa dimostrare che il primo fosse soltanto un prestanome. poiché il reato si consuma nel momento in cui viene realizzata la fittizia intestazione e non rileva in alcun modo il successivo comportamento ascrivibile alla gestione della società.

Le motivazioni poste a sostegno dell'affermazione di responsabilità sono infondate poiché non vi è prova che [OSCURATO:PERSONA] abbia investito nella società e l'intervento economico di [OSCURATO:PERSONA] costituisce una prova a discarico; anche in relazione al capo F il giudizio di colpevolezza si fonda su un dato delle intercettazioni che deve ritenersi assolutamente irrilevante e cioè il tenore della conversazione :3617 del 2017 in cui tale [OSCURATO:PERSONA], pronunzia una frase che non ha alcuna attinenza alle vicende oggetto dell'odierno giudizio. 4.[OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati contestati ai capi B, C , D, D bis, E ed F deduce 7 motivi di ricorso.

Dopo avere premesso che la Corte ha contrapposto ai dati certi valorizzati dal tribunale congetture ed elementi fondati su supposizioni e sul travisamento della prova, lamenta: 4.1 vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato contestato al capo B della rubrica, poiché manca la prova sia pure indiziaria della provenienza delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto da parte del soggetto che intende eludere l'applicazione delle misure di prevenzione.

La Corte individua [OSCURATO:PERSONA] quale socio occulto della [OSCURATO:SOCIETA] muovendo dal presupposto che il suo denaro fosse stato utilizzato per finanziare tali attività, in effetti nata nel 2015 mentre lui era detenuto.

La corte al riguardo ha valorizzato l'ascendente che imputato mostra di avere esercitato su [OSCURATO:PERSONA], ma in ragione del debito da questi mai saldato nei suoi confronti.

La censura è manifestamente infondata poiché la sentenza spiega bene che il ruolo di socio occulto del [OSCURATO:PERSONA] si desume dal tenore delle intercettazioni che dimostrano come svolga compiti di gestione che travalicano quelli di un semplice caposala e come [OSCURATO:PERSONA], pur permanendo come amministratore della società, consente all'ingerenza e alla gestione di fatto del [OSCURATO:PERSONA]. 4.2 Vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato contestato al capo C poiché la società in questione viene costituita nel 2016 mentre [OSCURATO:PERSONA] è detenuto e nel tempo si registrano alcune variazioni della compagine societaria finché nel 2018 [OSCURATO:PERSONA] intavola trattative di vendita con terzi cagionando, come si legge in sentenza, le ire di [OSCURATO:PERSONA] e del padre.

Tale osservazione si pone in contrasto con l'iter argomentativo della sentenza poiché se [OSCURATO:PERSONA] fosse stato interessato all'acquisto della pizzeria, non poteva esserne già proprietario.

Inoltre la corte afferma alla pagina 33 una circostanza erronea: che [OSCURATO:PERSONA] ottenendo solo 60.000 C cede le quote al figlio dell'odierno ricorrente, circostanza che non corrisporde al vero. 4.3 Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato contestato al capo D poiché è certo che [OSCURATO:PERSONA] investi una somma di denaro per l'acquisto delle quote della Torino food, poi intestate al figlio Francesco, ma l'imputato ha dichiarato di averlo fatto per creare un'opportunità di lavoro per il figlio e per sfuggire alle aggressioni della Agenzia delle entrate, mentre la norma di cui all'articolo• 512 bis cod. pen. richiede espressamente la volontà elusiva della misura di prevenzione.

La motivazione al riguardo adottata dalla corte è del tutta inidonea a fornire supporto alla sentenza, poiché risulta generica. 4.4 Vizio della motivazione in ordine al reato contestato al capo D bis in quanto la corte afferma che il finanziatore è [OSCURATO:PERSONA] con un investimento iniziale di 300.000, C circostanza che risulta smentita dalle considerazioni già precedentemente esaminate. 4.5 Vizio della motivazione in ordine alla responsabilità per il reato contestato al capo E per le considerazioni già formulate in relazione al capo D, in quanto anche in questo caso se è vero ed indiscutibile il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nell'attività in questione manca l'accertamento della volontà elusiva. 4.6 Vizio della motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità per il reato contestato al capo F, poiché la Corte opera solo un ragionamento congetturale per attribuire al [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di finanziatore originale dell'attività in questione ed incorre poi nel travisamento della prova, laddove pone a sostegno di queste ipotesi le conversazioni nelle quali [OSCURATO:PERSONA] rivendica propri diritti sulle attività di [OSCURATO:PERSONA], omettendo di considerare che tali pretese erano state indotte dall'atteggiamento menzognero del padre [OSCURATO:PERSONA], il quale dopo avere sperperato le somme prestategli da [OSCURATO:PERSONA], tentava di ripagarlo coinvolgendolo in attività rispetto alle quali lui stesso non vantava alcun titolo. 4.7 Vizio della motivazione in ordine all'applicazione della recidiva poiché la corte, a fronte di una specifica censura, si è limitata ad affermare che non emergono elementi e ragioni per escludere la recidiva, mentre la difesa aveva evidenziato la risalenza nel tempo dei precedenti penali e la natura non specifica degli stessi. 5.[OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui ai capi C, D, D bis ,E ed F con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce: 5.1 violazione dell'art. 512 bis cod.pen. e vizio di motivazione per difetto e assenza di motivazione poiché - in ordine al capo C della rubrica, va osservato che la Cologno food srl era stata costituita nel 2016 e dalle intercettazioni si evince che la vendita nel 2018 cagionava le ire di [OSCURATO:PERSONA] che era interessato all'acquisto.

Da questa affermazione si evince che se [OSCURATO:PERSONA] fosse stato effettivamente proprietario non avrebbe avuto la necessità di rivelarsi interessato all'acquisto.

Inoltre si afferma che [OSCURATO:PERSONA] uti'izzava Ierardi come prestanome, ma non esiste nessuna prova che quest'ultimo abbia acquistato le quote utilizzando risorse riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], mentre è certo che l'intero capitale sociale è stato versato dal [OSCURATO:PERSONA]; - in ordine al reato contestato D della rubrica/ - è emerso che effettivamente [OSCURATO:PERSONA] investì una somma di denaro per l'acquisto di Torino food srl per sottrarsi alle pretese dell'Agenzia delle entrate, ma la Corte ha ritenuto accertata l'esistenza del dolo specifico affermando che non sussiste alcuna incompatibilità tra le intestazioni ai familiari e la volontà elusiva delle misure di prevenzione.

Ma manca la prova-da parte di Ierardi della volontà elusiva delle misure di prevenzione. - in merito al reato contestato al capo D bis/il ricorrente rileva che l'attività della Milano food srl non è mai stata avviata e che la corte ha travisato le risultanze processuali, identificando il Franco che ha effettuato un prestito in [OSCURATO:PERSONA].

Il prestito invece proviene da un altro soggetto [OSCURATO:PERSONA] che nulla la a che vedere con [OSCURATO:PERSONA].

La ricostruzione operata dalla Corte è pertanto del tutto errata.

Quanto poi all'elemento soggettivo la corte si limita a richiamare le considerazioni già formulate in ordine ai capi precedenti, così incorrendo nel vizio di omessa motivazione. - in merito al reato contestato al capo E )non vi è dubbio che la F&G immobiliare srl, così chiamata per le iniziali dei due soci, Francesco e Gaetano, ha operato ricorrendo all'ausilio di finanziatori istituzionali quali le banche, senza nessuna prova di risorse immesse da parte del [OSCURATO:PERSONA].

La circostanza che non vi fossero dipendenti non esclude l'operatività della struttura.

Agli eventuali rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'odierno ricorrente era totalmente estraneo.

In ogni caso non vi è prova della conoscenza da parte sua della volontà del [OSCURATO:PERSONA] di eludere la misura di prevenzione. - in ordine al capo F, dopo avere precisato che Ierardi è completamente estraneo a tutti i precedenti rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] è effettivo debitore del [OSCURATO:PERSONA] e gli rappresentava falsamente di avere la possibilità di sdebitarsi, mediante il coinvolgimento in attività come quella di cui al capo di imputazione.

Dal punto di vista oggettivo manca qualsiasi prova dell'investimento di risorse economiche riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] nell'attività in questione. 5.2 vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio poiché di fronte alla censura mossa dalla difesa la corte si limita a osservare che la pena è proporzionata alla gravità dei fatti e alla pericolosità sociale degli imputati, così formulando una motivazione carente se non inesistente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Solo il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è in parte fondato, nei limiti e per le ragioni che verranno esposti.

Gli altri ricorsi non possono trovare accoglimento in quanto la sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti e le argomentazioni della corte non risultano apparenti, né "manifestamente" illogiche o contraddittorie.

Per contro deve osservarsi che i ricorsi pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, tendono a reiterare le censure formulate con gli atti di gravame, cui la corte ha fornito esaustive risposte, e tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.Nel caso in esame le due sentenze di primo grado e di appello si integrano reciprocamente e soprattutto la sentenza di primo grado, cui fa rinvio esplicito la sentenza impugnata, espone in maniera dettagliata gli elementi documentali, dichiarativi e il tenore delle intercettazioni da cui emerge il consolidato modus operandi dei [OSCURATO:PERSONA], padre e figlio, che avevano rispettivamente favorito e consentito l'ingerenza del socio occulto [OSCURATO:PERSONA] in diverse iniziative societarie e in varie attività imprenditoriali, tra cui le società titolari delle pizzerie Tourlé in varie località italiane.

Tale programma criminoso era condiviso dal nipote del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che ha assunto I ruolo di prestanome dello zio, nell'ambito di diverse attività economiche.

Poiché le censure si appuntano soprattutto sulla ricorrenza dei presupposti del reato di cui all'art. 512 bis cod.pen. sembra opportuno premettere in questa parte generale alcuni principi formulati in tema dalla giurisprudenza di legittimità.

Giova ricordare che il trasferimento fraudolento di valori, che è reato a forma libera, non necessita, per l'integrazione della tipicità, della formale partecipazione ad un atto negoziale, occorrendo, invece, un trasferimento, di fatto, di beni o di valori al fittizio intestatario. (Sez. 5 - , Sentenza n. 2640 del 23/09/2021 Ud. (dep. 24/01/2022 ) Rv. 282770 - 03) .La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che integra il reato previsto dall'art. 512-bis cod. pen. l'acquisizione della titolarità di fatto di parte delle quote societarie di un terzo, che, pertanto, rimane titolare effettivo per una frazione della partecipazione e diviene soggetto interposto per altra frazione di essa. (Sez. 3 - , Sentenza n. 23335 del 28/01/2021 Ud. (dep. 15/06/2021 ) Rv. 281589 - 03).

E questo è quello che è accaduto in molte delle compagini societarie oggetto del presente giudizio, in cui [OSCURATO:PERSONA] partecipava a pieno titolo come socio occulto non figurando nelle diverse compagini societarie allo scopo di evitare possibili misure ablative.

Non va infatti trascurato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di detto procedimento. (Sez. 5 - , Sentenza n. 1886 del 07/12/2021 Cc. (dep. 17/01/2022 ) Rv. 282645 - 01) Nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] era già stato sottoposto alla confisca di prevenzione in ragione della sua attività di narcotraffico e aveva evidenti e ragionevoli motivi per evitare le conseguenze dell'adozione di possibili nuove misure.

1. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il primo motivo di ricorso è in parte manifestamente infondato e in parte generico.

La censura relativa alla pretesa violazione del giudicato è manifestamente infondata poiché la corte ha correttamente dato atto del giudicato assolutorio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e ha assolto anche gli altri partecipi, ritenendo che non si stato raggiunto il numero minimo di sodali per la rilevanza penale della condotta, ma nel contempo ha valorizzato alcuni fatti emersi dal compendio probatorio e esposti nella prima sentenza di merito, da cui ha desunto l'esistenza di accordi e intese tra i protagonisti della vicenda per cui è giudizio in ordine alla compartecipazione del [OSCURATO:PERSONA] in iniziative imprenditoriali caratterizzate da opacità e dall'utilizzo di risorse di provenienza non tracciabile.

L'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni di cui al procedimento penale connesso n. 1253 del 2008 è generica/poiché il ricorrente lamenta l'utilizzazione da parte della corte di appello di intercettazioni disposte in altro procedimento in violazione dei limiti di legge, senza tuttavia indicare in maniera specifica a quali conversazioni faccia riferimento.

Tale genericità integra una prima causa di inammissibilità della censura, a cui si aggiunge la violazione del principio generale più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il ricorrente che invoca la inutilizzabilità di una prova deve effettuare la prova di resistenza, verificando ed esponendo le ricadute che la mancata utilizzazione di quell'elemento ha sulla tenuta complessiva del giudizio di colpevolezza e sulla idoneità dimostrativa del compendio probatorio residuo.

Va al riguardo osservato che la maggior parte delle conversazioni registrate e valorizzate nella sentenza di appello fanno riferimento a dialoghi intrattenuti nel corso del 2018 e pertanto certamente non possono essere quelli autorizzati nell'ambito del procedimento penale iscritto nel 2008.

Altra conversazione di rilevante significato riportata in sentenza è quella svoltasi il 24 giugno 2021 e di certo non rientra tra quelle oggetto dell'eccezione.

In questa sede è sufficiente evidenziare che il ricco compendio probatorio ha dimostrato, senza lasciare residuare dubbi al rigua -do, che il ricorrente nell'ambito delle sue iniziative imprenditoriali ha utilizzato ampiamente risorse e flussi di denaro provenienti in nero dal [OSCURATO:PERSONA], come da questi in più occasioni verbalmente rivendicato nei dialoghi intercettati, e a prescindere dalla somma iniziale ricevuta dal padre nei primi anni 2000, che viene dai giudici di merito individuato come l'origine della collaborazione, articolatasi nell'ambito di diverse società. 1.2 Anche la seconda censura è generica e manifestamente infondata poiché a pagina 26 la corte sottolinea l'anomalo ruolo di [OSCURATO:PERSONA] all'interno del locale di [OSCURATO:PERSONA], che trascende i poteri e le mansioni di un direttore di sala e si spiega soltanto con la effettiva titolarità da parte del predetto di quote della società, che emerge anche dalle intercettazioni e in articolare dalla conversazione registrata il 19 agosto 2018 e riportata a pag. 28 della sentenza, da cui si desume il ruolo di socio occulto del predetto.

Alla stregua di queste emergenze processuali deve convenirsi con i giudici di merito che [OSCURATO:PERSONA] aveva una cointeressenza nell'ambito della gestione delle pizzerie e nei colloqui intercettati più volte rivendica le risorse investite nelle iniziative imprenditoriali dei [OSCURATO:PERSONA] e la effettiva titolarità delle società in cui non figura ufficialmente. 1.3 Il terzo motivo è fondato.Nel caso in esame è dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] ha consapevolmente consentito a -[OSCURATO:PERSONA] di ingerirsi nella gestione di diverse attività commerciali intraprese dal figlio, il quale ha utilizzato significative somme di denaro provenienti dal socio occulto reinvestendole in attività imprenditoriali, ma la corte non fornisce adeguata motivazione nel valutare l'elemento soggettivo del reato di intestazione fittizia da parte del figlio Marco.

Il collegio non ha affrontato adeguatamente la questione della consapevolezza del ricorrente di rimanere intestatario delle quote societarie, al fine di consentire al socio occulto l'elusione di misure di prevenzione.

La giurisprudenza di questa corte ha sottolineato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen., reato a consumazione istantanea ed effetti permanenti, non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fil:tizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, sicché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni - nella specie, un familiare - con lo scopo di aggirare le norme in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o ch agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (Sez. 2 , n. 35826 del 12/07/2019, Rv. 277075).

Si è, tuttavia, ulteriormente precisato che ai fini dell'integrazione della fattispecie non è necessario che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico/ma risponde a titolo di concorso ex art 110 cod. pen. anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti - non necessariamente l'esecutore materiale - agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole. (Sez. 2 - , Sentenza n. 38044 del 14/07/2021 Ud. (dep. 22/10/2021 ) Rv. 282202 - 01 ) E' pertanto necessario dimostrare che i correi abbiano condiviso la consapevolezza della finalità dell'interponente di eludere l'applicazione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, sicché è imprescindibile ai fini della sua punibilità che l'intestatario fittizio sia quantomeno a conoscenza del fine del correo di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione, anche se non risulti animato da tale specifica finalità o che questa si accompagni ad altri obiettivi.

Nel caso in esame la prova della condivisione da parte dell'indagato della finalità elusiva perseguita dal [OSCURATO:PERSONA] poggia su un assunto assiomatico, che Marco abbia saputo dal padre o in ragione della familiarità di quest'ultimo con il [OSCURATO:PERSONA] della finalità da questi perseguita, ma non espone le emergenze processuali da cui desumere tale consapevolezza, anche in relazione alla effettiva natura dei rapporti tra i due congiunti.

A pagina 30 della sentenza la corte condivide la motivazione del tribunale secondo cui la risalente conoscenza e l'intimità della famiglia [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], unitamente al I I duraturo rapporto di affari, non possono non averlo reso edotto delle vicende giudiziarie -del socio e delle strategie adottate per evitare nuove confische.

Questa motivazione, che bene si attaglia alla condizione e alla personalità di [OSCURATO:PERSONA], il quale già in passato è stato socio del [OSCURATO:PERSONA] e in questa veste ha certamente avuto contezza della confisca dei suoi beni e di conseguenza è consapevole della volontà del coimputato di schermare le proprie attività, necessita di un ulteriore passaggio logico in relazione a [OSCURATO:PERSONA], il quale sembra, nel suo operare spregiudicato, animato, come la stessa sentenza sottolinea, soprattutto da intenti speculativi e dalla volontà di utilizzare nelle sue attività imprenditoriali i flussi di denaro provenienti dal [OSCURATO:PERSONA].

Si impone pertanto l'annullamento della sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'elemento soggettivo del reati di intestazione fittizia a lui addebitati, con rinvio alla Corte di appello di Milano che alla stregua dei principi suevidenziati dovrà valutare l'atteggiamento dell'imputato e gli indici sintomatici quantomeno della sua consapevolezza in merito alla volontà elusiva delle misure di prevenzione perseguita dal [OSCURATO:PERSONA]. 1.4 La quarta censura si fonda su una motivazione generica e intrinsecamente contraddittoria, in quanto eccepisce la inutilizzabilità della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che il soggetto avrebbe dovuto essere escusso nella veste di imputato di reato connesso e non come teste puro , ma non effettua alcuna prova di resistenza, non esponendo le conseguenze che l'eventuale inutilizzabilità di tale prova dichiarativa avrebbe sul giudizio di colpevolezza, ed anzi afferma che detta prova non sarebbe affatto idonea a dimostrare l'elemento soggettivo del reato di intestazione fittizia da parte del [OSCURATO:PERSONA].

