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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 04081/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e, contestualmente, ha ratificato il decreto del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] relativo alla richiesta di applicazione provvisoria della misura, entrambe proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, del 27 aprile 2018.

Ritenuto che i motivi addotti, a mezzo del difensore, avv.

R. Fondi (violazione dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 4-bis e 47 Ord. pen. - primo motivo; violazione dell'art. 606, lett. d) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 4-bis e 47 Ord. pen. - secondo motivo) sono manifestamenl:e infondati, tenuto conto che l'affidamento in prova richiede non soltanto che sia positivamente avviato quel processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante, bensì un giudizio di idoneità della misura al raggiungimento della completa emenda, la cui formulazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375).

Rilevato, invero, quanto al primo motivo, che, nel caso di specie, il giudice a quo ha ritenuto ostativa al suddetto giudizio sia la totale assenza di revisione critica rispetto alle condotte di cui al titolo in esecuzione, desunta, in via non manifestamente illogica, dall'attento esame della relazione dell'equipe di trattamento (la quale ha affermato che la revisione critica risulta "minima se non totalmente assente": cfr. p. 2) nonché dall'assenza di qualsiasi iniziativa riparatoria o risarcitoria da parte del detenuto nei confronti della vittima dei reati, sicché dalla lettura del provvedimento impugnato non emergono i vizi censurati nel ricorso.

Rilevato, altresì, quanto al secondo motivo, che la produzione documentale asseritamente non valutata dal giudice è relativa ad una somma disposta dal titolo in esecuzione quale provvisionale alla persona offesa e che il ricorso è, sul punto, generico e volto ad una non consentita rivalutazione della decisione di merito, la quale, invero, con ragionamento non manifestamente illogico, ha ritenuto di non valorizzare in chiave favorevole l'esecuzione di tale obbligo gravante sul soggetto istante.

Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.A ••n P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e, contestualmente, ha ratificato il decreto del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] relativo alla richiesta di applicazione provvisoria della misura, entrambe proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, del 27 aprile 2018. Ritenuto che i motivi addotti, a mezzo del difensore, avv. R. Fondi (violazione dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 4-bis e 47 Ord. pen. - primo motivo; violazione dell'art. 606, lett. d) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 4-bis e 47 Ord. pen. - secondo motivo) sono manifestamenl:e infondati, tenuto conto che l'affidamento in prova richiede non soltanto che sia positivamente avviato quel processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante, bensì un giudizio di idoneità della misura al raggiungimento della completa emenda, la cui formulazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375). Rilevato, invero, quanto al primo motivo, che, nel caso di specie, il giudice a quo ha ritenuto ostativa al suddetto giudizio sia la totale assenza di revisione critica rispetto alle condotte di cui al titolo in esecuzione, desunta, in via non manifestamente illogica, dall'attento esame della relazione dell'equipe di trattamento (la quale ha affermato che la revisione critica risulta "minima se non totalmente assente": cfr. p. 2) nonché dall'assenza di qualsiasi iniziativa riparatoria o risarcitoria da parte del detenuto nei confronti della vittima dei reati, sicché dalla lettura del provvedimento impugnato non emergono i vizi censurati nel ricorso. Rilevato, altresì, quanto al secondo motivo, che la produzione documentale asseritamente non valutata dal giudice è relativa ad una somma disposta dal titolo in esecuzione quale provvisionale alla persona offesa e che il ricorso è, sul punto, generico e volto ad una non consentita rivalutazione della decisione di merito, la quale, invero, con ragionamento non manifestamente illogico, ha ritenuto di non valorizzare in chiave favorevole l'esecuzione di tale obbligo gravante sul soggetto istante. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.A ••n P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in da
Decreto Cassazione n. 04081/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris