CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 29848/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 18/11/2022, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 23 L. 110/1975, capo A2, 6 L 895/67, capo A3, e 73, comma 1 D.P.R. 309/1990. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge rilevando in relazione alla mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. con riferimento al reato di cui al capo A, reato di cui agli artt. 2, 4 e 7 L. 895/67, quanto alla detenzione e al porto abusivo in luogo pubblico della medesima arma oggetto del capo di imputazione A2. 3. In data 21 febbraio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc., Gen. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è inammissibile. Dalla lettura della sentenza impugnata, infatti, risulta che il reato di cui al capo Al è stato correttamente ritenuto assorbito nel reato di cui al capo A2. Ragione questa per la quale, come risulta anche dal dispositivo nel quale è specificato che il reato di cui al capo Al è assorbito in quello di cui al capo A2, per tale reato non è stata quantificata né applicata alcuna pena. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza redatta con motivazione semplificata. Roma 10/3/2023. [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] naco [OSCURATO:PERSONA]" ./ CO