La corte peraltro esclude a pag. 38 la rilevanza processuale di detta testimonianza, che ritiene menzognera e reticente, sicchè non la utilizza per dimostrare il dolo dell'intestazione fittizia da parte del ricorrente, che, sotto questo profilo, non sembra neppure avere interesse ad impugnare. 2.[OSCURATO:PERSONA]. 2.1 La prima censura è manifestamente infondata poiché non emerge alcun travisamento della prova, che si verifica quando in sentenza viene ritenuto esistente un fatto inesistente o viene omessa la considerazione di un elemento di fatto che invece emerge incontestabilmente e quando tale valutazione erronea sia idonea ad incidere sull'iter motivazionale posto a sostegno dell'affermazione di colpevplezza .

Nel caso in esame la corte ha motivatamente formulato una diversa ricostruzione della vicenda in punto di fatto, osservando che la certa e incontestata dazione di denaro del [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] in epoca precedente alla sua carcerazione, non poteva riferirsi ad un prestito personale, del tutto privo di documenti e garanzie, ma doveva essere il frutto di precedenti investimenti del [OSCURATO:PERSONA], sottolineando che tale assunto trova conferma nella natura dei rapporti intercorsi negli anni tra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA] e in alcuni passaggi delle intercettazioni in cui [OSCURATO:PERSONA] rivendica la sua partecipazione alle iniziative imprenditoriali di [OSCURATO:PERSONA] peraltro osservarsi che appare rilevante in sé il fatto storico del versamento di una ingente somma di denaro da parte del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], fatto incontestato e più volte ribadito dal [OSCURATO:PERSONA] nelle intercettazioni, da cui si è originata la successiva ingerenza del [OSCURATO:PERSONA] nell'universo societario di [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dalla natura della dazione in quanto se in un primo momento quest'ultimo dichiarava di avere subito l'ingerenza del [OSCURATO:PERSONA] a causa del comportamento prodigo del padre, successivamente non ha avuto remore nel ricorrere reiteratamente al finanziamento del [OSCURATO:PERSONA] e nel coinvolgerlo come socio occulto nelle sue attività commerciali. 2.2 La seconda censura è generica per le medesime ragioni già evidenziate in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre pur risultando suggestiva è infcndata poiché la corte nel ricostruire diacronicamente la complessa vicenda relativa ai rapporti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento a intercettazioni disposte nell'ambito di una diversa indagine, ma la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] in quel procedimento venne intercettato viene riferita solo come fatto storico, mentre i dati probatori emersi da quelle intercettazioni non assumono alcun rilievo.

La stessa sentenza nel prosieguo afferma che risulta accertato, e non oggetto ch appello/ che punto di partenza dello sviluppo di società oggetto del presente procedimento è la [OSCURATO:SOCIETA] e la prova in relazione alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] è di carattere documentale.

Anche i reiterati incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati oggetto di servizi di osservazione.

Tutto il compendio probatorio valorizzato e posto a sostegno del giudizio di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA], come intermediario del [OSCURATO:PERSONA], si riferisce ad intercettazioni relative al procedimento odierno da cui emerge la gestione di fatto e il cointeresse del [OSCURATO:PERSONA] in attività imprenditoriali apparentemente non di sua pertinenza.

In conclusione anche aderendo all'ipotesi indimostrata che il passaggio argomentativo de quo non risulti aderente al compendio probatorio utilizzabile, lo stesso non assume alcuna significativa rilevanza nell'ambito del complessivo impianto probatorio, che si fonda sulle altre prove assunte e valutate dalla Corte.

Il ricorrente non effettua alcuna prova di resistenza così destinando la censura alla inammissibilità in quanto, anche eliminando questo passaggio argomentativo della sentenza, gli elementi posti a sostegno della responsabilità dell'imputato rimangono saldi. 2.3 La terza censura in ordine all'elemento sogciettivo del reato di cui all'art. 512 bis cod.pen. è infondata poiché dalla sentenza di primo e di secondo grado emerge che [OSCURATO:PERSONA] è stato socio del [OSCURATO:PERSONA] già in epoca antecedente alla sua carcerazione e all'applicazione della prima misura di prevenzione, sicché è logico desumerne che il predetto fosse perfettamente consapevole della confisca subita da quest'ultimo e delle intenzioni del suo ex socio di schermare le sue partecipazioni societarie, anche al fine di evitare possibili provvedimenti ablativi.

Nè tale consapevolezza esclude la possibilità che il ricorrente perseguisse contestualmente anche suoi obiettivi personali coincidenti.- 2.4 La quarta censura non può trovare accoglimento poiché la circostanza che gli unici espliciti conferimenti in denaro siano riferibili ad un soggetto estraneo, tale [OSCURATO:PERSONA], che non ha peraltro pendenze e precedenti penali, è tipica di questa fattispecie in cui è necessario schermare le condotte e la partecipazione in nero di soggetti che non vogliono comparire nella compagine societaria e vogliono occultare la provenienza dei flussi di denaro.

La prova al riguardo si fonda sul tenore inequivoco di numerose intercettazioni riportate per ampi stralci in sentenza e sull'esame dei bilanci da cui emerge la presenza di flussi di denaro non meglio tracciabili. 3.[OSCURATO:PERSONA]. 3.1 il primo motivo è generico e infondato poiché non si confronta con la complessiva articolata motivazione della Corte che, valorizzando i numerosi passaggi delle intercettazioni e il tenore delle prove documentali, ha verificato il ruolo di socio occulto di diverse società da parte del [OSCURATO:PERSONA], evidenziando il suo atteggiamento soggettivo e la esplicita rivendicazione da parte del predetto delle somme investite nella galassia di pizzerie Tourlè e dei propri interessi nell'ambito delle attività imprenditoriali dei Billotta 3.2 Il secondo motivo è generico poiché si appunta su alcuni passaggi delle conversazioni intercettate proponendo una interpretazione favorevole all'imputato, che peraltro non rientra nel sindacato di questa Corte, e omette di valutare il tenore complessivo della motivazione che, dopo avere richiamato il contenuto di alcune intercettazioni, ne ha spiegato il significato, dimostrando come C:arvelli si mostrasse irritato perché costretto a "ricomprare la pizzeria", a causa delle trattative di vendita intrattenute da [OSCURATO:PERSONA], a riprova del fatto che aveva già finanziato la detta attività e se ne riteneva a buon diritto socio e proprietario. 3.3 La terza censura è manifestamente infondata poiché è di tutta evidenza che [OSCURATO:PERSONA] ha sempre schermato tutte le sue iniziative attività allo scopo precipuo di evitare possibili provvedimenti ablativi, avendo già subito la confisca di diverse attività e beni per un valore ingente.

La circostanza che nel caso specifico avesse anche l'intenzione di garantire un possibile sbocco lavorativo al figlio non incide e non elide la volontà precipua e costante di operare sempre sotto copertura allo scopo di evitare eventuali provvedimenti ablativi, considerato che secondo giurisprudenza consolidata il dolo elusivo non deve necessariamente essere esclusivo, ma può concorrere con altre finalità e obiettivi perseguiti dall'autore della intestazione fittizia. 3.4 La quarta censura è generica poiché trascura di considerare che la corte che a sostegno del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] ha valorizzato un'intercettazione in cui il predetto afferma di finanziare anche la pizzeria Tourlè di Milano, rivendicando il ruolo di socio occulto nella compagine societaria.3.5 Anche la quinta censura è manifestamente infondata poiché, va ribadito, è sintomatico dell'atteggiamento soggettivo del ricorrente e della precipua finalità perseguita la constatazione che non ha mai svolto attività imprenditoriali utilizzando il proprio nome e ha sempre fatto ricorso a prestanomi o mantenuto il ruolo di socio occulto. 3.6 La sesta censura non si confronta con la motivazione resa dalla corte a pagina 41 della sentenza impugnata in cui vengono valorizzati una serie di elementi concorrenti da cui desumere il ruolo di finanziatore del [OSCURATO:PERSONA], in ragione sia del tenore inequivoco di alcune intercettazioni, sia della valutazione delle risorse utilizzate dalla società e dei flussi di denaro che finanziano l'iniziativa. 3.7 La settima censura in ordine alla sussistenza della recidiva è manifestamente infondata poiché la corte ha reso al riguardo adeguata motivazione, sottolineando la indiscussa crescente pericolosità del [OSCURATO:PERSONA], la cui attività criminale è proseguita ininterrottamente nei periodi in cui non è stato detenuto.

Tale indiscutibile propensione a commettere reati è stata correttamente posta a sostegno di un giudizio di maggiore gravità della sua condotta delittuosa. 4.[OSCURATO:PERSONA] 4.1 Il ricorso formulato da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché generico e manifestamente infondato poiché si limita a reiterare in modo pedissequo le censure già formulate con l'atto di gravame e non si confronta con la motivazione della corte di appello che, condividendo quanto ritenuto dal tribunale, ha fornito congrua risposta alle censure formulate dalla difesa, evidenziando sulla base degli accertamenti documentali e del tenore delle conversazioni intercettate il ruolo di prestanome dello zio [OSCURATO:PERSONA] e il reiterato e abituale modus operandi in forza del quale Ierardi interveniva nelle società e nelle intraprese commerciali, utilizzando risorse finanziarie dello zio, al fine di schermare la sua partecipazione.

Di contro il ricorrente formula censure poco significative richiamando singoli elementi marginali e poco rilevanti, a fronte di un complesso e articolato iter argomentativo della Corte, e valorizzando dati che non appaiono idonei ad inficiare e a e ribaltare il giudizio accusatorio condiviso dai giudici di merito.

Basta qui rilevare che la funzione di prestanome del ricorrente è ricavabile dalla sua condizione di proprietario di molte società, nonostante la giovane età e l'assenza di esperienze in materia di ristorazione e di risorse economiche personali da cui attingere per finanziare le diverse attività in cui viene coinvolto.

La giurisprudenza ha precisato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen. non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, sicché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni - nella specie, un familiare - con lo scopo di aggirare le norma in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi -ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma. (Sez. 2 - , Sentenza n. 35826 del 12/07/2019 Ud. (dep. 08/08/2019 ) Rv. 277075 - 01 La corte ha sottolineato che da tutte le conversazioni trascritte emerge la dipendenza decisionale ed economica dell'imputato dal [OSCURATO:PERSONA], nel cui interesse esclusivo opera attenendosi rigorosamente alle sue precipue indicazioni.

Quanto all'elemento soggettivo giova ricordare che è sufficiente nell'ambito di un reato concorsuale che il correo abbia la consapevolezza del fine illecito perseguito dal suo complice e nel caso in esame non residuano dubbi, in ragione del rapporto di parentela e di fiducia che intercorre tra i correi , in merito alla piena consapevolezza da parte di Ierardi di svolgere il ruolo di prestanome nel precipuo interesse del [OSCURATO:PERSONA], passibile per i suoi trascorsi criminali di essere sottoposto a provvedimenti ablativi, come già accaduto in passato. 4.2 Altrettanto generica si palesa la censura in merito al trattamento sanzionatorio.

Con il motivo di appello il ricorrente lamentava l'aumento indiscriminato della pena per tutti i capi di imputazione e la corte ha respinto la censura, per vero estremamente generica, affermando che gli aumenti delle pene per la continuazione sono molto contenuti nei confronti di tutti gli imputati, rispetto alla gravità dei fatti e alla pericolosità dei soggetti coinvolti .

A fronte di questa osservazione il ricorrente propone una censura ancora più generica, lamentando la carenza della motivazione, motivo che non rientra tra quelli previsti dall'art. 606 cod. proc.pen. salvo che non integri un'assoluta mancanza o una mera apparenza di argomentazione, che non sembra ricorrere nel caso in esame.

5. In forza delle argomentazioni sin qui esposte si impone l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio alla Corte di appello di Milano per nuovo giudizio in ordine all'elemento soggettivo dei reati al predetto ascritti; il rigetto dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con le conseguenti statuizioni.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Bil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20 maggio 1978 a Monza [OSCURATO:PERSONA] nato il 21 Febbraio 1954 a Roccabernarda [OSCURATO:PERSONA] nato il 9 luglio 1989 a Crotone [OSCURATO:PERSONA] nato il 3 Febbraio 1970 a Crotone avverso la sentenza resa il 29 Marzo 2022 dalla CORTE di APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Sentite le conclusioni degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per Ierardi, che hanno insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Milano il 19 Marzo 2021, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di trasferimento fraudolento di valori loro contestata al capo A della rubrica per insussistenza del fatto e ha rideterminato la pena loro inflitta in relazione alle residue imputazioni, aventi ad oggetto l'intestazione fittizia di alcune società preposte alla gestione di diverse pizzerie e di una società immobiliare F & G.; ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di intestazione fittizia a lui contestati. In particolare si addebita agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di avere consentito l'ingerenza di fatto del [OSCURATO:PERSONA] nelle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] srl. titolari di alcune pizzerie della catena Tourlè site in [OSCURATO:PERSONA] e Torino, (capi B e D) sebbene fittiziamente il predetto non comparisse nella compagine delle società, di cui era amministratore [OSCURATO:PERSONA]. In tal modo si consentiva al [OSCURATO:PERSONA], cui era stata nel 2006 già applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni in quanto dedito al narcotraffico, di promuovere investimenti in attività imprenditoriali nelle quali non compariva, al fine di eludere l'eventuale applicazione delle misure di prevenzione, utilizzando come schermo lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e, in altre attività meglio indicate negli altri capi d'imputazione , anche il nipote [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza di appello ricostruisce in fatto la complessa vicenda da cui è scaturito l'odierno giudizio, riportando in relazione alle singole imputazioni la situazione societaria e le fonti di prova da cui è emersa la compartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] che tramite [OSCURATO:PERSONA] si era inserito nelle molteplici attività imprenditoriali formalmente intestate al figlio [OSCURATO:PERSONA], ma frutto di finanziamenti di terzi. Per meglio inquadrare la natura delle risalenti relazioni tra gli imputati e le condotte oggetto delle singole imputazioni la corte ha evidenziato che i rapporti tra il narcotrafficante [OSCURATO:PERSONA] e la famiglia [OSCURATO:PERSONA] risalgono al 1997, quando la società JMW di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] che gestiva un locale notturno viene ceduta a [OSCURATO:PERSONA] e poi sottoposta a confisca di prevenzione; i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultano coinvolti anche nella [OSCURATO:SOCIETA] che viene sciolta contestualmente all'arresto del [OSCURATO:PERSONA]. Dal complesso delle emergenze probatorie, dichiarative, documentali e soprattutto intercettive, è emerso che vi era stata una dazione di denaro, pari a 400.000 euro, dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], che viene ritenuta costituire il primo investimento del [OSCURATO:PERSONA] nelle attività imprenditoriali dei [OSCURATO:PERSONA] e il presupposto della sua ingerenza a partire dal 2017, al termine della sua carcerazione, nelle svariate attività di [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] indica come suo debitore per una somma molto ingente. [OSCURATO:PERSONA], pur inizialmente contrariato dall'ingerenza del socio occulto del padre/ ha nel prosieguo utilizzato ampiamente le risorse del [OSCURATO:PERSONA] nelle sue attività imprenditoriali, che quest'ultimo rivendicava come proprietario. [OSCURATO:PERSONA], nipote del [OSCURATO:PERSONA], figura come suo prestanome e factotum disponibile ad eseguire nel dettaglio le indicazioni ricevute dallo zio, sempre allo scopo di evitare un suo esplicito coinvolgimento in diverse strutture societarie costituite per esercitare altrettante attività commerciali. Avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati. 2. [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati contestati ai capi B e D per avere consentito dal 2017 a [OSCURATO:PERSONA] di ingerirsi nella gestione di fatto della pizzeria Tourlè di [OSCURATO:PERSONA] e della pizzeria Tourlè di Torino, fittiziamente intestate allo stesso [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto:2.1 violazione di norme processuali e in particolare degli artt. 597,608 e 526 cod. proc.pen. e vizio -di motivazione nella parte in cui fa uso illegittimo del potere di- integrazione della motivazione di primo grado„ in relazione ad elementi coperti dal giudicato e in assenza di impugnazione del pubblico ministero. Il ricorrente lamenta la violazione dei limiti di cognizione del devoluto, in presenza di impugnazione proposta dai soli imputati, e violazione del divieto di intangibilità del giudicato in quanto, nonostante l'assoluzione dell'imputato dal reato associativo contestato al capo A della rubrica, la corte nella motivazione effettua una vera e propria reformatio in peius e, pur non comportando una modifica della sanzione penale, utilizza gli elementi relativi al reato associativo per respingere i motivi di appello proposti dalla difesa in relazione alle altre imputazioni. Inoltre la corte di merito incorre in violazione di legge in quanto fa ampio ricorso ad un materiale probatorio inutilizzabile, rappresentato da una serie di colloqui telefonici tra i coimputati sui quali la sentenza di appello fonda il giudizio di colpevolezza anche nei confronti del ricorrente. Si tratta di intercettazioni ambientali riconducibili al procedimento penale connesso n. 1253 del 2008 disposte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, di cui la pubblica accusa in esito all'istruttoria dibattimentale aveva rinunciato a fare uso come emerge dal verbale di udienza del 19 Febbraio 2021, inutilizzabilità che era stata ribadita con l'ordinanza del Tribunale di Milano. L'utilizzo di queste intercettazioni comporta la violazione dell'art. 520 cod. proc.pen. e rende la motivazione della sentenza affetta da nullità. 2. Violazione dell'art. 512 bis cod.pen. in relazione alla condanna per i reati contestati ai capi B e D dell'imputazione poiché l'elemento oggettivo del reato è costituito da una attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro e altre utilità da parte di un soggetto attinto da una misura di prevenzione patrimoniale. Nel caso in esame manca questo trasferimento e i giudici si accontentano della prova di un controllo di fatto che il soggetto attinto dalla misura riesce ad estendere sul denaro e sulle utilità di cui il ricorrente era effettivo titolare. Il controllo si estrinsecherebbe in un dominio di fatto che [OSCURATO:PERSONA] esercita approfittando del suo ruolo di gestore nel locale di cui al capo 13 dell'imputazione o mediante terzi affiliati o ancora grazie alla sottoscrizione di quote sociali con lo schermo della titolarità formale del figlio, pure assolto in via definitiva. Ricorda il ricorrente che la presenza di un socio occulto può determinare la condanna per il reato di cui all'art. 512 bis cod.proc.pen. solo quando l'interponente acquisisca di fatto quote di società già operative, lasciando immutata la titolarità formale in capo a terzi, il che rende punibile sia la condotta dell'interponente che quella dell'interposto. Nel caso in esame il dominio di fatto, peraltro qui smentito dalla prova che il potere direzionale era esercitato dai soci di maggioranza, sarebbe quindi indice della sussistenza del reato di trasferimento fraudolento in violazione delle norme sulle misure di prevenzione, ma non tiene conto che secondo la giurisprudenza di legittimità per esservi fittizia attribuzione della titolarità è necessario che il bene sia stato acquistato con risorse del soggetto che vuole schermare il suo investimento patrimoniale e che per tale ragione attribuisce fittiziamente la titolarità formale al terzo. 2.3 violazione dell'art. 512 bis cod.pen. con riferimento alla condanna per i reati di cui ai capi B e D in relazione all'elemento soggettivo del reato. Il ricorrente osserva che nessun elemento probatorio acquisito legittimamente autorizza a sostenere che questi abbia agito con la consapevolezza che [OSCURATO:PERSONA] potesse essere sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale o con lo scopo di agevolare la violazione delle norme in materia da parte di quest'ultimo. La corte valorizza il rapporto parentale con [OSCURATO:PERSONA] per giustificare questo dato di conoscenza e desumerne la trasmissione, ma non ha considerato che dalle intercettazioni telefoniche emerge che i predetti rifiutavano di parlarsi direttamente e lo facevano solo tramite terzi. Inoltre la violazione della norma sulle prove utilizzabili in materia di trascrizioni di intercettazione apre un vuoto probatorio nella motivazione della sentenza impugnata in ordine all'elemento soggettivo del reato. 2.4 Violazione dell'art. 210 cod. proc.pen. con riferimento all'ordinanza del Tribunale di Milano del 19 novembre 2020 che ammetteva la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]. Espone il ricorrente che la corte ha respinto la specifica eccezione sollevata dalla difesa in ordine alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sentito all'udienza del 19 ottobre 2020, il quale avrebbe dovuto essere sentito con le forme di cui all'articolo 210 cod. proc.pen., perché imputato di un reato connesso con i fatti oggetto del capo D, e osserva comunque che detta testimonianza assunta è comunque inadeguata a provare la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo a [OSCURATO:PERSONA]. 2.5 violazione dell'art. 240 cod.pen. in ordine alla confisca delle quote sociali con riferimento alla condanna per i reati contestati ai capi BeDe al denaro contante rinvenuto in sede di perquisizione domiciliare. Osserva il ricorrente che la somma in contante non aveva alcuna connessione con i fatti di cui all'intestazione e costituiva l'incasso in banconote dei locali di cui l'imputato era titolare. L'eventuale illecito fiscale si configura come violazione amministrativa e non autorizza la confisca anche alla luce del modico valore della somma pari a 14.000 C circa. La confisca è pertanto illegittima. 3. [OSCURATO:PERSONA] condannato per i reati contestati ai capi B, C ed F deduce: 3.1 Travisamento della prova in relazione alla dazione di denaro da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di interposizione fittizia poiché a metà degli anni 2000 [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consegnato al [OSCURATO:PERSONA] un'ingente somma di denaro che secondo il tribunale era un prestito personale ; tali denari non erano stati investiti nelle compagini societarie ma sperperati da [OSCURATO:PERSONA], e gli effetti di questa condotta erano ricaduti su [OSCURATO:PERSONA] che aveva dovuto accettare l'ingerenza del [OSCURATO:PERSONA]. La Corte non condivide il ragionamento esposto nella sentenza di primo grado e afferma che la dazione di denaro dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata ascrivibile ad un prestito ma ad un investimento nelle compagini societarie Tourlé in cui era inserito [OSCURATO:PERSONA], e a sostegno di tale assunto ha valorizzato il contenuto di conversazioni intercettate e il tenore di una massima di esperienza secondo cui -anche il più sprovveduto dei finanziatori non avrebbe prestato centinaia di migliaia di euro senza cautelarsi con una scrittura a garanzia della restituzione. Detta conclusione è tuttavia figlia di un travisamento della prova ccstituita dal contenuto delle intercettazioni, poiché dalla lettura complessiva delle stesse emerge la sussistenza di un prestito tra i coimputati che non attiene a dinamiche societarie, intervenute soltanto un decennio dopo. In assenza di questo passaggio di denaro erroneamente valorizzato dalla Corte non esiste altra prova del reato di intestazione di fittizia. 3.2 Violazione dell'art. 191 cod. proc.pen. poiché la Corte ha fondato il proprio convincimento in ordine alla qualificazione del denaro consegnato sulla base di conversazioni escluse espressamente in sede di tribunale, perché relative ad intercettazioni disposte in altro processo. Il Tribunale di Milano ha infatti dichiarato inutilizzabili le intercettazioni di cui al procedimento n. 1253 del 2008 in quanto i reati per cui si procede non impongono l'arresto obbligatorio in flagranza. 3.3 Insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di intestazione fittizia poiché la corte fonda la motivazione su una congettura meramente assertiva che risulta eccentrica rispetto al panorama probatorio che ha connotato il procedimento penale. La corte infatti avrebbe dovuto dare conto delle ragioni per cui il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato cosciente del pericolo di provvedimenti ablativi disposti dalla Sezione misure di prevenzione del tribunale in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], in quanto il reato di intestazione fittizia di beni richiede il dolo specifico, e quindi la prova che l'intestazione sia finalizzata ad eludere la normativa in tema di prevenzione patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA] non sapeva, nè poteva sapere che nell'anno 2017 vi era un pericolo di confisca patrimoniale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e che potessero essere applicate misure di prevenzione di natura reale. [OSCURATO:PERSONA] infatti è stato ristretto in carcere dal 2008 sino al 2017 per circa 10 anni e subito dopo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno riallacciato i rapporti, in quanto [OSCURATO:PERSONA] reclamava il credito vantato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e questi, per iniziare a sdebitarsi, fece assumere [OSCURATO:PERSONA] come direttore di una delle pizzerie. Peraltro il ricorrente sottolinea che Vona, cognato del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha patteggiato la pena per le imputazioni di intestazioni fittizie, ha dichiarato che non era affatto a conoscenza che questi avesse una misura di prevenzione e che quindi non potesse comparire quale socio. 3.4 Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato al capo C e omessa motivazione circa il contributo fornito dal [OSCURATO:PERSONA] nei reati contestati ai capi C e F , poiché dalla sentenza non emerge alcuna motivazione in ordine alla condotta del [OSCURATO:PERSONA] quale concorrente nei reati in contestazione e cioè l'intestazione fittizia delle pizzerie Tourlé. La corte non tiene conto che non vi è alcuna traccia di denari introdotti da [OSCURATO:PERSONA], né tantomeno da [OSCURATO:PERSONA] all'interno delle compagini societarie di cui al capo C della rubrica, mentre gli unici investimenti risultano quelli disposti da [OSCURATO:PERSONA] tramite assegni; nè è emerso alcun accordo illecito tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che possa dimostrare che il primo fosse soltanto un prestanome. poiché il reato si consuma nel momento in cui viene realizzata la fittizia intestazione e non rileva in alcun modo il successivo comportamento ascrivibile alla gestione della società. Le motivazioni poste a sostegno dell'affermazione di responsabilità sono infondate poiché non vi è prova che [OSCURATO:PERSONA] abbia investito nella società e l'intervento economico di [OSCURATO:PERSONA] costituisce una prova a discarico; anche in relazione al capo F il giudizio di colpevolezza si fonda su un dato delle intercettazioni che deve ritenersi assolutamente irrilevante e cioè il tenore della conversazione :3617 del 2017 in cui tale [OSCURATO:PERSONA], pronunzia una frase che non ha alcuna attinenza alle vicende oggetto dell'odierno giudizio. 4.[OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati contestati ai capi B, C , D, D bis, E ed F deduce 7 motivi di ricorso. Dopo avere premesso che la Corte ha contrapposto ai dati certi valorizzati dal tribunale congetture ed elementi fondati su supposizioni e sul travisamento della prova, lamenta: 4.1 vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato contestato al capo B della rubrica, poiché manca la prova sia pure indiziaria della provenienza delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto da parte del soggetto che intende eludere l'applicazione delle misure di prevenzione. La Corte individua [OSCURATO:PERSONA] quale socio occulto della [OSCURATO:SOCIETA] muovendo dal presupposto che il suo denaro fosse stato utilizzato per finanziare tali attività, in effetti nata nel 2015 mentre lui era detenuto. La corte al riguardo ha valorizzato l'ascendente che imputato mostra di avere esercitato su [OSCURATO:PERSONA], ma in ragione del debito da questi mai saldato nei suoi confronti. La censura è manifestamente infondata poiché la sentenza spiega bene che il ruolo di socio occulto del [OSCURATO:PERSONA] si desume dal tenore delle intercettazioni che dimostrano come svolga compiti di gestione che travalicano quelli di un semplice caposala e come [OSCURATO:PERSONA], pur permanendo come amministratore della società, consente all'ingerenza e alla gestione di fatto del [OSCURATO:PERSONA]. 4.2 Vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato contestato al capo C poiché la società in questione viene costituita nel 2016 mentre [OSCURATO:PERSONA] è detenuto e nel tempo si registrano alcune variazioni della compagine societaria finché nel 2018 [OSCURATO:PERSONA] intavola trattative di vendita con terzi cagionando, come si legge in sentenza, le ire di [OSCURATO:PERSONA] e del padre. Tale osservazione si pone in contrasto con l'iter argomentativo della sentenza poiché se [OSCURATO:PERSONA] fosse stato interessato all'acquisto della pizzeria, non poteva esserne già proprietario. Inoltre la corte afferma alla pagina 33 una circostanza erronea: che [OSCURATO:PERSONA] ottenendo solo 60.000 C cede le quote al figlio dell'odierno ricorrente, circostanza che non corrisporde al vero. 4.3 Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato contestato al capo D poiché è certo che [OSCURATO:PERSONA] investi una somma di denaro per l'acquisto delle quote della Torino food, poi intestate al figlio Francesco, ma l'imputato ha dichiarato di averlo fatto per creare un'opportunità di lavoro per il figlio e per sfuggire alle aggressioni della Agenzia delle entrate, mentre la norma di cui all'articolo• 512 bis cod. pen. richiede espressamente la volontà elusiva della misura di prevenzione. La motivazione al riguardo adottata dalla corte è del tutta inidonea a fornire supporto alla sentenza, poiché risulta generica. 4.4 Vizio della motivazione in ordine al reato contestato al capo D bis in quanto la corte afferma che il finanziatore è [OSCURATO:PERSONA] con un investimento iniziale di 300.000, C circostanza che risulta smentita dalle considerazioni già precedentemente esaminate. 4.5 Vizio della motivazione in ordine alla responsabilità per il reato contestato al capo E per le considerazioni già formulate in relazione al capo D, in quanto anche in questo caso se è vero ed indiscutibile il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nell'attività in questione manca l'accertamento della volontà elusiva. 4.6 Vizio della motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità per il reato contestato al capo F, poiché la Corte opera solo un ragionamento congetturale per attribuire al [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di finanziatore originale dell'attività in questione ed incorre poi nel travisamento della prova, laddove pone a sostegno di queste ipotesi le conversazioni nelle quali [OSCURATO:PERSONA] rivendica propri diritti sulle attività di [OSCURATO:PERSONA], omettendo di considerare che tali pretese erano state indotte dall'atteggiamento menzognero del padre [OSCURATO:PERSONA], il quale dopo avere sperperato le somme prestategli da [OSCURATO:PERSONA], tentava di ripagarlo coinvolgendolo in attività rispetto alle quali lui stesso non vantava alcun titolo. 4.7 Vizio della motivazione in ordine all'applicazione della recidiva poiché la corte, a fronte di una specifica censura, si è limitata ad affermare che non emergono elementi e ragioni per escludere la recidiva, mentre la difesa aveva evidenziato la risalenza nel tempo dei precedenti penali e la natura non specifica degli stessi. 5.[OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui ai capi C, D, D bis ,E ed F con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce: 5.1 violazione dell'art. 512 bis cod.pen. e vizio di motivazione per difetto e assenza di motivazione poiché - in ordine al capo C della rubrica, va osservato che la Cologno food srl era stata costituita nel 2016 e dalle intercettazioni si evince che la vendita nel 2018 cagionava le ire di [OSCURATO:PERSONA] che era interessato all'acquisto. Da questa affermazione si evince che se [OSCURATO:PERSONA] fosse stato effettivamente proprietario non avrebbe avuto la necessità di rivelarsi interessato all'acquisto. Inoltre si afferma che [OSCURATO:PERSONA] uti'izzava Ierardi come prestanome, ma non esiste nessuna prova che quest'ultimo abbia acquistato le quote utilizzando risorse riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], mentre è certo che l'intero capitale sociale è stato versato dal [OSCURATO:PERSONA]; - in ordine al reato contestato D della rubrica/ - è emerso che effettivamente [OSCURATO:PERSONA] investì una somma di denaro per l'acquisto di Torino food srl per sottrarsi alle pretese dell'Agenzia delle entrate, ma la Corte ha ritenuto accertata l'esistenza del dolo specifico affermando che non sussiste alcuna incompatibilità tra le intestazioni ai familiari e la volontà elusiva delle misure di prevenzione. Ma manca la prova-da parte di Ierardi della volontà elusiva delle misure di prevenzione. - in merito al reato contestato al capo D bis/il ricorrente rileva che l'attività della Milano food srl non è mai stata avviata e che la corte ha travisato le risultanze processuali, identificando il Franco che ha effettuato un prestito in [OSCURATO:PERSONA]. Il prestito invece proviene da un altro soggetto [OSCURATO:PERSONA] che nulla la a che vedere con [OSCURATO:PERSONA]. La ricostruzione operata dalla Corte è pertanto del tutto errata. Quanto poi all'elemento soggettivo la corte si limita a richiamare le considerazioni già formulate in ordine ai capi precedenti, così incorrendo nel vizio di omessa motivazione. - in merito al reato contestato al capo E )non vi è dubbio che la F&G immobiliare srl, così chiamata per le iniziali dei due soci, Francesco e Gaetano, ha operato ricorrendo all'ausilio di finanziatori istituzionali quali le banche, senza nessuna prova di risorse immesse da parte del [OSCURATO:PERSONA]. La circostanza che non vi fossero dipendenti non esclude l'operatività della struttura. Agli eventuali rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'odierno ricorrente era totalmente estraneo. In ogni caso non vi è prova della conoscenza da parte sua della volontà del [OSCURATO:PERSONA] di eludere la misura di prevenzione. - in ordine al capo F, dopo avere precisato che Ierardi è completamente estraneo a tutti i precedenti rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] è effettivo debitore del [OSCURATO:PERSONA] e gli rappresentava falsamente di avere la possibilità di sdebitarsi, mediante il coinvolgimento in attività come quella di cui al capo di imputazione. Dal punto di vista oggettivo manca qualsiasi prova dell'investimento di risorse economiche riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] nell'attività in questione. 5.2 vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio poiché di fronte alla censura mossa dalla difesa la corte si limita a osservare che la pena è proporzionata alla gravità dei fatti e alla pericolosità sociale degli imputati, così formulando una motivazione carente se non inesistente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Solo il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è in parte fondato, nei limiti e per le ragioni che verranno esposti. Gli altri ricorsi non possono trovare accoglimento in quanto la sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti e le argomentazioni della corte non risultano apparenti, né "manifestamente" illogiche o contraddittorie. Per contro deve osservarsi che i ricorsi pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, tendono a reiterare le censure formulate con gli atti di gravame, cui la corte ha fornito esaustive risposte, e tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.Nel caso in esame le due sentenze di primo grado e di appello si integrano reciprocamente e soprattutto la sentenza di primo grado, cui fa rinvio esplicito la sentenza impugnata, espone in maniera dettagliata gli elementi documentali, dichiarativi e il tenore delle intercettazioni da cui emerge il consolidato modus operandi dei [OSCURATO:PERSONA], padre e figlio, che avevano rispettivamente favorito e consentito l'ingerenza del socio occulto [OSCURATO:PERSONA] in diverse iniziative societarie e in varie attività imprenditoriali, tra cui le società titolari delle pizzerie Tourlé in varie località italiane. Tale programma criminoso era condiviso dal nipote del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che ha assunto I ruolo di prestanome dello zio, nell'ambito di diverse attività economiche. Poiché le censure si appuntano soprattutto sulla ricorrenza dei presupposti del reato di cui all'art. 512 bis cod.pen. sembra opportuno premettere in questa parte generale alcuni principi formulati in tema dalla giurisprudenza di legittimità. Giova ricordare che il trasferimento fraudolento di valori, che è reato a forma libera, non necessita, per l'integrazione della tipicità, della formale partecipazione ad un atto negoziale, occorrendo, invece, un trasferimento, di fatto, di beni o di valori al fittizio intestatario. (Sez. 5 - , Sentenza n. 2640 del 23/09/2021 Ud. (dep. 24/01/2022 ) Rv. 282770 - 03) .La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che integra il reato previsto dall'art. 512-bis cod. pen. l'acquisizione della titolarità di fatto di parte delle quote societarie di un terzo, che, pertanto, rimane titolare effettivo per una frazione della partecipazione e diviene soggetto interposto per altra frazione di essa. (Sez. 3 - , Sentenza n. 23335 del 28/01/2021 Ud. (dep. 15/06/2021 ) Rv. 281589 - 03). E questo è quello che è accaduto in molte delle compagini societarie oggetto del presente giudizio, in cui [OSCURATO:PERSONA] partecipava a pieno titolo come socio occulto non figurando nelle diverse compagini societarie allo scopo di evitare possibili misure ablative. Non va infatti trascurato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di detto procedimento. (Sez. 5 - , Sentenza n. 1886 del 07/12/2021 Cc. (dep. 17/01/2022 ) Rv. 282645 - 01) Nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] era già stato sottoposto alla confisca di prevenzione in ragione della sua attività di narcotraffico e aveva evidenti e ragionevoli motivi per evitare le conseguenze dell'adozione di possibili nuove misure. 1. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il primo motivo di ricorso è in parte manifestamente infondato e in parte generico. La censura relativa alla pretesa violazione del giudicato è manifestamente infondata poiché la corte ha correttamente dato atto del giudicato assolutorio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e ha assolto anche gli altri partecipi, ritenendo che non si stato raggiunto il numero minimo di sodali per la rilevanza penale della condotta, ma nel contempo ha valorizzato alcuni fatti emersi dal compendio probatorio e esposti nella prima sentenza di merito, da cui ha desunto l'esistenza di accordi e intese tra i protagonisti della vicenda per cui è giudizio in ordine alla compartecipazione del [OSCURATO:PERSONA] in iniziative imprenditoriali caratterizzate da opacità e dall'utilizzo di risorse di provenienza non tracciabile. L'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni di cui al procedimento penale connesso n. 1253 del 2008 è generica/poiché il ricorrente lamenta l'utilizzazione da parte della corte di appello di intercettazioni disposte in altro procedimento in violazione dei limiti di legge, senza tuttavia indicare in maniera specifica a quali conversazioni faccia riferimento. Tale genericità integra una prima causa di inammissibilità della censura, a cui si aggiunge la violazione del principio generale più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il ricorrente che invoca la inutilizzabilità di una prova deve effettuare la prova di resistenza, verificando ed esponendo le ricadute che la mancata utilizzazione di quell'elemento ha sulla tenuta complessiva del giudizio di colpevolezza e sulla idoneità dimostrativa del compendio probatorio residuo. Va al riguardo osservato che la maggior parte delle conversazioni registrate e valorizzate nella sentenza di appello fanno riferimento a dialoghi intrattenuti nel corso del 2018 e pertanto certamente non possono essere quelli autorizzati nell'ambito del procedimento penale iscritto nel 2008. Altra conversazione di rilevante significato riportata in sentenza è quella svoltasi il 24 giugno 2021 e di certo non rientra tra quelle oggetto dell'eccezione. In questa sede è sufficiente evidenziare che il ricco compendio probatorio ha dimostrato, senza lasciare residuare dubbi al rigua -do, che il ricorrente nell'ambito delle sue iniziative imprenditoriali ha utilizzato ampiamente risorse e flussi di denaro provenienti in nero dal [OSCURATO:PERSONA], come da questi in più occasioni verbalmente rivendicato nei dialoghi intercettati, e a prescindere dalla somma iniziale ricevuta dal padre nei primi anni 2000, che viene dai giudici di merito individuato come l'origine della collaborazione, articolatasi nell'ambito di diverse società. 1.2 Anche la seconda censura è generica e manifestamente infondata poiché a pagina 26 la corte sottolinea l'anomalo ruolo di [OSCURATO:PERSONA] all'interno del locale di [OSCURATO:PERSONA], che trascende i poteri e le mansioni di un direttore di sala e si spiega soltanto con la effettiva titolarità da parte del predetto di quote della società, che emerge anche dalle intercettazioni e in articolare dalla conversazione registrata il 19 agosto 2018 e riportata a pag. 28 della sentenza, da cui si desume il ruolo di socio occulto del predetto. Alla stregua di queste emergenze processuali deve convenirsi con i giudici di merito che [OSCURATO:PERSONA] aveva una cointeressenza nell'ambito della gestione delle pizzerie e nei colloqui intercettati più volte rivendica le risorse investite nelle iniziative imprenditoriali dei [OSCURATO:PERSONA] e la effettiva titolarità delle società in cui non figura ufficialmente. 1.3 Il terzo motivo è fondato.Nel caso in esame è dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] ha consapevolmente consentito a -[OSCURATO:PERSONA] di ingerirsi nella gestione di diverse attività commerciali intraprese dal figlio, il quale ha utilizzato significative somme di denaro provenienti dal socio occulto reinvestendole in attività imprenditoriali, ma la corte non fornisce adeguata motivazione nel valutare l'elemento soggettivo del reato di intestazione fittizia da parte del figlio Marco. Il collegio non ha affrontato adeguatamente la questione della consapevolezza del ricorrente di rimanere intestatario delle quote societarie, al fine di consentire al socio occulto l'elusione di misure di prevenzione. La giurisprudenza di questa corte ha sottolineato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen., reato a consumazione istantanea ed effetti permanenti, non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fil:tizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, sicché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni - nella specie, un familiare - con lo scopo di aggirare le norme in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o ch agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (Sez. 2 , n. 35826 del 12/07/2019, Rv. 277075). Si è, tuttavia, ulteriormente precisato che ai fini dell'integrazione della fattispecie non è necessario che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico/ma risponde a titolo di concorso ex art 110 cod. pen. anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti - non necessariamente l'esecutore materiale - agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole. (Sez. 2 - , Sentenza n. 38044 del 14/07/2021 Ud. (dep. 22/10/2021 ) Rv. 282202 - 01 ) E' pertanto necessario dimostrare che i correi abbiano condiviso la consapevolezza della finalità dell'interponente di eludere l'applicazione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, sicché è imprescindibile ai fini della sua punibilità che l'intestatario fittizio sia quantomeno a conoscenza del fine del correo di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione, anche se non risulti animato da tale specifica finalità o che questa si accompagni ad altri obiettivi. Nel caso in esame la prova della condivisione da parte dell'indagato della finalità elusiva perseguita dal [OSCURATO:PERSONA] poggia su un assunto assiomatico, che Marco abbia saputo dal padre o in ragione della familiarità di quest'ultimo con il [OSCURATO:PERSONA] della finalità da questi perseguita, ma non espone le emergenze processuali da cui desumere tale consapevolezza, anche in relazione alla effettiva natura dei rapporti tra i due congiunti. A pagina 30 della sentenza la corte condivide la motivazione del tribunale secondo cui la risalente conoscenza e l'intimità della famiglia [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], unitamente al I I duraturo rapporto di affari, non possono non averlo reso edotto delle vicende giudiziarie -del socio e delle strategie adottate per evitare nuove confische. Questa motivazione, che bene si attaglia alla condizione e alla personalità di [OSCURATO:PERSONA], il quale già in passato è stato socio del [OSCURATO:PERSONA] e in questa veste ha certamente avuto contezza della confisca dei suoi beni e di conseguenza è consapevole della volontà del coimputato di schermare le proprie attività, necessita di un ulteriore passaggio logico in relazione a [OSCURATO:PERSONA], il quale sembra, nel suo operare spregiudicato, animato, come la stessa sentenza sottolinea, soprattutto da intenti speculativi e dalla volontà di utilizzare nelle sue attività imprenditoriali i flussi di denaro provenienti dal [OSCURATO:PERSONA]. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'elemento soggettivo del reati di intestazione fittizia a lui addebitati, con rinvio alla Corte di appello di Milano che alla stregua dei principi suevidenziati dovrà valutare l'atteggiamento dell'imputato e gli indici sintomatici quantomeno della sua consapevolezza in merito alla volontà elusiva delle misure di prevenzione perseguita dal [OSCURATO:PERSONA]. 1.4 La quarta censura si fonda su una motivazione generica e intrinsecamente contraddittoria, in quanto eccepisce la inutilizzabilità della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che il soggetto avrebbe dovuto essere escusso nella veste di imputato di reato connesso e non come teste puro , ma non effettua alcuna prova di resistenza, non esponendo le conseguenze che l'eventuale inutilizzabilità di tale prova dichiarativa avrebbe sul giudizio di colpevolezza, ed anzi afferma che detta prova non sarebbe affatto idonea a dimostrare l'elemento soggettivo del reato di intestazione fittizia da parte del [OSCURATO:PERSONA]. La corte peraltro esclude a pag. 38 la rilevanza processuale di detta testimonianza, che ritiene menzognera e reticente, sicchè non la utilizza per dimostrare il dolo dell'intestazione fittizia da parte del ricorrente, che, sotto questo profilo, non sembra neppure avere interesse ad impugnare. 2.[OSCURATO:PERSONA]. 2.1 La prima censura è manifestamente infondata poiché non emerge alcun travisamento della prova, che si verifica quando in sentenza viene ritenuto esistente un fatto inesistente o viene omessa la considerazione di un elemento di fatto che invece emerge incontestabilmente e quando tale valutazione erronea sia idonea ad incidere sull'iter motivazionale posto a sostegno dell'affermazione di colpevplezza . Nel caso in esame la corte ha motivatamente formulato una diversa ricostruzione della vicenda in punto di fatto, osservando che la certa e incontestata dazione di denaro del [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] in epoca precedente alla sua carcerazione, non poteva riferirsi ad un prestito personale, del tutto privo di documenti e garanzie, ma doveva essere il frutto di precedenti investimenti del [OSCURATO:PERSONA], sottolineando che tale assunto trova conferma nella natura dei rapporti intercorsi negli anni tra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA] e in alcuni passaggi delle intercettazioni in cui [OSCURATO:PERSONA] rivendica la sua partecipazione alle iniziative imprenditoriali di [OSCURATO:PERSONA] peraltro osservarsi che appare rilevante in sé il fatto storico del versamento di una ingente somma di denaro da parte del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], fatto incontestato e più volte ribadito dal [OSCURATO:PERSONA] nelle intercettazioni, da cui si è originata la successiva ingerenza del [OSCURATO:PERSONA] nell'universo societario di [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dalla natura della dazione in quanto se in un primo momento quest'ultimo dichiarava di avere subito l'ingerenza del [OSCURATO:PERSONA] a causa del comportamento prodigo del padre, successivamente non ha avuto remore nel ricorrere reiteratamente al finanziamento del [OSCURATO:PERSONA] e nel coinvolgerlo come socio occulto nelle sue attività commerciali. 2.2 La seconda censura è generica per le medesime ragioni già evidenziate in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre pur risultando suggestiva è infcndata poiché la corte nel ricostruire diacronicamente la complessa vicenda relativa ai rapporti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento a intercettazioni disposte nell'ambito di una diversa indagine, ma la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] in quel procedimento venne intercettato viene riferita solo come fatto storico, mentre i dati probatori emersi da quelle intercettazioni non assumono alcun rilievo. La stessa sentenza nel prosieguo afferma che risulta accertato, e non oggetto ch appello/ che punto di partenza dello sviluppo di società oggetto del presente procedimento è la [OSCURATO:SOCIETA] e la prova in relazione alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] è di carattere documentale. Anche i reiterati incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati oggetto di servizi di osservazione. Tutto il compendio probatorio valorizzato e posto a sostegno del giudizio di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA], come intermediario del [OSCURATO:PERSONA], si riferisce ad intercettazioni relative al procedimento odierno da cui emerge la gestione di fatto e il cointeresse del [OSCURATO:PERSONA] in attività imprenditoriali apparentemente non di sua pertinenza. In conclusione anche aderendo all'ipotesi indimostrata che il passaggio argomentativo de quo non risulti aderente al compendio probatorio utilizzabile, lo stesso non assume alcuna significativa rilevanza nell'ambito del complessivo impianto probatorio, che si fonda sulle altre prove assunte e valutate dalla Corte. Il ricorrente non effettua alcuna prova di resistenza così destinando la censura alla inammissibilità in quanto, anche eliminando questo passaggio argomentativo della sentenza, gli elementi posti a sostegno della responsabilità dell'imputato rimangono saldi. 2.3 La terza censura in ordine all'elemento sogciettivo del reato di cui all'art. 512 bis cod.pen. è infondata poiché dalla sentenza di primo e di secondo grado emerge che [OSCURATO:PERSONA] è stato socio del [OSCURATO:PERSONA] già in epoca antecedente alla sua carcerazione e all'applicazione della prima misura di prevenzione, sicché è logico desumerne che il predetto fosse perfettamente consapevole della confisca subita da quest'ultimo e delle intenzioni del suo ex socio di schermare le sue partecipazioni societarie, anche al fine di evitare possibili provvedimenti ablativi. Nè tale consapevolezza esclude la possibilità che il ricorrente perseguisse contestualmente anche suoi obiettivi personali coincidenti.- 2.4 La quarta censura non può trovare accoglimento poiché la circostanza che gli unici espliciti conferimenti in denaro siano riferibili ad un soggetto estraneo, tale [OSCURATO:PERSONA], che non ha peraltro pendenze e precedenti penali, è tipica di questa fattispecie in cui è necessario schermare le condotte e la partecipazione in nero di soggetti che non vogliono comparire nella compagine societaria e vogliono occultare la provenienza dei flussi di denaro. La prova al riguardo si fonda sul tenore inequivoco di numerose intercettazioni riportate per ampi stralci in sentenza e sull'esame dei bilanci da cui emerge la presenza di flussi di denaro non meglio tracciabili. 3.[OSCURATO:PERSONA]. 3.1 il primo motivo è generico e infondato poiché non si confronta con la complessiva articolata motivazione della Corte che, valorizzando i numerosi passaggi delle intercettazioni e il tenore delle prove documentali, ha verificato il ruolo di socio occulto di diverse società da parte del [OSCURATO:PERSONA], evidenziando il suo atteggiamento soggettivo e la esplicita rivendicazione da parte del predetto delle somme investite nella galassia di pizzerie Tourlè e dei propri interessi nell'ambito delle attività imprenditoriali dei Billotta 3.2 Il secondo motivo è generico poiché si appunta su alcuni passaggi delle conversazioni intercettate proponendo una interpretazione favorevole all'imputato, che peraltro non rientra nel sindacato di questa Corte, e omette di valutare il tenore complessivo della motivazione che, dopo avere richiamato il contenuto di alcune intercettazioni, ne ha spiegato il significato, dimostrando come C:arvelli si mostrasse irritato perché costretto a "ricomprare la pizzeria", a causa delle trattative di vendita intrattenute da [OSCURATO:PERSONA], a riprova del fatto che aveva già finanziato la detta attività e se ne riteneva a buon diritto socio e proprietario. 3.3 La terza censura è manifestamente infondata poiché è di tutta evidenza che [OSCURATO:PERSONA] ha sempre schermato tutte le sue iniziative attività allo scopo precipuo di evitare possibili provvedimenti ablativi, avendo già subito la confisca di diverse attività e beni per un valore ingente. La circostanza che nel caso specifico avesse anche l'intenzione di garantire un possibile sbocco lavorativo al figlio non incide e non elide la volontà precipua e costante di operare sempre sotto copertura allo scopo di evitare eventuali provvedimenti ablativi, considerato che secondo giurisprudenza consolidata il dolo elusivo non deve necessariamente essere esclusivo, ma può concorrere con altre finalità e obiettivi perseguiti dall'autore della intestazione fittizia. 3.4 La quarta censura è generica poiché trascura di considerare che la corte che a sostegno del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] ha valorizzato un'intercettazione in cui il predetto afferma di finanziare anche la pizzeria Tourlè di Milano, rivendicando il ruolo di socio occulto nella compagine societaria.3.5 Anche la quinta censura è manifestamente infondata poiché, va ribadito, è sintomatico dell'atteggiamento soggettivo del ricorrente e della precipua finalità perseguita la constatazione che non ha mai svolto attività imprenditoriali utilizzando il proprio nome e ha sempre fatto ricorso a prestanomi o mantenuto il ruolo di socio occulto. 3.6 La sesta censura non si confronta con la motivazione resa dalla corte a pagina 41 della sentenza impugnata in cui vengono valorizzati una serie di elementi concorrenti da cui desumere il ruolo di finanziatore del [OSCURATO:PERSONA], in ragione sia del tenore inequivoco di alcune intercettazioni, sia della valutazione delle risorse utilizzate dalla società e dei flussi di denaro che finanziano l'iniziativa. 3.7 La settima censura in ordine alla sussistenza della recidiva è manifestamente infondata poiché la corte ha reso al riguardo adeguata motivazione, sottolineando la indiscussa crescente pericolosità del [OSCURATO:PERSONA], la cui attività criminale è proseguita ininterrottamente nei periodi in cui non è stato detenuto. Tale indiscutibile propensione a commettere reati è stata correttamente posta a sostegno di un giudizio di maggiore gravità della sua condotta delittuosa. 4.[OSCURATO:PERSONA] 4.1 Il ricorso formulato da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché generico e manifestamente infondato poiché si limita a reiterare in modo pedissequo le censure già formulate con l'atto di gravame e non si confronta con la motivazione della corte di appello che, condividendo quanto ritenuto dal tribunale, ha fornito congrua risposta alle censure formulate dalla difesa, evidenziando sulla base degli accertamenti documentali e del tenore delle conversazioni intercettate il ruolo di prestanome dello zio [OSCURATO:PERSONA] e il reiterato e abituale modus operandi in forza del quale Ierardi interveniva nelle società e nelle intraprese commerciali, utilizzando risorse finanziarie dello zio, al fine di schermare la sua partecipazione. Di contro il ricorrente formula censure poco significative richiamando singoli elementi marginali e poco rilevanti, a fronte di un complesso e articolato iter argomentativo della Corte, e valorizzando dati che non appaiono idonei ad inficiare e a e ribaltare il giudizio accusatorio condiviso dai giudici di merito. Basta qui rilevare che la funzione di prestanome del ricorrente è ricavabile dalla sua condizione di proprietario di molte società, nonostante la giovane età e l'assenza di esperienze in materia di ristorazione e di risorse economiche personali da cui attingere per finanziare le diverse attività in cui viene coinvolto. La giurisprudenza ha precisato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen. non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, sicché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni - nella specie, un familiare - con lo scopo di aggirare le norma in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi -ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma. (Sez. 2 - , Sentenza n. 35826 del 12/07/2019 Ud. (dep. 08/08/2019 ) Rv. 277075 - 01 La corte ha sottolineato che da tutte le conversazioni trascritte emerge la dipendenza decisionale ed economica dell'imputato dal [OSCURATO:PERSONA], nel cui interesse esclusivo opera attenendosi rigorosamente alle sue precipue indicazioni. Quanto all'elemento soggettivo giova ricordare che è sufficiente nell'ambito di un reato concorsuale che il correo abbia la consapevolezza del fine illecito perseguito dal suo complice e nel caso in esame non residuano dubbi, in ragione del rapporto di parentela e di fiducia che intercorre tra i correi , in merito alla piena consapevolezza da parte di Ierardi di svolgere il ruolo di prestanome nel precipuo interesse del [OSCURATO:PERSONA], passibile per i suoi trascorsi criminali di essere sottoposto a provvedimenti ablativi, come già accaduto in passato. 4.2 Altrettanto generica si palesa la censura in merito al trattamento sanzionatorio. Con il motivo di appello il ricorrente lamentava l'aumento indiscriminato della pena per tutti i capi di imputazione e la corte ha respinto la censura, per vero estremamente generica, affermando che gli aumenti delle pene per la continuazione sono molto contenuti nei confronti di tutti gli imputati, rispetto alla gravità dei fatti e alla pericolosità dei soggetti coinvolti . A fronte di questa osservazione il ricorrente propone una censura ancora più generica, lamentando la carenza della motivazione, motivo che non rientra tra quelli previsti dall'art. 606 cod. proc.pen. salvo che non integri un'assoluta mancanza o una mera apparenza di argomentazione, che non sembra ricorrere nel caso in esame. 5. In forza delle argomentazioni sin qui esposte si impone l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio alla Corte di appello di Milano per nuovo giudizio in ordine all'elemento soggettivo dei reati al predetto ascritti; il rigetto dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con le conseguenti statuizioni. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Bil
Sentenza Cassazione n. 30609/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris