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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 34709/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA]. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Novara, con provvedimento del 17 febbraio 2025 si è dichiarato incompetente a decidere sull'istanza intesa ad ottenere l'ammissione al beneficio del patrocinio dello Stato per i non abbienti proposta da [OSCURATO:PERSONA], in quanto trasmessa in data successiva alla ordinanza con la quale era stata disposta la trasmissione degli atti del procedimento al Gip del Tribunale di Pistoia, territorialmente competente disponendo "da trasmettersi al giudice territorialmente competente a decidere".

2. Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] articolato in due motivi.

2.1. Con il primo si deduce la violazione dell'art. 93 d.P.R. 115/2002.

Secondo la difesa il Gip del Tribunale di Novara, pur dichiarandosi incompetente per territorio, giusta ordinanza del 16 dicembre 2024, avrebbe, comunque, dovuto decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio del 4 gennaio 2025 presentata dal [OSCURATO:PERSONA] tramite il carcere di Velletri.

In particolare, il Gip del provvedimento impugnato ha confermato con ordinanza del 16.12.2024 la misura cautelare a carico del [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanza è stata notificata il 17.12.2024 e di seguito impugnata dinanzi al Tribunale del riesame di Torino.

Secondo la difesa non si comprende il motivo per il quale l'istanza dovrebbe essere esitata dal Gip del Tribunale di Novara dinanzi al quale il [OSCURATO:PERSONA] ha presentato altra istanza per la fase che si svolgerà dinanzi a quel giudice.

L'art. 93 citato, nel prevedere che l'istanza sia presentata al giudice dinanzi al quale pende il processo, non esclude che quest'ultimo sia competente per tutti gli atti derivati dalla fase nella quale il procedimento era pendente; da qui la richiesta di annullare l'ordinanza impugnata.

2.2. Con il secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge nella misura in cui il Gip ha onerato il difensore di trasmettere al giudice competente territorialmente a decidere l'istanza anziché disporre che fosse la cancelleria del suo ufficio a procedere alla trasmissione della stessa al Gip del Tribunale di Pistoia.

Così facendo, secondo la difesa, il Gip ha determinato l'avvio di un nuovo termine per la decorrenza degli effetti dell'istanza il che determinerebbe la perdita della liquidazione degli onorari per la fase svolta dinanzi al Tribunale del riesame di Torino.3.

Il P.G. in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

5. Va innanzitutto ricordato che la Corte Costituzionale, nel giudizio di legittimità dell'art. 1, co. 8, della

I. n. 217 del 30 luglio 1990, con ordinanza del 10 marzo 1999, ha precisato che «nel decidere se spetti il patrocinio a spese dello Stato, il giudice esercita appieno una funzione giurisdizionale avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un diritto, peraltro dotato di fondamento costituzionale, sicché i provvedimenti nei quali si esprime tale funzione hanno il regime proprio degli atti di giurisdizione, revocabili dal giudice nei limiti e sui presupposti espressamente previsti, e rimuovibili, negli altri casi, solo attraverso gli strumenti di impugnazione, che nella specie sono quelli previsti dalla legge che istituisce il patrocinio a spese dello Stato».

Trascura la difesa, nel contestare la dichiarata inammissibilità della richiesta formulata, che l'art. 124 d.P.R. n. 115/2002, al secondo comma prevede che «il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito».

Nel caso in esame è lo stesso ricorrente a rilevare che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è successiva alla ordinanza con cui il Gip dichiaratosi territorialmente incompetente, aveva disposto la trasmissione del procedimento al Tribunale di Pistoia.

Al netto della dichiarazione di inammissibilità operata dal Gip, il provvedimento impugnato espressamente dispone "da trasmettersi al giudice territorialmente competente a decidere" il che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, non solo non determina alcun effetto preclusivo ma, per di più, rendendo fallace l'argomento dedotto con il secondo motivo di ricorso, non onera affatto la difesa di riproporre l'istanza al giudice competente, avendo per l'appunto, disposto la "trasmissione" dell'istanza medesima.6.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (v. sentenza Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n.186), segue la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 23 settembre 2025 La C ier

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA]. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Novara, con provvedimento del 17 febbraio 2025 si è dichiarato incompetente a decidere sull'istanza intesa ad ottenere l'ammissione al beneficio del patrocinio dello Stato per i non abbienti proposta da [OSCURATO:PERSONA], in quanto trasmessa in data successiva alla ordinanza con la quale era stata disposta la trasmissione degli atti del procedimento al Gip del Tribunale di Pistoia, territorialmente competente disponendo "da trasmettersi al giudice territorialmente competente a decidere". 2. Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] articolato in due motivi. 2.1. Con il primo si deduce la violazione dell'art. 93 d.P.R. 115/2002. Secondo la difesa il Gip del Tribunale di Novara, pur dichiarandosi incompetente per territorio, giusta ordinanza del 16 dicembre 2024, avrebbe, comunque, dovuto decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio del 4 gennaio 2025 presentata dal [OSCURATO:PERSONA] tramite il carcere di Velletri. In particolare, il Gip del provvedimento impugnato ha confermato con ordinanza del 16.12.2024 la misura cautelare a carico del [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanza è stata notificata il 17.12.2024 e di seguito impugnata dinanzi al Tribunale del riesame di Torino. Secondo la difesa non si comprende il motivo per il quale l'istanza dovrebbe essere esitata dal Gip del Tribunale di Novara dinanzi al quale il [OSCURATO:PERSONA] ha presentato altra istanza per la fase che si svolgerà dinanzi a quel giudice. L'art. 93 citato, nel prevedere che l'istanza sia presentata al giudice dinanzi al quale pende il processo, non esclude che quest'ultimo sia competente per tutti gli atti derivati dalla fase nella quale il procedimento era pendente; da qui la richiesta di annullare l'ordinanza impugnata. 2.2. Con il secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge nella misura in cui il Gip ha onerato il difensore di trasmettere al giudice competente territorialmente a decidere l'istanza anziché disporre che fosse la cancelleria del suo ufficio a procedere alla trasmissione della stessa al Gip del Tribunale di Pistoia. Così facendo, secondo la difesa, il Gip ha determinato l'avvio di un nuovo termine per la decorrenza degli effetti dell'istanza il che determinerebbe la perdita della liquidazione degli onorari per la fase svolta dinanzi al Tribunale del riesame di Torino.3. Il P.G. in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 5. Va innanzitutto ricordato che la Corte Costituzionale, nel giudizio di legittimità dell'art. 1, co. 8, della I. n. 217 del 30 luglio 1990, con ordinanza del 10 marzo 1999, ha precisato che «nel decidere se spetti il patrocinio a spese dello Stato, il giudice esercita appieno una funzione giurisdizionale avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un diritto, peraltro dotato di fondamento costituzionale, sicché i provvedimenti nei quali si esprime tale funzione hanno il regime proprio degli atti di giurisdizione, revocabili dal giudice nei limiti e sui presupposti espressamente previsti, e rimuovibili, negli altri casi, solo attraverso gli strumenti di impugnazione, che nella specie sono quelli previsti dalla legge che istituisce il patrocinio a spese dello Stato». Trascura la difesa, nel contestare la dichiarata inammissibilità della richiesta formulata, che l'art. 124 d.P.R. n. 115/2002, al secondo comma prevede che «il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito». Nel caso in esame è lo stesso ricorrente a rilevare che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è successiva alla ordinanza con cui il Gip dichiaratosi territorialmente incompetente, aveva disposto la trasmissione del procedimento al Tribunale di Pistoia. Al netto della dichiarazione di inammissibilità operata dal Gip, il provvedimento impugnato espressamente dispone "da trasmettersi al giudice territorialmente competente a decidere" il che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, non solo non determina alcun effetto preclusivo ma, per di più, rendendo fallace l'argomento dedotto con il secondo motivo di ricorso, non onera affatto la difesa di riproporre l'istanza al giudice competente, avendo per l'appunto, disposto la "trasmissione" dell'istanza medesima.6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (v. sentenza Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n.186), segue la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 23 settembre 2025 La C ier