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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24777/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2024 del TRIBUNALE di VERONA'dato avviso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] censura l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto e sulla determinazione della pena; Considerato che il motivo, a tacere della sua genericità, è inammissibile in quanto esula da quelli che possono essere proposti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. nel giudizio di legittimità avverso le sentenze di applicazione della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 marzo 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2024 del TRIBUNALE di VERONA'dato avviso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] censura l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto e sulla determinazione della pena; Considerato che il motivo, a tacere della sua genericità, è inammissibile in quanto esula da quelli che possono essere proposti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. nel giudizio di legittimità avverso le sentenze di applicazione della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo 202
Sentenza Cassazione n. 24777/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris