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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14268/2026

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lla Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentatoe difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente –- avverso il decreto n. 2622/2024 emesso dalla Corte d’Appello di Bolognain data 30/09/2024 e notificato il 2.10.2024;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], proponevaopposizione avverso il decreto n. 1545/2024 con il quale la Corte d’appellodi Bologna, in composizione monocratica, aveva rigettato il suo ricorsoNumero registro generale 25544/2024Numero sezionale 431/2026Numero di raccolta generale 14268/2026Data pubblicazione 14/05/2026diretto ad ottenere l’equo indennizzo per l’ingiusta durata di un processo didivisione ereditaria, nel corso del quale il Tribunale di Rimini avevapronunciato due sentenze non definitive (la seconda concernente unaquerela di falso), entrambe impugnate dinanzi, dapprima, alla Corted’appello di Bologna e, poi, alla Corte di cassazione, la quale ultima avevaaccolto il ricorso con rinvio alla detta corte territoriale, nel mentre che ilgiudice di primo grado aveva adottato la sentenza definitiva, appellata congiudizio sospeso in attesa della definizione di quello di legittimità avente adoggetto le due sentenze parziali.Il giudice del decreto impugnato aveva osservato che la ricorrente avevaagito per la irragionevole durata del processo limitatamente ai gradi diappello e di legittimità avverso le sentenze non definitive, che il processopresupposto si era sviluppato dal 16.2.2006 (proposizione appello) al23.8.2023 (pubblicazione dell’ordinanza della S.C.) e che l’istanza dovevaessere proposta solo nel momento in cui fosse stata adottata la decisionedefinitiva.2.

La Corte d’appello di Bologna, in composizione collegiale, accoglieval’opposizione, ingiungendo al Ministero della Giustizia di pagare senzadilazione, in favore della Piccioni, la somma di euro 3.150,00, oltre interessilegali.

Deduceva a tal fine che era consentita la presentazione delladomanda di equa riparazione anche in pendenza del procedimentopresupposto, che l’opponente agiva esclusivamente iure hereditatis (e noniure proprio), non essendosi mai costituita nel processo presupposto qualeerede di [OSCURATO:PERSONA] successivamente al decesso di quest’ultimo, chepertanto la durata del detto processo andava dal 7.2.2002 (data dicostituzione in giudizio del de cuius nel giudizio di primo grado) al 4.10.2019(data del decesso del de cuius) e, quindi, pari a 17 anni e oltre 6 mesi(arrotondati a 18 per eccesso), sicchè, essendo il termine di ragionevoledurata del processo (svoltosi in tre gradi) pari complessivamente a sei anni,lo stesso era stato superato di 12 anni, a fronte dei quali andavariconosciuto alla ricorrente l’importo di euro 400,00 per ciascuno dei primitre anni di ritardo, quello di euro 500,00 per ciascuno dei successivi tre anniNumero registro generale 25544/2024Numero sezionale 431/2026Numero di raccolta generale 14268/2026Data pubblicazione 14/05/2026e l’importo di euro 600,00 per ciascuno degli ulteriori sei anni.3.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] di quattro motivi, illustrati da memoria.

Il Ministero della Giustizia haresistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la errata applicazione dell’art. 2l. n. 89/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per nonaverle la corte territoriale riconosciuto l’indennizzo iure proprio per ilgiudizio di cassazione, per il periodo successivo alla morte del maritoavvenuta il 4.10.2019, pendente al momento del decesso, senzaconsiderare che la morte di una delle parti nel corso del giudizio dilegittimità non consente agli eredi l’ingresso nel processo.1.1.

Il motivo è infondato.A partire dal 2009 si è consolidato, all’interno di questa Sezione,l’orientamento secondo cui, in tema di equa riparazione per irragionevoledurata del processo, qualora la parte sia deceduta prima della conclusionedel processo presupposto, l’erede ha diritto al riconoscimentodell’indennizzo iure proprio soltanto per il periodo successivo alla suacostituzione in giudizio: infatti, non è possibile equiparare la posizione dellostesso al contumace, atteso che l’ineliminabile presupposto per lalegittimazione all’indennizzo è la durata irragionevole del giudizio, incidentesoltanto su chi è chiamato ad assumere, al suo interno, la qualità di parte(Cass., Sez. 6 - 2, Sentenza n. 3001 del 03/02/2017).

Invero, lacostituzione - come confermato dalla CEDU, con sentenza del 18 giugno2013, "Fazio ed altri c.

