CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 33119/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG sit Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 ottobre 2021, il Tribunale di Trento, giudice dell'esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena che era stato concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di condanna. La revoca era ricondotta all'applicazione dell'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen. 2. Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni degli artt. 159 e 178 cod. proc. pen., sostenendo che l'ordinanza di revoca sia stata emessa a seguito di udienza svolta senza instaurazione di regolare contraddittorio, perché non furono svolte previamente le necessarie ricerche del condannato e non fu messo un regolare decreto di irreperibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il decreto di irreperibilità è un atto formale insostituibile, perché presuppone la valutazione discrezionale della congruità, adeguatezza e validità delle indagini esperite per accertare la residenza dell'imputato e la conseguenziale constatazione che le indagini medesime siano risultate infruttuose. Le ricerche necessarie ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente, e non alternativamente o parzialmente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., altrimenti si configura la nullità assoluta del decreto di irreperibilità e delle conseguenti notificazioni (Sez. 1, n. 11341 del 27/11/2020, dep. 2021, Rv. 280976 - 01; Sez. 5, n. 44374 del 20/06/2014, Rv. 262112 - 01). 2. Nel caso concreto ora in esame, i citati principi non risultano applicati dal giudice dell'esecuzione, perché non emerge dagli atti che siano state svolge le opportune ricerche del condannato e che sia stato emesso un regolare decreto dichiarativo della sua eventuale irreperibilità. L'udienza, quindi, si è svolta invalidamente, perché non preceduta da regolare instaurazione del contradditorio; il provvedimento di revoca che ne è scaturito è conseguentemente viziato.Il ricorso, pertanto, va accolto, con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al giudice dell'esecuzione, che svolgerà nuovo giudizio attenendosi ai principi sopra richiamati. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trento. Così deciso in Roma,