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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 29 aprile 2025

Cassazione n. 22440/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso ed esaminati gli atti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento della decisione impugnata.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con la decisione indicata in epigrafe, ha riformato la decisione emessa, all'esito del giudizio abbreviato, dal GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 26 aprile 2023, riqualificando i fatti contestati a [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di cui all'art. 73, comma V, DPR 309/90 e rideterminando la pena in anni due e mesi due di reclusione, previo riconoscimento di attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

Il ricorrente lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, che il decreto di citazione per il giudizio di appello veniva notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Casalnuovo di Napoli, anziché al difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo firmatario dei motivi di gravame e con studio in Terzigno.

Tanto premesso, deduce la nullità assoluta della notifica, evidenziando l'interesse ad impugnare in ragione dell'accoglimento parziale dei motivi di appello.

3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio.

In proposito ha osservato che l'omesso avviso del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando dello stesso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata ad altro professionista, plausibilmente per mero errore materiale.

4. Il ricorso è fondato.

Come risulta dalla documentazione allegata al ricorso e dall'esame del fascicolo processuale - consentito a questa Corte in ragione della natura della doglianza dedotta - il decreto di citazione in appello è stato notificato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nonostante già risultasse agli atti la nomina fiduciaria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che pure aveva partecipato in tal veste alle udienze dinanzi al GUP e proposto l'atto di appello.

L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato, integra, ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. 2 c) e 179, comma 1 cod. proc. pen., una nullità assoluta e insanabile quando ne sia obbligatoria la presenza e il professionista non sia comparso in udienza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al legale d'ufficio, poiché l'imputato non può essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia, riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), CEDU (Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598; Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199).

5. In mancanza del previo avviso al difensore di fiducia nominato tempestivamente, sono affetti da nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., la costituzione del rapporto processuale per il giudizio di secondo grado e la relativa sentenza che va annullata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli che provvederà alla celebrazione di un nuovo giudizio di appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per il giudizio.

Così è deciso, 29/04/2025 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso ed esaminati gli atti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento della decisione impugnata.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la decisione indicata in epigrafe, ha riformato la decisione emessa, all'esito del giudizio abbreviato, dal GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 26 aprile 2023, riqualificando i fatti contestati a [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di cui all'art. 73, comma V, DPR 309/90 e rideterminando la pena in anni due e mesi due di reclusione, previo riconoscimento di attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Il ricorrente lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, che il decreto di citazione per il giudizio di appello veniva notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Casalnuovo di Napoli, anziché al difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo firmatario dei motivi di gravame e con studio in Terzigno. Tanto premesso, deduce la nullità assoluta della notifica, evidenziando l'interesse ad impugnare in ragione dell'accoglimento parziale dei motivi di appello. 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio. In proposito ha osservato che l'omesso avviso del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando dello stesso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata ad altro professionista, plausibilmente per mero errore materiale. 4. Il ricorso è fondato. Come risulta dalla documentazione allegata al ricorso e dall'esame del fascicolo processuale - consentito a questa Corte in ragione della natura della doglianza dedotta - il decreto di citazione in appello è stato notificato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nonostante già risultasse agli atti la nomina fiduciaria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che pure aveva partecipato in tal veste alle udienze dinanzi al GUP e proposto l'atto di appello. L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato, integra, ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. 2 c) e 179, comma 1 cod. proc. pen., una nullità assoluta e insanabile quando ne sia obbligatoria la presenza e il professionista non sia comparso in udienza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al legale d'ufficio, poiché l'imputato non può essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia, riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), CEDU (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598; Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199). 5. In mancanza del previo avviso al difensore di fiducia nominato tempestivamente, sono affetti da nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., la costituzione del rapporto processuale per il giudizio di secondo grado e la relativa sentenza che va annullata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli che provvederà alla celebrazione di un nuovo giudizio di appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per il giudizio. Così è deciso, 29/04/2025 Il Consigliere esten
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