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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 giugno 2024

Cassazione n. 24498/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28817-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ELIA; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 98/2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] TARANTO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 519/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.28817/2019 Cron.

Rep.

Ud.19/06/2024 [OSCURATO:PERSONA] - che, con sentenza del 27 marz0 2019, la Corte d’Appello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto confermava la decisione resa dal Tribunale di Taranto e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Provincia di Taranto, avente ad oggetto il pagamento in favore dell’istante, dipendente dell’Ente nel ruolo di vigile venatorio, delle differenze retributive per indennità di turnazione, reperibilità, responsabilità e lavoro straordinario relativamente al periodo gennaio 2001/dicembre 2009,limitatamente alla sola indennità di reperibilità, condannando l’amministrazione al pagamento del relativo importo come quantificato e non contestato; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto non dovute le differenze retributive pretese a titolo di straordinario – dovendo ritenersi questo il petitum formulato nel ricorso introduttivo e non, come sostenuto dal Basi, quello relativo ai compensi per l’attività lavorativa continuativamente svolta per oltre sette giorni - in quanto nei conteggi allegati nessun importo risultava determinato a tale titolo ed in ogni caso per carenza di prova del necessario presupposto di tale erogazione, ossia della preventiva autorizzazione del dirigente o di quella in sanatoria, né quelle dovute a titolo di indennità di turnazione, anche qui difettando la prova dei presupposti di fatto dell’erogazione, non emergendo dagli atti l’attestazione del dirigentee l’inserimento del Basi in turni implicanti almeno dieci ore di lavoro; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Basi, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la Provincia di Taranto.

CONSIDERATO- che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., lamenta a carico della Corte territoriale il carattere meramente apparente della motivazione e la conseguente nullità della sentenza, assumendoessere la pronunzia frutto dell’adesione preconcetta alle tesi avverse ed avulsa dalla considerazione della documentazione prodotta, viceversa idonea a supportare la domanda relativa all’indennità di turnazione; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 22, CCNL comparto Regioni ed [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’erronea interpretazione dell’invocata disciplina contrattuale assumendo avere la Corte stessa fatto riferimento alla durata oraria del turno del singolo lavoratore e non all’estensione oraria del servizio,al cui espletamento si provvedeva inserendo i lavoratori a rotazione in turni secondo prestabilite articolazioni giornaliere; - che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c. e 115 c.p.c. è prospettata in relazione all’omessa considerazione della documentazione presente in atti, qui ricondotta all’errore di percezione della prova che si assume rilevante quale error in procedendo; - che, con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost e dell’art. 6 CEDU, il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’avere condotto il processo in contrasto con la direttiva garantita a livello costituzionale e sovranazionale del giusto processo fondato sulle allegazioni e le prove offerte da entrambe le parti; - che tutti gli esposti motivi, in quanto strettamente connessi , possono essere qui trattati congiuntamente, incentrandosi l’intera impugnazione sul rilievo per cui la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso l’esame della copiosa documentazione prodotta, incorrendo così in un errore di percezione della prova offerta, da ritenersi viceversa decisiva e tradottosi, pertanto, in un radicale difetto di motivazione ed, in ultima analisi, nella negazione del diritto ad un giusto processo; - le censure sono inammissibili dal momento che l’errore di interpretazione della disciplina contrattuale, denunciato nel secondo motivo, non coglie la ratio decidendi , fondata sulla carenza di prova, non, come sostiene il ricorrente, del suo impiego in turno per una durata di dieci ore ma, come richiede la norma contrattuale, del suo inserimento in un turno giornaliero finalizzato all’espletamento di un servizio la cui estensione oraria superava le dieci ore; - gli altri motivi difettano di specificità, giacché il ricorrente, nel ribadire la censura relativa al mancato esame degli elementi di prova offerti, non dà adeguatamente conto della loro decisività, ferma restando l’inaccoglibilità della prospettazione dell’errore di percezione della prova, risolto dalla recente sentenza n.5792 del 5.3.2024, resa dalle S ezioni U nite di questa Corte, nell’alternativa tra errore revocatorio e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5. c.p.c., nella specie neppure dedotto; - quanto al primo motivo occorre ribadire che, all’esito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità, quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, attiene solo all'esistenza della motivazione in sé, prescinde dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» ( Cass.

S.U. n. 8053/2014 che richiama Cass.

S.U. n. 5888/1992); - il difetto del requisito di cui all’art. 132 cod. proc. civ. si configura, quindi, solo qualora la motivazione o manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esista formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum; - e sula, invece, dal vizio di violazione di legge la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, implicante un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito; - l a giurisprudenza di questa Corte, inoltre, è consolidata nel ritenere ammissibile la motivazione per relationem ad altri provvedimenti giudiziari e nell’escludere la nullità della sentenza qualora, attraverso il rinvio, emergano in modo chiaro le ragioni della decisione (Cass.

S.U. 16.1.2015 n. 642); - nella specie la pronuncia gravata, anche attraverso il rinvio a quella resa dal Tribunale, indica con chiarezza le ragioni del rigetto della domanda e, quindi, la censura finisce per prospettare inammissibilmente l’insufficienza della motivazione; - che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28817-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ELIA; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 98/2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] TARANTO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 519/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.28817/2019 Cron. Rep. Ud.19/06/2024 [OSCURATO:PERSONA] - che, con sentenza del 27 marz0 2019, la Corte d’Appello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto confermava la decisione resa dal Tribunale di Taranto e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Provincia di Taranto, avente ad oggetto il pagamento in favore dell’istante, dipendente dell’Ente nel ruolo di vigile venatorio, delle differenze retributive per indennità di turnazione, reperibilità, responsabilità e lavoro straordinario relativamente al periodo gennaio 2001/dicembre 2009,limitatamente alla sola indennità di reperibilità, condannando l’amministrazione al pagamento del relativo importo come quantificato e non contestato; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto non dovute le differenze retributive pretese a titolo di straordinario – dovendo ritenersi questo il petitum formulato nel ricorso introduttivo e non, come sostenuto dal Basi, quello relativo ai compensi per l’attività lavorativa continuativamente svolta per oltre sette giorni - in quanto nei conteggi allegati nessun importo risultava determinato a tale titolo ed in ogni caso per carenza di prova del necessario presupposto di tale erogazione, ossia della preventiva autorizzazione del dirigente o di quella in sanatoria, né quelle dovute a titolo di indennità di turnazione, anche qui difettando la prova dei presupposti di fatto dell’erogazione, non emergendo dagli atti l’attestazione del dirigentee l’inserimento del Basi in turni implicanti almeno dieci ore di lavoro; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Basi, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la Provincia di Taranto. CONSIDERATO- che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., lamenta a carico della Corte territoriale il carattere meramente apparente della motivazione e la conseguente nullità della sentenza, assumendoessere la pronunzia frutto dell’adesione preconcetta alle tesi avverse ed avulsa dalla considerazione della documentazione prodotta, viceversa idonea a supportare la domanda relativa all’indennità di turnazione; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 22, CCNL comparto Regioni ed [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’erronea interpretazione dell’invocata disciplina contrattuale assumendo avere la Corte stessa fatto riferimento alla durata oraria del turno del singolo lavoratore e non all’estensione oraria del servizio,al cui espletamento si provvedeva inserendo i lavoratori a rotazione in turni secondo prestabilite articolazioni giornaliere; - che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c. e 115 c.p.c. è prospettata in relazione all’omessa considerazione della documentazione presente in atti, qui ricondotta all’errore di percezione della prova che si assume rilevante quale error in procedendo; - che, con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost e dell’art. 6 CEDU, il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’avere condotto il processo in contrasto con la direttiva garantita a livello costituzionale e sovranazionale del giusto processo fondato sulle allegazioni e le prove offerte da entrambe le parti; - che tutti gli esposti motivi, in quanto strettamente connessi , possono essere qui trattati congiuntamente, incentrandosi l’intera impugnazione sul rilievo per cui la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso l’esame della copiosa documentazione prodotta, incorrendo così in un errore di percezione della prova offerta, da ritenersi viceversa decisiva e tradottosi, pertanto, in un radicale difetto di motivazione ed, in ultima analisi, nella negazione del diritto ad un giusto processo; - le censure sono inammissibili dal momento che l’errore di interpretazione della disciplina contrattuale, denunciato nel secondo motivo, non coglie la ratio decidendi , fondata sulla carenza di prova, non, come sostiene il ricorrente, del suo impiego in turno per una durata di dieci ore ma, come richiede la norma contrattuale, del suo inserimento in un turno giornaliero finalizzato all’espletamento di un servizio la cui estensione oraria superava le dieci ore; - gli altri motivi difettano di specificità, giacché il ricorrente, nel ribadire la censura relativa al mancato esame degli elementi di prova offerti, non dà adeguatamente conto della loro decisività, ferma restando l’inaccoglibilità della prospettazione dell’errore di percezione della prova, risolto dalla recente sentenza n.5792 del 5.3.2024, resa dalle S ezioni U nite di questa Corte, nell’alternativa tra errore revocatorio e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5. c.p.c., nella specie neppure dedotto; - quanto al primo motivo occorre ribadire che, all’esito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità, quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, attiene solo all'esistenza della motivazione in sé, prescinde dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» ( Cass. S.U. n. 8053/2014 che richiama Cass. S.U. n. 5888/1992); - il difetto del requisito di cui all’art. 132 cod. proc. civ. si configura, quindi, solo qualora la motivazione o manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esista formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum; - e sula, invece, dal vizio di violazione di legge la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, implicante un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito; - l a giurisprudenza di questa Corte, inoltre, è consolidata nel ritenere ammissibile la motivazione per relationem ad altri provvedimenti giudiziari e nell’escludere la nullità della sentenza qualora, attraverso il rinvio, emergano in modo chiaro le ragioni della decisione (Cass. S.U. 16.1.2015 n. 642); - nella specie la pronuncia gravata, anche attraverso il rinvio a quella resa dal Tribunale, indica con chiarezza le ragioni del rigetto della domanda e, quindi, la censura finisce per prospettare inammissibilmente l’insufficienza della motivazione; - che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato p
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