CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 46420/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG , dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 06/10/2023, ha rigettato la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] volta al riconoscimento del vincolo della continuazione di cui all'art.81 cod. pen., avanzata in sede di incidente di esecuzione, in relazione alle sentenze irrevocabili di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse dal Gup del Tribunale di Bergamo n. 1661 del 16/12/2021 e n. 195 del 10/02/2021, entrambe concernenti condanne per reati di cui all'art. 2 d.lvo 74/2000, con pena detentiva convertita in corrispondente pena pecuniaria. 2. Avverso l'ordinanza in epigrafe indicata ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo di ricorso, deducendo violazione di legge in ordine all'applicazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio della motivazione, rappresentando che, erroneamente, il giudice di merito ha ritenuto insussistente il vincolo della continuazione, e pertanto l'assenza di una programmazione unitaria tra i due reati, in ragione della distanza temporale tra la l'uno e l'altro reato e in considerazione della diversità dei soggetti emittenti. Tuttavia, il giudice di merito non ha considerato che identici sono sia la tipologia dei reati contestati sia il bene giuridico tutelato dalle fattispecie in questione, trattandosi di medesima violazione dell'art. 2 del d.lvo 74/2000; che i fatti concernono l'uno l'anno di imposta del 2014 e l'altro l'annualità del 2016 e che vi è quindi contiguità temporale tra le due violazioni. In merito a tale profilo, il ricorrente evidenzia che i benefici economici illeciti derivanti dalle condotte illecite si sono protratti nel tempo, posto che per la violazione del 2014, il versamento dell'imposta in misura inferiore a quella dovuta è avvenuto nel 2015, mentre per quella del 2016, nel 2017; che identico è il motivo che ha indotto il ricorrente a porre in essere le fattispecie per le quali è stato condannato, ovvero quello di avere una maggiore liquidità mediante il versamento di imposte in misura inferiore a quella dovuta. Con motivazione contraddittoria, inoltre, il giudice ha ritenuto che la pluralità di soggetti emittenti fosse indicativa di una determinazione isolata e saltuaria e non fosse espressione di un unico disegno criminoso. Viceversa, evidenzia il ricorrente, anche sotto questo profilo la motivazione è viziata, in quanto, solitamente, proprio la possibilità di contare su diverse compiacenti società disponibili a fornire strumenti di abbattimento dei costi fittizi è espressione di una programmazione unitaria preordinata alla realizzazione di plurime fattispecie criminose. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 ricorso è manifestamente infondato. Questa Suprema Corte ha già avuto modo di pronunciarsi nel senso che l'indagine che si impone alla riflessione del giudice chiamato a valutare un'istanza di applicazione della disciplina della continuazione deve concentrarsi su tre essenziali problemi: dapprima iverificare la credibilità intrinseca, sotto il profilo logico, dell'asserita esistenza di un unico, originario programma criminoso; indi, analizzare i singoli comportamenti incriminati per individuare le particolari, specifiche finalità che appaiono perseguite dall'agente; infinefverificare se detti comportamenti criminosi, per le loro particolari modalità, per le circostanze in cui si sono manifestati, per lo spirito che li ha informati, per le finalità alle quali erano preordinati, possano considerarsi, valutata anche la natura dei beni aggrediti, come l'esecuzione, diluita nel tempo, del prospettato, originario, unico disegno criminoso (Cass. 22/04/1992, Curcio, Rv. 190807). Si precisa inoltre che si è condivisibilmente affermato in giurisprudenza (Sez. U, n.228659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e il fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. L'accertamento appena indicato costituisce giudizio di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi di motivazione ( Cass 28/05/1990, Paoletti, Rv n. 184908; Sez. 6, n. 25097, del 13/06/2007, Rv n. 237014). Nel caso di specie, i suddetti vizi non sono riscontrabili, posto che il giudice a quo ha affermato, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, che tra i delitti oggetto dei provvedimenti di condanna decorrono due anni, che non vi contiguità temporale tra essi, e che le società emittenti le fatture false annotate in contabilità non erano le medesime, escludendo così la sussistenza di una programmazione unitaria iniziale dei reati. In particolare, si osserva che fatti per i quali è intervenuta la condanna non si collocano in prossimità temporale, sicché la finestra temporale tra l'uno e l'altro avrebbe dovuto essere colmata dal ricorrente mediante l'allegazione di elementi specifici, posto che incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018 Cc. (dep. 29/04/2019) Rv. 275451). Conformemente a tale affermato principio, non è, dunque, viziata la decisione con la quale il giudice dell'esecuzione ha escluso il riconoscimento della continuazione per l'ampiezza dell'arco temporale in cui si collocavano i reati e la mancata allegazione di elementi specifici, sintomatici della loro riconducibilità a una medesima preventiva risoluzione criminosa. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso