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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23310/2022

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n. 11507/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via Agri n. 6, è elettivamente domiciliata - controricorrente - avverso la sentenza n. 375/2020 della Corte di appello di Torino depositatoil 26 ottobre 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .Rilevato che:

1. la Corte di appello di Torino ha dichiarato improcedibile l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la sentenza del Tribunale di Torino –di cessazione della materia del contendere e condanna dell’Istituto previdenziale al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] –per essere stata la relativa notifica eseguita al domicilio del procuratore di primo grado dismesso da circa quattordici mesi, previa regolare comunicazione al Consiglio dell’Ordine;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’I.N.P.S. affidato ad un motivo, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] concontroricorso;

3. la proposta del relatore è stata comunicata alle partiunitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. del codice di rito;

4. la controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: 1.con l’unico motivo l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 140, 156, 170, e 291 cod. proc. civ., tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato l’improcedibilità dell’appello invece che disporre la rinnovazione della notificazione ovvero ritenere la sanatoria della notificazione per raggiungimento dello scopo, per effetto della costituzione in giudizio della parte intimata;

2. in via preliminare occorre dare atto che, contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la sentenza impugnata è stata ritualmente notificata al procuratore dell’I.N.P.S. costituito in appello a mezzo PEC in data 26 ottobre 2020, come risulta dai documenti informatici depositati dal controricorrente;3. ne consegue l’inammissibilità del ricorso per tardività, essendo lo stesso stato notificato solo in data 18 aprile 2021, oltre il termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ.;

4. alla soccombenza consegue la condanna del l’Istituto ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come da dispositivo, con distrazione;

5. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 11507/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via Agri n. 6, è elettivamente domiciliata - controricorrente - avverso la sentenza n. 375/2020 della Corte di appello di Torino depositatoil 26 ottobre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .Rilevato che: 1. la Corte di appello di Torino ha dichiarato improcedibile l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la sentenza del Tribunale di Torino –di cessazione della materia del contendere e condanna dell’Istituto previdenziale al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] –per essere stata la relativa notifica eseguita al domicilio del procuratore di primo grado dismesso da circa quattordici mesi, previa regolare comunicazione al Consiglio dell’Ordine; 2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’I.N.P.S. affidato ad un motivo, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] concontroricorso; 3. la proposta del relatore è stata comunicata alle partiunitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. del codice di rito; 4. la controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1.con l’unico motivo l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 140, 156, 170, e 291 cod. proc. civ., tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato l’improcedibilità dell’appello invece che disporre la rinnovazione della notificazione ovvero ritenere la sanatoria della notificazione per raggiungimento dello scopo, per effetto della costituzione in giudizio della parte intimata; 2. in via preliminare occorre dare atto che, contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la sentenza impugnata è stata ritualmente notificata al procuratore dell’I.N.P.S. costituito in appello a mezzo PEC in data 26 ottobre 2020, come risulta dai documenti informatici depositati dal controricorrente;3. ne consegue l’inammissibilità del ricorso per tardività, essendo lo stesso stato notificato solo in data 18 aprile 2021, oltre il termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ.; 4. alla soccombenza consegue la condanna del l’Istituto ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come da dispositivo, con distrazione; 5. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così dec
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