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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 15135/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al primo motivo di ricorso in cui si deducono vizi di motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente, attraverso un'alternativa analisi del compendio processuale, tenta di accreditare una differente lettura della vicenda che ha portato la Corte territoriale, con motivazione completa e logica (pagg. 3, 4 e 5 sentenza) ad escludere che il ricorrente potesse aver assistito ad un incidente stradale in quanto logicamente incompatibile rispetto ai dati oggettivi nonché da altre testimonianze; operazione, quella del Bonura, all'evidenza preclusa in sede di legittimità; considerato che la dedotta prescrizione del reato risulta manifestamente infondata tenuto conto che la falsa testimonianza presso il Giudice di Pace è intervenuta all'udienza del 15 novembre 2013 e non il 15 novembre 2011, come erroneamente osservato nel ricorso; che pertanto la prescrizione viene a maturare il 13 maggio 2021, data successiva alla decisione del 26 marzo 2021; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile - con il venir meno di ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata il 13 maggio 2021 in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164) -, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente [OSCURATO:PERSONA] stanzo DE 7 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al primo motivo di ricorso in cui si deducono vizi di motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente, attraverso un'alternativa analisi del compendio processuale, tenta di accreditare una differente lettura della vicenda che ha portato la Corte territoriale, con motivazione completa e logica (pagg. 3, 4 e 5 sentenza) ad escludere che il ricorrente potesse aver assistito ad un incidente stradale in quanto logicamente incompatibile rispetto ai dati oggettivi nonché da altre testimonianze; operazione, quella del Bonura, all'evidenza preclusa in sede di legittimità; considerato che la dedotta prescrizione del reato risulta manifestamente infondata tenuto conto che la falsa testimonianza presso il Giudice di Pace è intervenuta all'udienza del 15 novembre 2013 e non il 15 novembre 2011, come erroneamente osservato nel ricorso; che pertanto la prescrizione viene a maturare il 13 maggio 2021, data successiva alla decisione del 26 marzo 2021; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile - con il venir meno di ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata il 13 maggio 2021 in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164) -, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente [OSCURATO:PERSONA] stanzo DE 7 1
Sentenza Cassazione n. 15135/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris