CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08607/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova del 5 giugno 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro trecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 624 bis cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale. Si deduce che il [OSCURATO:PERSONA] si era introdotto nella proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e, in quanto convinto che si trattasse della casa di un suo amico imbianchino; stante l'atteggiamento minaccioso del Mazzocco, si era poi allontanato, avendo compreso di aver sbagliato abitazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è basato su motivi di impugnazione non proponibili in sede di legit- timità. La Corte d'appello ha dato conto adeguatamente, come meglio specificato nella parte in fatto della sentenza, delle ragioni della propria decisione, sorretta da moti- vazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (Sez. 1, n. 30348 del 10/07/2008, Tanzarella, non massimata; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. Le deduzioni e le doglianze espresse dal ricorrente, benché inscenate sotto la prospettazione di violazioni di legge o di vizi della motivazione, si sviluppano tutte_ nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (infedelmente rap- presentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302).La Corte di appello ha riconosciuto la fondatezza dell'impianto accusatorio, evi- denziando che il [OSCURATO:PERSONA] si era stranamente portato sul retro della casa dopo aver bussato inutilmente il campanello della porta e aveva rovistato nella veranda. La Corte territoriale, pertanto, ha logicamente ritenuto tale comportamento in- dicativo del suo intento di penetrare nella proprietà altrui, per commettere il delitto di furto in abitazione. [OSCURATO:PERSONA] non si confronta con la motivazione ampia e congrua sopra esposta sulla configurabilità del reato contestato a suo carico e sulle fasi della vicenda, com- piutamente rappresentata dalla Corte veneta; egli, infatti, si limita a dedurre di aver erroneamente supposto che si trattasse della casa di un suo amico imbianchino e non - come riportato nella sentenza impugnata - che stesse solo cercando un imbianchino qualsiasi. 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso