CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30244/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 luglio 2021 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha respinto il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di L'Aquila con cui era stata accolta l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] (sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. e detenuto nella Casa circondariale di L'Aquila) ed era stato ordinato alla Direzione del carcere di emettere un nuovo ordine di servizio con il quale, disapplicate le circolari ministeriali contrastanti, fosse consentito all'interessato di acquistare a "modello 72" gli stessi cibi acquistabili presso le altre sezioni dell'Istituto penitenziario e di cucinare i cibi senza previsione di fasce orarie particolari, nel rispetto della disponibilità dei fornelli nella stanza. 2. Avverso il citato provvedimento propone ricorso per cassazione il Ministero della giustizia per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 35-bis, 41-bis, art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'insussistenza dei presupposti per il reclamo giurisdizionale da parte del detenuto, non ricorrendo alcuna inosservanza, da parte dell'Amministrazione, di disposizioni dell'ordinamento penitenziario o del relativo regolamento di attuazione, né un grave pregiudizio all'esercizio di un diritto del detenuto. Invero, quanto all'acquisto dei generi alimentari, dopo aver premesso che a seguito della sentenza n. 186 del 2018 della Corte costituzionale, l'Amministrazione ha proceduto alla revisione delle disposizioni di circolare, che ora consentono ai detenuti di riscaldare liquidi e cibi già cotti nonché di preparare bevande e cibi di facile e rapido approntamento, il ricorso evidenzia che il c.d. "modello 72", contenente i generi alimentari acquistabili tramite sopravvitto, è stato integrato con l'inserimento di una serie di generi previamente non contemplati, con riserva di inserirne altri in caso di richiesta generalizzata da parte della popolazione ristretta. In ogni caso, non potrebbe parlarsi di un vero e proprio diritto soggettivo ad acquistare qualsiasi tipo di cibo, quanto di un interesse di mero fatto, rispetto al quale la regolamentazione di ciò che è acquistabile non sarebbe irragionevole, in quanto finalizzata a impedire che il detenuto sottoposto a regime differenziato possa acquistare in carcere quantità e qualità di cibi tali da dimostrare e/o imporre il suo carisma, o spessore criminale, al resto della popolazione carceraria. Tanto più che la possibilità di procedere all'acquisto di generi al sopravvitto non sarebbe illimitata per nessun detenuto, compresi quelli appartenenti al circuito della c.d. "media sicurezza", ma deve avvenire entro i limiti fissati dal regolamento interno. Quanto poi all'obbligo di cucinare in determinate fasce orarie, il ricorrente osserva che la stessa giurisprudenza di legittimità avrebbe riconosciuto che la relativa regolamentazione da parte dell'Amministrazione penitenziaria inciderebbe sulla modalità di esercizio in concreto del diritto, il quale sarebbe, comunque, suscettibile di ampia fruizione, in una logica di ragionevole bilanciamento tra le due differenti esigenze in rilievo che connotano la vita in comune all'interno di un carcere (Cass. Sez. 1, n.21120/2021). Dunque, in relazione ad entrambi gli aspetti si sarebbe al cospetto di un non irragionevole esercizio del potere discrezionale conferito all'Amministrazione per disciplinare le attività all'interno dell'istituto, coerentemente con l'art. 36, lei:t. b), d.P.R. n. 230 del 2000, a mente del quale «il regolamento interno disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata». Né sarebbe ravvisabile, secondo il Ministero della Giustizia, alcuna violazione dell'art. 3 Cost., atteso che il differente regime previsto per i detenuti sottoposti alle limitazioni di cui all'art. 41-bis Ord. pen. si giustificherebbe proprio per la pericolosità di costoro. Una ratio che renderebbe ragionevole la regolamentazione dell'utilizzo del fornello per cuocere cibi in qualsiasi ora della giornata e dell'acquisto di generi alimentari, proprio al fine di contrastare, all'interno del carcere, la crescita di "potere reale" e di prestigio criminale dei detenuti più facoltosi, misurabili anche attraverso la disponibilità di generi alimentari "di lusso", grazie ai quali aggregare il consenso di altri detenuti. Pertanto, la decisione impugnata valicherebbe il limite imposto all'intervento giurisdizionale, che potrebbe esercitarsi solo laddove vi fosse una violazione di legge da parte dell'Amministrazione e solo nel limite di ristabilire la piena applicazione della normativa primaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte, intendendo dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale espresso tra l'altro nella sentenza n. 3391/2021 emessa da questa Sezione in fattispecie analoga a quella oggetto del presente procedimento, osserva che il ricorso è fondato nei limiti appresso indicati. 2. Come noto, in base agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. (novellati dal decreto-legge n. 146 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2014), l'ordinamento prevede un rimedio giurisdizionale che consente la tutela davanti al magistrato di sorveglianza in caso di inosservanza, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti». Tale rimedio consente al soggetto ristretto di ottenere un intervento di tipo preventivo-inibitorio, con possibilità di esecuzione coattiva (tra le altre, Cass. Sez. 1, n. 39142 del 13/4/2017, Basco, Rv. 270996), e di essere sottratto in modo tempestivo ad una condizione detentiva in contrasto con diritti soggettivi anche a causa della irragionevolezza, sproporzione e incongruità delle scelte dell'Amministrazione, fermo restando che il controllo giurisdizionale deve rimanere circoscritto al solo profilo dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo, non potendo sconfinare sul piano del merito, rimesso esclusivamente alla valutazione dell'Amministrazione penitenziaria. Dunque, il primo presupposto essenziale per l'attivazione del reclamo de quo è costituito dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica soggettiva che l'art. 69 Ord. pen. qualifica come «diritto». 2.1. Con riferimento al caso in esame, che involge questioni in materia di cottura dei cibi ed acquisto di generi alimentari per i detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., può affermarsi che tale posizione soggettiva è, in via astratta, configurabile per due ordini di ragioni. Non solo si tratta di profili che sono direttamente pertinenti al diritto di alimentarsi che, come tali, hanno immediata incidenza anche sul diritto alla salute, ma, anche, perché eventuali irragionevoli differenziazioni sul piano trattamentale del regime ex art. 41-bis Ord. pen. rispetto alla disciplina ordinaria, risolvendosi in un supplemento di ingiustificata afflittività, si pongono in conflitto con la necessaria finalità rieducativa della pena ed in violazione del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, come puntualizzato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (in questi termini, Corte cost., sent. n. 186 del 2018; n. 149 del 2018; 351 del 1996). Deve quindi ribadirsi che il citato art. 41-bis configura testualmente il contenuto del regime differenziato in termini di "sospensione", totale o parziale, nei confronti di determinati detenuti, dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario che possano porsi in contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La norma giustifica espressamente tale eccezionale sospensione, e le restrizioni che ne derivano, in base alla motivata «necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza» ed è strettamente funzionale «al conseguimento del fine suddetto», con la conseguenza, pertanto, che, laddove l'intervento non scaturisca dalla necessità di perseguire e consolidare suddette finalità preventive, il trattamento ordinari dovrebbe riespandersi. In merito alla conciliabilità del regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. rispetto al quadro costituzionale, numerosi sono gli interventi della Corte costituzionale che hanno definito non solo gli obiettivi cui tende tale regime, ma anche i limiti cui è soggetta la sua applicazione. Come chiarito da tempo dalla Corte costituzionale, il regime differenziato, mira a contenere la pericolosità di determinati detenuti, proiettata anche all'esterno del carcere, impedendo i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà: collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale (in questi termini, Corte cost., sent. n. 97 del 2020, n. 186 del 2018, n. 376 del 1997, n. 122 del 2017; ord. n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998). In sostanza, viene puntualizzato, la sospensione delle regole ordinarie mira ad evitare che gli esponenti dell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando l'ordinaria disciplina trattamentale, possano continuare a impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dall'interno del carcere, il controllo sulle attività delittuose dell'organizzazione stessa (così, Corte cost., sent. n. n. 97 del 2020, 186 del 2018, n. 122 del 2017 e n. 143 del 2013). Quanto ai limiti cui soggiace l'applicazione del regime differenziato, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che, in base all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., è possibile sospendere solo l'applicazione di regole e istituti dell'ordinamento penitenziario che risultino in concreto contrasto con le richiamate esigenze di ordine e sicurezza. Correlativamente, ha affermato non potersi disporre misure che, a causa del loro contenuto, non siano riconducibili a quelle concrete esigenze, poiché si tratterebbe in tal caso di misure palesemente incongrue o inidonee rispetto alle finalità del provvedimento che assegna il detenuto al circuito differenziato. Se ciò accade, non solo le misure in questione non risponderebbero più al fine in vista del quale la legge consente siano adottate, ma acquisterebbero un significato diverso, «divenendo ingiustificate deroghe all'ordinario regime carcerario, con una portata puramente afflittiva non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale» (sentenza n. 351 del 1996). In conformità con la giurisprudenza costituzionale, questa Corte ha rimarcato che la funzione del regime differenziato consiste nel contenimento della pericolosità dell'imputato o del condannato, in grado di proiettarsi, nonostante la carcerazione in atto, all'esterno dell'istituto, mediante l'adozione di prescrizioni volte a rescindere i collegamenti tra detenuti appartenenti ad organizzazioni criminali e tra essi e i componenti delle associazioni che si trovano in libertà (tra le altre, in motivazione, Cass. Sez.1, n. 5446 del 15/11/2019, dep. 2020, Amato, Rv. 2781880; Cass. Sez .1, n. 35242 del 6/11/2020, Amantea, Rv. 280316). È perciò evidente, come, appunto, puntualizzato da questa C:orte, che l'art. 41- bis Ord. pen. «[...] non risulta affatto 'demandare in toto alla competenza ministeriale' i contenuti del trattamento applicabile ai detenuti portatori di 'pericolosità qualificata', né ha dettato una regolamentazione 'speciale' dell'istituto, che si sovrapponga totalmente a quella ordinaria» (tra le altre, Sez. 1, n. 49725 del 26/11/2013, Dell'Aquila, Rv. 258764, in motivazione). Ed infatti, come già messo in luce, il contenuto del "regime detentivo speciale" risulta regolato dalla legge con previsioni operanti su un doppio livello. Un primo livello, per così dire "generale",> caratterizzato dalla regola della proporzionalità, in virtù della quale sono ammesse solo restrizioni al regime ordinario che siano necessarie agli scopi di prevenzione cui la misura è finalizzata. Il secondo livello di regole, invece, indica e precisa i contenuti del regime. In definitiva, dunque, non sono giustificabili regole che delineino un regime carcerario "più duro" rispetto a quello ordinario, se sganciate dalle ragioni e finalità indicate dal legislatore, che costituiscono, appunto, al tempo stesso il fondamento ed il limite della legittimità di tale regime. In questa prospettiva, pertanto, il giudice di sorveglianza, ogniqualvolta deve pronunciarsi in sede di reclamo ex art. 35-bis sulla legittimità di determinate restrizioni derivanti dal regime 41-bis Ord. pen., è tenuto ad un'operazione metodologica tesa a verificare la congruità delle censurate limitazioni sulla base del principio costituzionale, secondo cui «nelle operazioni di bilanciamento non può esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale se ad esso non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango» (così, Corte cost., sent. n. 143 del 2013), che nel caso specifico è, appunto, rappresentato dal mantenimento dell'efficacia preventiva del regime speciale. In sostanza, il giudice di sorveglianza è chiamato a valutare in quale misura la singola restrizione ai diritti soggettivi del detenuto in regime speciale incida in termini di accrescimento della tutela e delle garanzie di «difesa sociale e sicurezza pubblica» (in questi termini, Corte cost., n. 97 del 2020). Ciò premesso, con specifico riferimento alle questioni in esame, è, pertanto, importante che il giudice accerti e dia motivatamente conto se la particolare disciplina in tema di cottura dei cibi e acquisto dei generi alimentari, prevista per i detenuti sottoposti al regime speciale ex art. 41-bis, risponda alle finalità e ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza sopra indicati. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale di sorveglianza abbia motivato in modo adeguato e corretto in punto di diritto quanto al r getto del reclamo proposto dall'Amministrazione in merito alla limitazione dei generi alimentari acquistabili al sopravvitto dal Crupi, detenuto in regime differenziato, ritenendola ingiustificata poiché non funzionale alle finalità dell'istituto. Il giudice di merito, infatti, ha osservato che l'argomentazione svolta dall'Amministrazione circa la finalità - perseguita dalla previsione di una lista di prodotti alimentari più contenuta rispetto a quella destinata ai detenuti ordinari - di prevenzione del rischio che all'interno delle sezioni del circuito differenziato si possano manifestare, anche attraverso il possesso di determinati generi alimentari, posizioni affermative di uno status da parte dei detenuti più facoltosi, non sia affatto fondata ma, al contrario, appaia inutile e immotivatamente vessatoria rispetto alle ordinarie regole. In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha precisato che il detenuto è sistemato in cella singola, e al massimo può scambiare i prodotti alimentari acquistati con i componenti del proprio gruppo di socialità, e, pertanto, sono da escludere eventuali manifestazioni di supremazia o carisma criminale paventate dall'Amministrazione, anche perché gli alimenti contemplati al sopravvitto in genere non sono prodotti di lusso, né particolarmente costosi. Il giudice ha richiamato i principi costituzionali affermati in occasione della pronuncia di illegittimità dell'art. 41-bis Ord. pen. nella parte in cui vietava la possibilità di cuocere i cibi, ritenendoli riferibili anche al caso in esame, laddove affermano che si tratta di «una limitazione non contemplata per i detenuti comuni, contraria al senso di umanità della pena [...] incongrua ed inutile, configurandosi come ingiustificata deroga all'ordinario regime carcerario, dotata di valenza meramente ed ulteriormente afflittiva». Tale valutazione non è stata in alcun modo confutata dal ricorso dell'Amministrazione, che censura la decisione del Tribunale di sorveglianza, limitandosi a ribadire che l'individuazione di un differente e più circoscritto catalogo di generi alimentari si giustifica con la necessità di evitare che il detenuto acquisti beni di valore o, comunque, in quantitativi rilevanti, in questo modo conseguendo una posizione di forza rispetto agli altri reclusi. In realtà, come già precisato da questa Corte, la possibilità di acquisire beni di lusso è esclusa, in via generale, per tutti i detenuti, indipendentemente dal regime penitenziario cui sono sottoposti, considerato che il "modello 72" che elenca i generi acquistabili al sopravvitto non include beni alimentari di pregio; inoltre, per quanto concerne il profilo quantitativo, la normativa vigente prevede comunque delle limitazioni volte a scongiurare proprio la possibilità di anomale acquisizioni di beni (in questo senso infatti, sono le regole stabilite dall'art. 14, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) (tra le altre, Sez. 1, n. 26274 del 21/4/2021, Mazzei; Sez. 1, n. 22056 del 21/4/2021, Polverino). Ed ancora, come la stessa amministrazione ricorrente ha evidenziato, i detenuti al regime 41-bis Ord. pe ri hanno un potere di spesa sensibilmente più limitato rispetto ai detenuti "comuni", tale appunto da prevenire il rischio di esibizione di potere sugli altri reclusi. Ne consegue, come correttamente sottolineato dal provvedimento impugnato, che la previsione di un regime differenziato in relazione ai beni alimentari acquistabili si rivela del tutto sganciata da qualunque possibilità di utilizzo strumentale degli stessi, finendo per diventare ingiustificata e per risolversi in un irragionevole surplus di afflittività, che la Corte costituzionale ha più volte censurato di incompatibilità con i principi costituzionali, trattandosi di regime «incongruo e inutile alla luce degli obbiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione» (cfr. Corte cost., sent. n. 97 del 5 maggio 2020), e perciò «in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., configurandosi come un'ingiustificata deroga all'ordinario regime carcerario», dotata «di valenza meramente e ulteriormente afflittiva» (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 12 ottobre 2018). Deve poi aggiungersi che l'Amministrazione non ha comunque indicato alcuna plausibile concreta giustificazione, coerente con la specifica ratio della sospensione delle regole ordinarie, anche riferita alla particolare pericolosità del detenuto, che stia alla base della differenziazione dei due elenchi in materia di generi alimentari. Peraltro, il generico riferimento, contenuto nel ricorso, ad esigenze di sicurezza legate alla prevenzione di un uso improprio di determinati materiali di confezionamento o imballaggio di alcuni prodotti, per questa ragione esclusi dalla lista, è da ritenersi estraneo alle speciali finalità perseguite dall'art. 41-bis Ord. pen., riguardando più propriamente la sicurezza interna da presidiare in ogni sezione in modo rigoroso e imparziale con l'applicazione delle ordinarie regole di trattamento intramurario, come, a titolo esemplificativo, utilizzando l'istituto di cui all'art. 14-bis Ord. pen., diretto al contenimento di forme di pericolosità violenta che possano verificarsi nel contesto carcerario. Fermo restando che, ove si segnalassero specifiche esigenze di cautela, esse potrebbero, comunque, essere soddisfatte attraverso l'adozione di misure individuali, senza la necessità di ricorrere a soluzioni organizzative di carattere generale quale quella in esame. 3. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi, con riferimento al divieto di cucinare anche al di fuori delle fasce orarie stabilite dalla circolare in data 12 novembre 2018 (dalle ore 11 alle ore 13; dalle ore 16, 30 alle 18). Come in altre occasioni puntualizzato da questa Corte, la relativa disciplina costituisce in via di principio un legittimo esercizio della potestà riconosciuta all'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 36, lett. b), d.P.R. n. 230 del 2000, secondo cui «il regolamento interno disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata» (tra le altre, Cass. Sez. 1, n. 22056 del 21/4/2021, Polverino; Cass. Sez. 1, n. 21120 del 9 15/2/2021, Gatto; Cass. Sez. 1, n. 4030 del 4/12/2020, dep. 2021, Gallo, Rv. 280532;). In tale ambito, invero, la scelta amministrativa di vietare di cucinare al di fuori di alcune fasce orarie può rappresentare un ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità, all'interno delle camere di detenzione, di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento ex art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000, operato dalla citata sentenza n. 186 del 2018, e le esigenze di organizzazione interna degli istituti penitenziari. In altri termini, la previsione di fasce orarie "di rispetto" per la cottura dei cibi non appare distonica rispetto all'esigenza di preservare la salubrità degli ambienti, di salvaguardare l'ordinata convivenza all'interno degli spazi detentivi, così come la possibilità, per il personale addetto, di lavorare senza che i tempi previsti per le attività trattamentali siano condizionati, tanto più quando, come parrebbe evincersi dal provvedimento, la cottura dei cibi possa avvenire in concomitanza con alcune attività trattamentali (passeggi, colloqui con i familiari, doccia). Deve, pertanto, condividersi il rilievo dell'Amministrazione ricorrente secondo cui la regolamentazione degli orari relativi alla cottura dei cibi abbia inciso essenzialmente sulle modalità di esercizio del diritto, affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, che in questo caso non parrebbe essere stata esercitata con «modalità manifestamente irragionevoli» o «sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto» (Sez. 1, n. 22056 del 21/04/2021, Polverino; Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, dep. 2020, Attanasio). Ad avviso del Tribunale di sorveglianza, la cottura di cibi in orari diversi non recherebbe fastidio o disagio ad altri detenuti, in quanto avviene all'interno della cella singola occupata dal detenuto che, sempre da solo, li consumerebbe all'interno della propria camera. In realtà, il giudice di merito non ha fornito, al riguardo, una motivazione effettiva circa la ragione per la quale l'avere definito le fasce orarie nel corso delle quali è consentito cucinare ai detenuti assoggettati al regime differenziato abbia costituito una scelta esorbitante dal ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento nella camera detentiva, ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000 (all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 2018), e le eventuali concrete esigenze organizzative vigenti all'interno della sezione 41-bis Ord. pen. dell'istituto ove è ristretto il Crupi, che potrebbero giustificare una differenziazione delle regole rispetto a quelle adottate nelle sezioni a circuito ordinario. In tal senso non appare pertinente il richiamo della già citata sentenza n. 186 del 2018 della Corte costituzionale: questa decisione, pur avendo riconosciuto il diritto di cuocere cibi anche ai detenuti sottoposti a regime differenziato, non ha escluso la legittimità di un disciplina che regoli le modalità di esercizio del diritto stesso (suscettibile di fruizione in fasce orarie deputate, che siano di durata adeguata e non irrisoria). 3.1 Ritiene il Collegio, pertanto, che debba essere chiarito se la previsione di fasce orarie, stabilita nell'istituto stesso, sussista solo per i detenuti assoggettati al regime differenziato e sia in concreto esorbitante dall'esercizio del potere organizzatorio da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in quanto atto del tutto avulso dal perseguimento delle esigenze connotanti il regime differenziato e nemmeno in concreto funzionale alla regolare attuazione dello stesso all'interno della sezione, così da comportare una diversificazione di disciplina priva di giustificazioni e, in tal caso, avente carattere irragionevole, perché esclusivamente discriminatorio. 4. In ordine a tale questione, pertanto, deve pervenirsi all'annullamento del provvedimento impugnato, rinviando al Tribunale per nuovo giudizio nel quale andrà operata un'ulteriore verifica, con libertà valutativa, ne