Italia" - è condizione essenziale per far valere lasofferenza morale da ingiustificata durata del processo (Cass., Sez. 2,Sentenza n. 4003 del 19/02/2014).

Non assume, infatti, alcun rilievo, a talfine, la continuità della sua posizione processuale rispetto a quella del dantecausa, prevista dall'art. 110 c.p.c., in quanto il sistema sanzionatoriodelineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla legge n. 89 del2001 non si fonda sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico delloNumero registro generale 25544/2024Numero sezionale 431/2026Numero di raccolta generale 14268/2026Data pubblicazione 14/05/2026Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chidal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, medianteindennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito, il qualepresuppone la conoscenza del processo e l'interesse alla sua rapidaconclusione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23416 del 04/11/2009; conf.

Cass.,Sez. 1, Sentenza n. 13803 del 23/06/2011).In definitiva, in tema di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo2001 n. 89, qualora la parte costituita sia deceduta anteriormente aldecorso del termine di ragionevole durata del processo presupposto, l'eredeha diritto al riconoscimento dell'indennizzo iure proprio dovuto alsuperamento del predetto termine, soltanto a decorrere dalla suacostituzione in giudizio; ne consegue che qualora l'erede agisca sia iurehaereditatis che iure proprio, non può assumersi come riferimentotemporale di determinazione del danno l'intera durata del procedimento,ma è necessario procedere ad una ricostruzione analitica delle diversefrazioni temporali al fine di valutarne separatamente la ragionevole durata,senza, tuttavia, escludere la possibilità di un cumulo tra il danno moralesofferto dal dante causa e quello personalmente patito dagli eredi nelfrattempo intervenuti nel processo, non ravvisandosi incompatibilità tra ilpregiudizio patito iure proprio e quello che lo stesso soggetto può far valerepro quota e iure successionis, ove già entrato a far parte del patrimonio delproprio dante causa (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 21646 del 19/10/2011).È vero che nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolarestruttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabilel'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte diuna delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, nonassume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l'ingresso nelprocesso (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 1757 del 29/01/2016).

In particolare,la sopravvenienza, nel corso del procedimento di legittimità, della mortedella parte (nella specie, ricorrente), non determina interruzione, né abilitagli eredi ad intervenire, in quanto il procedimento stesso, una voltainstaurato con la notificazione ed il deposito del ricorso, prosegue perNumero registro generale 25544/2024Numero sezionale 431/2026Numero di raccolta generale 14268/2026Data pubblicazione 14/05/2026impulso d'ufficio (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 6311 del 22/06/1990; conf.Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8377 del 09/07/1992 e Cass., Sez. 3, Sentenzan. 10237 del 04/08/2000).

Ma è altrettanto vero che nel giudizio dilegittimità, pur essendo ininfluente la sopravvenuta morte della parte,coloro che intendano prendervi parte, in proprio nome e nella qualità dieredi, possono farlo con atto di intervento o con ricorso, ma mai concomparsa di costituzione (nel qual caso la costituzione in qualità di eredinel giudizio di cassazione a mezzo di deposito di comparsa di costituzioneè nulla e inidonea a far assumere a questi la qualità di parte), non previstaper siffatto procedimento, e previo rilascio di apposita procura notarile,stante la perdurante valenza del mandato rilasciato dall'originario ricorrente(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4233 del 23/02/2007; conf.

Cass., Sez. 2,Sentenza n. 21836 del 25/10/2010).2.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 727,757 e 760 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per nonaverle la corte di merito liquidato l’indennizzo in suo favore “nei limiti dellaquota ereditaria di ½”, violando così il principio per cui i crediti ereditari nonsi dividono automaticamente e il singolo erede può agire per l’intero creditoereditario.2.1.

Il motivo è fondato.Premesso che incontestabilmente (e, comunque, la circostanza risulta exactis) [OSCURATO:PERSONA] è l’unica erede del defunto marito PiccioniCesare, erroneamente la corte di merito ha dimezzato l’indennizzoriconosciuto sulla base di un presunto “limite della quota ereditaria di ½”.Invero, i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono trai coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entranoa far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizioneautomatica dell'art. 752 c.c. prevista solo per i debiti, mentre la diversadisciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendoche le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti,presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dalsuccessivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano statiNumero registro generale 25544/2024Numero sezionale 431/2026Numero di raccolta generale 14268/2026Data pubblicazione 14/05/2026assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'aperturadella successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è,inoltre, confermata dall'art. 760, che, escludendo la garanzia per insolvenzadel debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamentepresuppone che i crediti siano inclusi nella comunione; né, in contrario, puòargomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo ilprimo la diversa ipotesi del credito solidale tra il de cuius ed altri soggetti eil secondo la divisibilità del credito in generale.

Conseguentemente,ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmenteper far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale allaquota ereditaria (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007; conf.Cass., Sez. 6 - 1, Sentenza n. 995 del 24/01/2012, proprio in tema di equariparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, Cass., Sez. 3,Sentenza n. 15894 del 11/07/2014, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10585 del18/04/2024).Pertanto, va ribadito il principio (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14858 del11/05/2022) secondo cui l'equo indennizzo liquidato iure hereditatis variconosciuto per intero all'erede istante, e non pro-quota, in osservanza delprincipio secondo cui i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non siripartiscono tra i coeredi in modo automatico, in ragione delle rispettivequote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regoladella ripartizione automatica dell'art. 757 c.c. prevista solo per i debiti.3.

Con il terzo motivo la ricorrente si duole, in via subordinata rispetto alsecondo, della violazione dell’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c., per aver la corte d’appello negato la suatitolarità piena ed esclusiva del credito ereditario sulla base diun’affermazione svolta d’ufficio in assenza di qualsiasi rilievo di parte, senzainstaurare previamente alcun contraddittorio.3.1.

Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del secondo.4.

Con il quarto motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 116 e132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4) e 5), c.p.c., peraver la corte territoriale reso una motivazione apparente nella parte in cuiNumero registro generale 25544/2024Numero sezionale 431/2026Numero di raccolta generale 14268/2026Data pubblicazione 14/05/2026ha omesso di indicare le ragioni sottese alla scelta del moltiplicatore annuoindicato nella misura del minimo legale, omettendo di esaminare fattidecisivi, quali l’esito vittorioso della lite e gli ingenti danni, patrimoniali enon, causati dalla lunghezza della vertenza.4.1.

Il motivo è infondato.In proposito il Collegio intende dare continuità ai seguenti principi di diritto:«In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevoledurata del processo, il giudice deve fare riferimento, da un lato, ai valoriminimi e massimi indicati dall'art. 2-bis comma 1 della legge n. 89 del 2001- nel testo novellato dalla legge n. 208 del 2015, applicabile rationetemporis ai ricorsi depositati a decorrere dal 1 gennaio 2016 -, e dall'altroai parametri elencati al comma 2 del medesimo art. 2-bis, tra i quali rientraanche l'apprezzamento dell'esito del giudizio nel cui ambito il ritardo si èmaturato, […].

È precluso alla Corte di cassazione sindacare la concretadeterminazione del quantum dell'indennizzo operata dal giudice di merito,trattandosi di valutazione di fatto, ovvero l'applicazione della riduzione dicui al richiamato art. 2-bis comma 1-ter, in quanto esplicazione di poterediscrezionale il cui esercizio è rimesso al predetto giudice di merito» (Sez.2, Ord. n. 14521 del 2019); «In tema di equa riparazione, l'art. 2 bis dellaI. n. 89 del 2001 (anche nella formulazione, applicabile ratione temporis,derivante dalle modifiche introdotte dalla

I. n. 208 del 2015), relativo allamisura ed ai criteri di determinazione dell'indennizzo per l'irragionevoledurata del processo, rimette al prudente apprezzamento del giudice dimerito - sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall'art.360, n. 5, c.p.c. - la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimoed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione delprocesso presupposto, orientando il quantum della liquidazione equitativasulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel comma 2dell'art. 2 bis citato, che appaiano maggiormente significativi nel casospecifico» (Sez. 6-2, Ord. n. 3157 del 2019).La Corte d'Appello, sebbene abbia fornito sul punto una motivazione scarna(“tenuto conto della natura della causa e delle ragioni dell’azione costituenteNumero registro generale 25544/2024Numero sezionale 431/2026Numero di raccolta generale 14268/2026Data pubblicazione 14/05/2026processo presupposto”), partendo dalla misura minima di euro 400,00 peri primi tre anni, ha maggiorato la stessa del 25% per ciascuno dei successivitre anni (portandolo ad euro 500,00) e l’ha ulteriormente aumentata di unaltro 25% (portandolo ad euro 600,00) per ciascuno dei successivi sei annidi ritardo.

In tal guisa operando, ha di fatto accolto la richiesta dellaricorrente di incremento dell’indennizzo del 20% per gli anni successivi alterzo e del 40% per quelli successivi al settimo ex art. 2-bis l. n. 89/2001(cfr. pag. 16 del ricorso).Quanto alla maggiorazione del 20% di cui all’art. 2-bis, comma 1-quater.L. n. 89/2001, prevista per il caso in cui la riunione di due processi siadisposta su istanza di parte, la stessa si rivela discrezionale (“può essereincrementata”) e, come tale, il suo mancato riconoscimento non èsuscettibile di essere censurato nella presente sede di legittimità.3.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento delsecondo motivo, il decreto impugnato va cassato e, non essendo necessariulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito nelsenso di riconoscere, in favore di [OSCURATO:PERSONA], l’importocomplessivo di euro 6.300,00 (in luogo di quello di euro 3.150,00) a titolodi equa riparazione, oltre interessi legali.Sussistono giusti motivi, rappresentati dall’esito complessivo, percompensare nella misura della metà le spese del presente giudizio, ponendola restante metà, liquidata come in dispositivo, a carico del Ministerosoccombente, laddove vanno confermate quelle già liquidate in sede diappello.In base all’art. 10, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, «Non èsoggetto al contributo unificato (…) il processo di cui all’articolo 3 della legge24 marzo 2001, n. 89».

P.Q.Maccoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo e il quarto, dichiaraassorbito il terzo; cassa il decreto impugnato con riferimento al motivoaccolto e, decidendo nel merito, liquida, in favore di Piccioni FarinaGabriella, l’importo complessivo di euro 6.300,00 (in luogo di quello di euroNumero registro generale 25544/2024Numero sezionale 431/2026Numero di raccolta generale 14268/2026Data pubblicazione 14/05/20263.150,00) a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali con ladecorrenza già stabilita nel decreto impugnato;condanna il Ministero resistente al rimborso della metà delle spese di lite infavore della ricorrente, che si liquidano, per l’intero, in € 1.500,00 percompensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del15%, Iva e Cap; dichiara compensata l’altra metà delle spese stesse,confermando la liquidazione delle spese operata per la fase d’appello.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 24.2.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentatoe difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente –- avverso il decreto n. 2622/2024 emesso dalla Corte d’Appello di Bolognain data 30/09/2024 e notificato il 2.10.2024;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], proponevaopposizione avverso il decreto n. 1545/2024 con il quale la Corte d’appellodi Bologna, in composizione monocratica, aveva rigettato il suo ricorsoNumero registro generale 25544/2024Numero sezionale 431/2026Numero di raccolta generale 14268/2026Data pubblicazione 14/05/2026diretto ad ottenere l’equo indennizzo per l’ingiusta durata di un processo didivisione ereditaria, nel corso del quale il Tribunale di Rimini avevapronunciato due sentenze non definitive (la seconda concernente unaquerela di falso), entrambe impugnate dinanzi, dapprima, alla Corted’appello di Bologna e, poi, alla Corte di cassazione, la quale ultima avevaaccolto il ricorso con rinvio alla detta corte territoriale, nel mentre che ilgiudice di primo grado aveva adottato la sentenza definitiva, appellata congiudizio sospeso in attesa della definizione di quello di legittimità avente adoggetto le due sentenze parziali.Il giudice del decreto impugnato aveva osservato che la ricorrente avevaagito per la irragionevole durata del processo limitatamente ai gradi diappello e di legittimità avverso le sentenze non definitive, che il processopresupposto si era sviluppato dal 16.2.2006 (proposizione appello) al23.8.2023 (pubblicazione dell’ordinanza della S.C.) e che l’istanza dovevaessere proposta solo nel momento in cui fosse stata adottata la decisionedefinitiva.2. La Corte d’appello di Bologna, in composizione collegiale, accoglieval’opposizione, ingiungendo al Ministero della Giustizia di pagare senzadilazione, in favore della Piccioni, la somma di euro 3.150,00, oltre interessilegali. Deduceva a tal fine che era consentita la presentazione delladomanda di equa riparazione anche in pendenza del procedimentopresupposto, che l’opponente agiva esclusivamente iure hereditatis (e noniure proprio), non essendosi mai costituita nel processo presupposto qualeerede di [OSCURATO:PERSONA] successivamente al decesso di quest’ultimo, chepertanto la durata del detto processo andava dal 7.2.2002 (data dicostituzione in giudizio del de cuius nel giudizio di primo grado) al 4.10.2019(data del decesso del de cuius) e, quindi, pari a 17 anni e oltre 6 mesi(arrotondati a 18 per eccesso), sicchè, essendo il termine di ragionevoledurata del processo (svoltosi in tre gradi) pari complessivamente a sei anni,lo stesso era stato superato di 12 anni, a fronte dei quali andavariconosciuto alla ricorrente l’importo di euro 400,00 per ciascuno dei primitre anni di ritardo, quello di euro 500,00 per ciascuno dei successivi tre anniNumero registro generale 25544/2024Numero sezionale 431/2026Numero di raccolta generale 14268/2026Data pubblicazione 14/05/2026e l’importo di euro 600,00 per ciascuno degli ulteriori sei anni.3. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] di quattro motivi, illustrati da memoria. Il Ministero della Giustizia haresistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la errata applicazione dell’art. 2l. n. 89/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per nonaverle la corte territoriale riconosciuto l’indennizzo iure proprio per ilgiudizio di cassazione, per il periodo successivo alla morte del maritoavvenuta il 4.10.2019, pendente al momento del decesso, senzaconsiderare che la morte di una delle parti nel corso del giudizio dilegittimità non consente agli eredi l’ingresso nel processo.1.1. Il motivo è infondato.A partire dal 2009 si è consolidato, all’interno di questa Sezione,l’orientamento secondo cui, in tema di equa riparazione per irragionevoledurata del processo, qualora la parte sia deceduta prima della conclusionedel processo presupposto, l’erede ha diritto al riconoscimentodell’indennizzo iure proprio soltanto per il periodo successivo alla suacostituzione in giudizio: infatti, non è possibile equiparare la posizione dellostesso al contumace, atteso che l’ineliminabile presupposto per lalegittimazione all’indennizzo è la durata irragionevole del giudizio, incidentesoltanto su chi è chiamato ad assumere, al suo interno, la qualità di parte(Cass., Sez. 6 - 2, Sentenza n. 3001 del 03/02/2017). Invero, lacostituzione - come confermato dalla CEDU, con sentenza del 18 giugno2013, "Fazio ed altri c. Italia" - è condizione essenziale per far valere lasofferenza morale da ingiustificata durata del processo (Cass., Sez. 2,Sentenza n. 4003 del 19/02/2014). Non assume, infatti, alcun rilievo, a talfine, la continuità della sua posizione processuale rispetto a quella del dantecausa, prevista dall'art. 110 c.p.c., in quanto il sistema sanzionatoriodelineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla legge n. 89 del2001 non si fonda sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico delloNumero registro generale 25544/2024Numero sezionale 431/2026Numero di raccolta generale 14268/2026Data pubblicazione 14/05/2026Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chidal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, medianteindennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito, il qualepresuppone la conoscenza del processo e l'interesse alla sua rapidaconclusione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23416 del 04/11/2009; conf. Cass.,Sez. 1, Sentenza n. 13803 del 23/06/2011).In definitiva, in tema di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo2001 n. 89, qualora la parte costituita sia deceduta anteriormente aldecorso del termine di ragionevole durata del processo presupposto, l'eredeha diritto al riconoscimento dell'indennizzo iure proprio dovuto alsuperamento del predetto termine, soltanto a decorrere dalla suacostituzione in giudizio; ne consegue che qualora l'erede agisca sia iurehaereditatis che iure proprio, non può assumersi come riferimentotemporale di determinazione del danno l'intera durata del procedimento,ma è necessario procedere ad una ricostruzione analitica delle diversefrazioni temporali al fine di valutarne separatamente la ragionevole durata,senza, tuttavia, escludere la possibilità di un cumulo tra il danno moralesofferto dal dante causa e quello personalmente patito dagli eredi nelfrattempo intervenuti nel processo, non ravvisandosi incompatibilità tra ilpregiudizio patito iure proprio e quello che lo stesso soggetto può far valerepro quota e iure successionis, ove già entrato a far parte del patrimonio delproprio dante causa (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 21646 del 19/10/2011).È vero che nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolarestruttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabilel'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte diuna delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, nonassume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l'ingresso nelprocesso (Cass., Sez. L, Sentenza n. 1757 del 29/01/2016). In particolare,la sopravvenienza, nel corso del procedimento di legittimità, della mortedella parte (nella specie, ricorrente), non determina interruzione, né abilitagli eredi ad intervenire, in quanto il procedimento stesso, una voltainstaurato con la notificazione ed il deposito del ricorso, prosegue perNumero registro generale 25544/2024Numero sezionale 431/2026Numero di raccolta generale 14268/2026Data pubblicazione 14/05/2026impulso d'ufficio (Cass., Sez. U, Sentenza n. 6311 del 22/06/1990; conf.Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8377 del 09/07/1992 e Cass., Sez. 3, Sentenzan. 10237 del 04/08/2000). Ma è altrettanto vero che nel giudizio dilegittimità, pur essendo ininfluente la sopravvenuta morte della parte,coloro che intendano prendervi parte, in proprio nome e nella qualità dieredi, possono farlo con atto di intervento o con ricorso, ma mai concomparsa di costituzione (nel qual caso la costituzione in qualità di eredinel giudizio di cassazione a mezzo di deposito di comparsa di costituzioneè nulla e inidonea a far assumere a questi la qualità di parte), non previstaper siffatto procedimento, e previo rilascio di apposita procura notarile,stante la perdurante valenza del mandato rilasciato dall'originario ricorrente(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4233 del 23/02/2007; conf. Cass., Sez. 2,Sentenza n. 21836 del 25/10/2010).2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 727,757 e 760 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per nonaverle la corte di merito liquidato l’indennizzo in suo favore “nei limiti dellaquota ereditaria di ½”, violando così il principio per cui i crediti ereditari nonsi dividono automaticamente e il singolo erede può agire per l’intero creditoereditario.2.1. Il motivo è fondato.Premesso che incontestabilmente (e, comunque, la circostanza risulta exactis) [OSCURATO:PERSONA] è l’unica erede del defunto marito PiccioniCesare, erroneamente la corte di merito ha dimezzato l’indennizzoriconosciuto sulla base di un presunto “limite della quota ereditaria di ½”.Invero, i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono trai coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entranoa far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizioneautomatica dell'art. 752 c.c. prevista solo per i debiti, mentre la diversadisciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendoche le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti,presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dalsuccessivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano statiNumero registro generale 25544/2024Numero sezionale 431/2026Numero di raccolta generale 14268/2026Data pubblicazione 14/05/2026assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'aperturadella successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è,inoltre, confermata dall'art. 760, che, escludendo la garanzia per insolvenzadel debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamentepresuppone che i crediti siano inclusi nella comunione; né, in contrario, puòargomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo ilprimo la diversa ipotesi del credito solidale tra il de cuius ed altri soggetti eil secondo la divisibilità del credito in generale. Conseguentemente,ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmenteper far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale allaquota ereditaria (Cass., Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007; conf.Cass., Sez. 6 - 1, Sentenza n. 995 del 24/01/2012, proprio in tema di equariparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, Cass., Sez. 3,Sentenza n. 15894 del 11/07/2014, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10585 del18/04/2024).Pertanto, va ribadito il principio (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14858 del11/05/2022) secondo cui l'equo indennizzo liquidato iure hereditatis variconosciuto per intero all'erede istante, e non pro-quota, in osservanza delprincipio secondo cui i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non siripartiscono tra i coeredi in modo automatico, in ragione delle rispettivequote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regoladella ripartizione automatica dell'art. 757 c.c. prevista solo per i debiti.3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole, in via subordinata rispetto alsecondo, della violazione dell’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c., per aver la corte d’appello negato la suatitolarità piena ed esclusiva del credito ereditario sulla base diun’affermazione svolta d’ufficio in assenza di qualsiasi rilievo di parte, senzainstaurare previamente alcun contraddittorio.3.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del secondo.4. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 116 e132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4) e 5), c.p.c., peraver la corte territoriale reso una motivazione apparente nella parte in cuiNumero registro generale 25544/2024Numero sezionale 431/2026Numero di raccolta generale 14268/2026Data pubblicazione 14/05/2026ha omesso di indicare le ragioni sottese alla scelta del moltiplicatore annuoindicato nella misura del minimo legale, omettendo di esaminare fattidecisivi, quali l’esito vittorioso della lite e gli ingenti danni, patrimoniali enon, causati dalla lunghezza della vertenza.4.1. Il motivo è infondato.In proposito il Collegio intende dare continuità ai seguenti principi di diritto:«In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevoledurata del processo, il giudice deve fare riferimento, da un lato, ai valoriminimi e massimi indicati dall'art. 2-bis comma 1 della legge n. 89 del 2001- nel testo novellato dalla legge n. 208 del 2015, applicabile rationetemporis ai ricorsi depositati a decorrere dal 1 gennaio 2016 -, e dall'altroai parametri elencati al comma 2 del medesimo art. 2-bis, tra i quali rientraanche l'apprezzamento dell'esito del giudizio nel cui ambito il ritardo si èmaturato, […]. È precluso alla Corte di cassazione sindacare la concretadeterminazione del quantum dell'indennizzo operata dal giudice di merito,trattandosi di valutazione di fatto, ovvero l'applicazione della riduzione dicui al richiamato art. 2-bis comma 1-ter, in quanto esplicazione di poterediscrezionale il cui esercizio è rimesso al predetto giudice di merito» (Sez.2, Ord. n. 14521 del 2019); «In tema di equa riparazione, l'art. 2 bis dellaI. n. 89 del 2001 (anche nella formulazione, applicabile ratione temporis,derivante dalle modifiche introdotte dalla I. n. 208 del 2015), relativo allamisura ed ai criteri di determinazione dell'indennizzo per l'irragionevoledurata del processo, rimette al prudente apprezzamento del giudice dimerito - sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall'art.360, n. 5, c.p.c. - la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimoed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione delprocesso presupposto, orientando il quantum della liquidazione equitativasulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel comma 2dell'art. 2 bis citato, che appaiano maggiormente significativi nel casospecifico» (Sez. 6-2, Ord. n. 3157 del 2019).La Corte d'Appello, sebbene abbia fornito sul punto una motivazione scarna(“tenuto conto della natura della causa e delle ragioni dell’azione costituenteNumero registro generale 25544/2024Numero sezionale 431/2026Numero di raccolta generale 14268/2026Data pubblicazione 14/05/2026processo presupposto”), partendo dalla misura minima di euro 400,00 peri primi tre anni, ha maggiorato la stessa del 25% per ciascuno dei successivitre anni (portandolo ad euro 500,00) e l’ha ulteriormente aumentata di unaltro 25% (portandolo ad euro 600,00) per ciascuno dei successivi sei annidi ritardo. In tal guisa operando, ha di fatto accolto la richiesta dellaricorrente di incremento dell’indennizzo del 20% per gli anni successivi alterzo e del 40% per quelli successivi al settimo ex art. 2-bis l. n. 89/2001(cfr. pag. 16 del ricorso).Quanto alla maggiorazione del 20% di cui all’art. 2-bis, comma 1-quater.L. n. 89/2001, prevista per il caso in cui la riunione di due processi siadisposta su istanza di parte, la stessa si rivela discrezionale (“può essereincrementata”) e, come tale, il suo mancato riconoscimento non èsuscettibile di essere censurato nella presente sede di legittimità.3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento delsecondo motivo, il decreto impugnato va cassato e, non essendo necessariulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito nelsenso di riconoscere, in favore di [OSCURATO:PERSONA], l’importocomplessivo di euro 6.300,00 (in luogo di quello di euro 3.150,00) a titolodi equa riparazione, oltre interessi legali.Sussistono giusti motivi, rappresentati dall’esito complessivo, percompensare nella misura della metà le spese del presente giudizio, ponendola restante metà, liquidata come in dispositivo, a carico del Ministerosoccombente, laddove vanno confermate quelle già liquidate in sede diappello.In base all’art. 10, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, «Non èsoggetto al contributo unificato (…) il processo di cui all’articolo 3 della legge24 marzo 2001, n. 89». P.Q.Maccoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo e il quarto, dichiaraassorbito il terzo; cassa il decreto impugnato con riferimento al motivoaccolto e, decidendo nel merito, liquida, in favore di Piccioni FarinaGabriella, l’importo complessivo di euro 6.300,00 (in luogo di quello di euroNumero registro generale 25544/2024Numero sezionale 431/2026Numero di raccolta generale 14268/2026Data pubblicazione 14/05/20263.150,00) a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali con ladecorrenza già stabilita nel decreto impugnato;condanna il Ministero resistente al rimborso della metà delle spese di lite infavore della ricorrente, che si liquidano, per l’intero, in € 1.500,00 percompensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del15%, Iva e Cap; dichiara compensata l’altra metà delle spese stesse,confermando la liquidazione delle spese operata per la fase d’appello.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 24.2.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
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