CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 novembre 2023
Cassazione n. 09326/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso. Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 20 luglio 2023 del Tribunale di Salerno che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 14 marzo 2023 del Giudice per le indagìni preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania che, nell'ambito del procedimento penale iscritto a suo carico per il reato, tra gli altri, di cui agli artt. 110, 81, cpv., 483 cod. pen., in relazione all'art. 76, comma 1, d.P.R. n. 445 del 2000, 10- quater, d.igs. n. 74 del 2000, rubricato ai capi 3, 97, 117, 171, 237 e 249 della contestazione provvisoria ha ordinato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente del profitto, decreto in esecuzione del quale sono stati sequestrati temo mobili ed immobili nella sua disponibilità per un valore di euro 120.465,11. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 321, comma 2, e 125, comma 3, cod. proc. pen., osservando che il decreto del giudice per le indagini preliminari era totalmente privo di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora e che il tribunale del riesame non avrebbe potuto integrare tale carenza con motivazione, oltremodo apparente ed apodittica. 1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 321, comma 2, e 125, comma 3, cod. proc. pen. sotto il profilo della omessa motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti. 1.3.Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 321, comma 2, e 125, comma 3, cod. proc. pen. sotto il profilo della insussistenza del presupposti per procedere al sequestro del profitto in forma equivalente. 2.Con memoria depositata il 01/11/2023, il difensore del ricorrente ha replicato alla richiesta del PG di rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2.E' fondato e assorbente il primo motivo. 2.1.Secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del `periculum in mora', da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero dì quelli confiscabili ex lege (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01). 2.2.Stabilito, pertanto, l'obbligo del giudice di motivare sulla sussistenza del "periculum" anche in caso di sequestro preventivo di cosa confiscabile, le Sezioni Unite affermano che tale motivazione non potrà che riguardare il pericolo di dispersione del bene prima della definizione del giudizio, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire impraticabile. Non rileva, di conseguenza, la natura (obbligatoria o facoltativa) della confisca, né la funzione concretamente assolta dalla stessa (misura di sicurezza, sanzione, misura amministrativa). La natura "obbligatoria" della confisca non rende "obbligatorio" anche il sequestro ad essa funzionale, perché, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., norma generale e onnicomprensiva, il giudice "può", e quindi non "deve", adottare la misura cautelare. Sicché, affermare che la motivazione del provvedimento di sequestro di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., dovrebbe sempre risolversi nel dare atto della confiscabilità della cosa perché già tale caratteristica sarebbe indice di pericolosità oggettiva del bene, significa, da un lato, e in correlazione con la natura "proteiforme" della confisca, trascurare la diversità sostanziale delle ipotesi per le quali il legislatore ha previsto la confisca di beni, peraltro non sempre incentrata sulla pericolosità del bene quanto, piuttosto, in numerosi casi, espressiva, semplicemente, di intento sanzionatorio (come è, ad esempio, nei casi di confisca "per equivalente"), dall'altro, pervenire ad una non consentita sovrapposizione della misura cautelare, da una parte, e di quella definitiva, dall'altra. Il giudice, dunque, dovrà sempre indicare le ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato, anche in caso di sequestro preventivo di cosa soggetta a confisca obbligatoria. 2.3.E' il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dover fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del "periculum", le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio.2.4.Questo spiega perché, invece, con riguardo alle cose "la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione costituisca reato" (art. 240, co. 2, n. 2, c.p.), è sufficiente dare, semplicemente, conto, della confiscabilità del bene: difetta, in questi casi, il presupposto della sentenza di condanna o di applicazione della pena. Ne consegue che l'esigenza anticipatoria verrà a ridursi alla sola attestazione della ricomprensione dell'oggetto tra quelli, appunto, di natura "illecita", giacché già solo tale requisito finisce, con ogni evidenza, per esaurire la dimensione "cautelare" connessa alla misura finale. Tale conclusione - ricordano le Sezioni Unite - è in linea con quanto affermato da Cass. pen. sez. U, 30/05/2019, n. 40847, Bellucci, che, intervenuta a risolvere il contrasto insorto sull'ambito di applicabilità dell'art. 324, comma 7, c.p.p., ha affermato che «solo la confisca delle cose oggettivamente criminose prescinde ... dalla sentenza di condanna e può trovare applicazione anche nel caso di estinzione del reato», aggiungendo che, con il divieto di restituzione di cui all'art. 324, co. 7, c.p.p., l'ambito e gli effetti del riesame vengono «a concentrarsi sull'accertamento dell'illiceità intrinseca del bene in sequestro, mentre diviene irrilevante la verifica della motivazione del sequestro o della convalida», ben diversa essendo «la situazione negli altri casi di confisca obbligatoria, nei quali la con fiscabilità del bene dipende pur sempre dall'accertamento dell'esistenza di un'attività vietata» sicché «postulare 11 divieto di restituzione per un bene la cui detenzione o il cui uso non presenta profili di illíceltà ha l'effetto di privare di rilevanza lo stesso giudizio di riesame, il che si pone in una logica antitetica rispetto a quella che ha spinto le Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 5876 del 28/0.1/2004, Bevi/acqua, Rv.226713) ad affermare la necessità che il sequestro, anche se probatorio, sia sempre supportato da adeguata motivazione circa le finalità del vincolo (orientamento più di recente ribadito da Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv.273548)». 2.5.Di conseguenza, non si sottrae all'onere motivazionale sul "periculum" nemmeno il sequestro preventivo del prezzo del reato che può essere confiscato solo in caso di condanna o comunque all'esito di un pieno accertamento, nel merito, della responsabilità dell'imputato, anche in caso di prescrizione del reato. 2.6.Appare, inoltre, evidente che, a prescindere dallo specifico caso che aveva originato la rimessione della questione alle Sezioni Unite (il sequestro preventivo di alcuni beni immobili, costituenti profitto dei reati di abusiva raccolta del risparmio e truffa, che il tribunale del riesame aveva confermato ritenendo sufficiente, ai fini del secondo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., la loro astratta confiscabilità ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen.), il principio di diritto dalle stesse affermato abbia una valenza "trasversale", dichiaratamente applicabile a tutti i casi di confisca obbligatoria, qualunque sìa la natura della confisca in vista della quale viene disposto il sequestro (misura di sicurezza, sanzione, misura di prevenzione). 2.7.Di conseguenza, la natura obbligatoria della confisca, diretta o per equivalente, di cui all'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, non esime il giudice della cautela dall'obbligo di dare conto delle ragioni della anticipata apprensione dei beni: la natura obbligatoria è predicato della confisca (pronunciata all'esito di sentenza di condanna), non del sequestro che la precede (in assenza di specifiche indicazioni di segno contrario; arg. ex art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen.). 4.Nel caso di specie, il GIP, aderendo all'orientamento disatteso dalle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, aveva evidentemente rìtenuto, quanto al periculum, che non fosse necessario verificare la sussistenza in considerazione, all'evidenza, della natura obbligatoria della confisca. 4.1.11 Tribunale ha integrato la motivazione sul periculum nei termini contestati con il terzo motivo. 4.2.11 ricorrente se ne duole, ritenendo questa operazione preclusa in sede di riesame. 4.3.11 rilievo è fondato. 4.4.Secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera nelle sole ipotesi di motivazione mancante sotto il profilo grafico, apparente o inesistente per inadeguatezza normativa, quale, per esempio, quella in cui il primo giudice si sia limitato ad una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell'indagato, in assenza di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti (Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Pohl, Rv. 271925 - 01; Sez. 2, n. 46136 del 28/10/2015, Campanella, Rv. 265212 - 01; Sez. 5, n. 3581 del 15/10/2015, Carpentieri, Rv. 266050 - 01; Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, Grosso, Rv. 265365 - 01). 4.5.E' stato altresì precisato che la previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza non ha carattere innovativo, né mira ad introdurre un mero formalismo, essendo essa espressione del principio generale per cui l'esercizio di un autonomo potere comporta il dovere di esplicitare le ragioni che giustificano la decisione ed emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante (Sez. 1, n. 8323 del 15/12/2015, dep. 2016, Cosentino, Rv. 265951 - 01; Sez. 6, n. 47233 del 29/10/2015, Moffa, Rv. 265337 - 01; Sez. 6, n. 45934 del 22/10/2015, Perricciolo, Rv. 265068 - 01; Sez. 6, n. 40978 del 15/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv.264657 - 01; nel senso che, in sede di riesame avverso misure cautelari reali, il tribunale non può integrare motivazioni assentì, essendo necessario che il provvedimento genetico di applicazione della misura o di convalida della stessa presenti una motivazione che, anche eventualmente attraverso la tecnica della redazione "per relationem", dia conto degli elementi posti a fondamento del vincolo e di quelli a discarico rappresentati dalla difesa, al fine dì consentire l'esercizio della funzione di controllo a cui il tribunale del riesame è deputato, nel rispetto dei parametri identificati dal combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen., Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019, dep. 2020, Esposito, Rv. 278509 - 01). 4.6.Peraltro, nell'affermare la applicabilità anche alle misure cautelari reali del nono comma dell'art. 309 cod. proc. pen. (come modificato dalla novella del 2015), Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789 - 01, aveva comunque sostenuto, in motivazione, l'esistenza di «eccezioni a tale regola, riguardanti le ipotesi di sequestro che prescindono dalla motivazione sulle dette esigenze»; tra queste le «forme di sequestro finalizzate alla confisca obbligatoria come il sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen.». 4.7.[OSCURATO:PERSONA]. U, Ellade, cit., pur non prendendo esplicitamente e direttamente posizione sull'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., hanno di fatto imposto l'obbligo della motivazione anche sulle esigenze dei sequestri cautelari finalizzati alla confisca obbligatoria. 4.8.Alla luce delle considerazioni che precedono, la mancanza assoluta di motivazione deve essere intesa in senso grafico, non potendosi considerare "mancante" (o apparente) la motivazione esistente ma giuridicamente errata (nel senso che è legittima l'ordinanza con cui il tribunale, facendo uso dei propri poteri integrativi, ponga rimedio all'errore di diritto del giudice per le indagini preliminari che, nel decreto dì sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, abbia omesso, ritenendola non dovuta, la motivazione in punto di "periculum in mora" con provvedimento adottato prima della pronuncia delle Sez. U, n. 36959 del 2021, cfr. Sez. 3, n. 39846 del 13/05/2022, Muntean, Rv. 283831 - 01). 4.9.Vero è che il sequestro preventivo era stato decretato successivamente alle Sez. U, Ellade, ma è altrettanto vero che la Corte di cassazione ha successivamente dovuto prendere posizione più volte sulla latitudine applicativa del principio da esse affermato predicandone l'estensione anche al sequestro finalizzato alla confisca di cui all'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, segno che nella giurisprudenza di merito la questione era controversa e tutt'altro che pacifica (Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, dep. 2023, Beni, Rv. 284313 - 01; Sez. 3, n. 46245 del 18/10/2022, Marchetti, Rv. 283836 - 01; Sez. 3, n. 47054 del 22/09/2022, Filippetti, Rv. 283910 - 01; Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, Moretti, Rv. 283694 - 01). 4.10.Nel caso di specie, però, il decreto del GIP era stato adottato anche dopo che questa Corte di cassazione aveva reiteratamente predicato l'applicabilità del principio affermato da Sez. U Ellade anche alla confisca di cui all'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, sicché il Tribunale non poteva integrare l'evidente lacuna motivazione del decreto genetico. 4.11.La scelta del Gip, giuridicamente errata, di non dar conto delle ragioni che rendevano necessaria la anticipata apprensione dei beni della società, si è tradotta, nei fatti, in una vera e propria mancanza di motivazione, in senso grafico, relativamente al periculum in mora, mancanza non emendabile dal tribunale del riesame che, come detto, non poteva integrarla sul rilievo che sì trattava di una "motivazione implicita". 4.12.L'errore di diritto non può essere trattato alla stregua di una motivazione implicita perché tale errore è alla base della scelta consapevole di non dover spiegare alcunché in ordine alle esigenze cautelari. Proprio perché frutto del malgoverno della norma processuale, la non motivazione non può essere considerata come una "motivazione implicita". Il dato di fatto è che la motivazione del provvedimento genetico è assente in punto di periculum, a prescindere dalle ragioni che hanno giustificato tale assenza. 4.13.Ai fini della sanzione della nullità prevista dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., rileva il dato oggettivo della mancanza della motivazione, non le ragioni della mancanza. 4.14.Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e con essa l'ordinanza del 14 marzo 2023 del Gip del Tribunale di Vallo della Lucania con conseguente restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro. 4.15.Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve essere annullato anche il decreto di sequestro del GIP limitatamente alla posizione dell'odierno ricorrente. P.Q.M. Annulla senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza del Gip del Tribunale di Vallo della Lucania in data 14/03/2023 e ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Ma