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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01198/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 22512/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.) Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza del dolo, alla esclusione della ritenuta circostanza aggravante, al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante (per [OSCURATO:PERSONA]), al giudizio di responsabilità e alla ritenuta recidiva (per [OSCURATO:PERSONA]), al giudizio di responsabilità, alla corretta qualificazione giuridica dei fatti, alla esclusione della ritenuta circostanza aggravante e al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante (per [OSCURATO:PERSONA]); Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prova e una non consentita diversa ricostruzione dei fatti, e, comunque, perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 22512/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.) Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza del dolo, alla esclusione della ritenuta circostanza aggravante, al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante (per [OSCURATO:PERSONA]), al giudizio di responsabilità e alla ritenuta recidiva (per [OSCURATO:PERSONA]), al giudizio di responsabilità, alla corretta qualificazione giuridica dei fatti, alla esclusione della ritenuta circostanza aggravante e al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante (per [OSCURATO:PERSONA]); Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prova e una non consentita diversa ricostruzione dei fatti, e, comunque, perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 202
Sentenza Cassazione n. 01198/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris