Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:T:2021:459
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0253_INF
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 14 luglio 2021 – BG / Parlamento
(causa T‑253/19)
«Funzione pubblica – Assistenti parlamentari accreditati – Risoluzione del contratto – Cessazione del rapporto di fiducia – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Molestie psicologiche – [OSCURATO:PERSONA] di assistenza – Ritorsioni – Errori manifesti di valutazione – Responsabilità»
1.
Funzionari – Assistenti parlamentari accreditati – Licenziamento per motivi attinenti al rapporto di fiducia reciproca – Obbligo di motivazione – Potere discrezionale dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione – Portata
[Art. 296, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2; Statuto dei funzionari, art. 25, comma 2; Regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, c), 127 e 139, § 1]
(v. punti 44-50, 56, 64, 65)
2.
Funzionari – Assistenti parlamentari accreditati – Principi – Diritti della difesa – Portata – Obbligo di sentire l’interessato prima dell’adozione di una decisione di licenziamento per motivi attinenti al rapporto di reciproca fiducia – Onere della prova
[Regime applicabile agli altri agenti, art. 2, c)]
(v. punti 70, 71, 77)
3.
Ricorsi dei funzionari – Motivi di ricorso – Motivo relativo ad una violazione del diritto di essere ascoltato – Annullamento della decisione impugnata – Presupposti
(v. punti 87-90)
4.
Funzionari – Assistenti parlamentari accreditati – Licenziamento per motivi attinenti al rapporto di fiducia reciproca – Sindacato giurisdizionale – Limiti
[Regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, c), e 5 bis]
(v. punti 147, 148)
5.
Funzionari – Assistenti parlamentari accreditati – Licenziamento per motivi attinenti al rapporto di fiducia reciproca – Esistenza di presunte mancanze da parte del superiore gerarchico dell’interessato – Irrilevanza
[Regime applicabile agli altri agenti, art. 2, c)]
(v. punto 176)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del Parlamento del 18 maggio 2018 recante risoluzione del contratto di assistente parlamentare accreditato della ricorrente, e, dall’altro, al risarcimento del danno morale che ella asserisce di aver subito.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
BG è condannata alle spese.