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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 13780/2026

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Albania il 13/06/1997 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Ancona, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a vari episodi di furto in abitazione, commessi in concorso con altri (capi A, B e C dell'incolpazione provvisoria).

2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'indagato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.Secondo la difesa l'ordinanza del Tribunale erra nel valutare "l'assenza di volontà di distacco dall'ambiente in cui gli illeciti si collocano", poiché non ha tenuto conto della dichiarazione di disponibilità espressa dai genitori dell'indagato a ospitare il figlio in un'abitazione sita a quattrocento chilometri di distanza dal luogo dei fatti.

Il giudice di merito, assume la difesa, si è affidato a un "mero precedente dattiloscopico", che però si riferiva a un procedimento in cui la misura della custodia in carcere era stata sostituita con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione dei genitori, misura poi cessata senza che fossero rilevate violazioni.

In sostanza il Tribunale ha fatto applicazione delle presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in un caso estraneo al novero di quelli interessati dal relativo ambito applicativo, ignorando, invece, il disposto dell'art. 272 cod. proc. pen. che detta il principio del "minor sacrificio possibile della libertà personale".

La difesa sostiene inoltre: che i fatti sarebbero riconducibili a ipotesi tentate; che la pena detentiva potrebbe essere contenuta nei tre anni di reclusione; che le condotte non sarebbero replicabili; che l'indagato è inserito in un sano contesto socio lavorativo; che l'unico precedente penale riguarda reati commessi nel 2018/2019 per i quali l'indagato, dopo aver sopportato una misura cautelare caratterizzata dal rispetto delle prescrizioni imposte, ha beneficiato della sospensione condizionale della pena.

In definitiva la misura della custodia cautelare in carcere non sarebbe giustificata in presenza delle condizioni idonee a consentire il ricorso alla misura degli arresti domiciliari, eventualmente anche con il braccialetto elettronico. 3.

Si è proceduto a trattazione orale su richiesta del difensore dell'imputato.

La dichiarazione di rinuncia, successivamente inoltrata, è priva di effetto ai sensi dell'art. 611, comma 1 ter, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 275 cod. proc. pen.

Il vizio in esame riguarda l'inosservanza di una norma penale sostanziale e che la erronea applicazione di una norma processuale genera il diverso vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nel caso in cui vengano 2in rilievo disposizioni previste a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza; e tale non è l'art. 275 cod. proc. pen. 3.

Il vizio di motivazione, dedotto con il medesimo motivo, è insussistente.

3.1. Va ribadito, anzitutto, il principio, ormai definitivamente affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti» (cfr. tra le ultime Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 - 01; Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D'Eugenio, Rv. 288476 - 01; Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino, Rv. 288197 - 01; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01).

3.2. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, il Tribunale del riesame non ha fatto ricorso alle presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma, facendo corretta applicazione dei principi sopra illustrati, ha valutato sia la sussistenza delle esigenze cautelari, sia l'adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere sulla scorta di motivazione rispondente al dato normativo e coerente nella esposizione delle ragioni della decisione.

Il provvedimento impugnato tiene conto, anzitutto, delle modalità delle azioni criminose di particolare gravità: tre episodi di furto in abitazione volti all'impossessamento di orologi, monili e preziosi di rilevante valore, commessi, con il concorso di più persone, il 19 dicembre 2025 in vari comuni della provincia di Ancona, a centinaia di chilometri di distanza dal luogo di dimora dell'indagato, portati a termine secondo un efficace schema organizzativo che prevedeva anche l'alterazione delle targhe delle autovetture per evitare l'identificazione.

Rileva, poi, come il concreto pericolo di recidiva sia avvalorato dalla "personalità" dell'indagato, il quale annovera condanne per reati attinenti alle sostanze stupefacenti, nonché "molteplici precedenti di polizia per furto e armi".

3.3. Le censure mosse con il ricorso non possono essere accolte.

Per un verso, sollecitano una inammissibile rivalutazione degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito senza un reale confronto con l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato, che il ricorso rivisita nel tentativo, infruttuoso, di svilirlo. 3Per altro verso, si propugnano una tesi non rispondente ai consolidati approdi della giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini del giudizio sulla personalità, richiesto in materia cautelare dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., va tenuto conto anche delle eventuali pendenze penali, le quali, pur se non qualificabili come "precedenti penali" in senso stretto, sono tuttavia sempre riferibili a "comportamenti o atti concreti" che si assumono posti in essere dall'imputato o indagato e sono pertanto valutabili sotto tale profilo, sulla base del testuale tenore della suindicata disposizione normativa, senza che ne derivi contrasto alcuno con il principio di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma secondo Cost., atteso che tale principio vieta di assumere la "colpevolezza" a base di qualsivoglia provvedimento, fino a quando essa non sia stata definitivamente accertata, ma non vieta affatto di trarre elementi di valutazione sulla personalità dell'accusato dal fatto obiettivo della pendenza, a suo carico, di altri procedimenti penali (Sez. 6, n. 45934 del 22/10/2015, Perricciolo, Rv. 265069; Sez. 2, n. 7045 del 12/11/2013, dep. 2014, Notarangelo, Rv. 258786).

La strettissima vicinanza temporale tra il fatto e l'adozione della misura non impone un particolare sforzo motivazionale sul requisito della attualità.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il r P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Albania il 13/06/1997 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Ancona, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a vari episodi di furto in abitazione, commessi in concorso con altri (capi A, B e C dell'incolpazione provvisoria). 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'indagato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.Secondo la difesa l'ordinanza del Tribunale erra nel valutare "l'assenza di volontà di distacco dall'ambiente in cui gli illeciti si collocano", poiché non ha tenuto conto della dichiarazione di disponibilità espressa dai genitori dell'indagato a ospitare il figlio in un'abitazione sita a quattrocento chilometri di distanza dal luogo dei fatti. Il giudice di merito, assume la difesa, si è affidato a un "mero precedente dattiloscopico", che però si riferiva a un procedimento in cui la misura della custodia in carcere era stata sostituita con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione dei genitori, misura poi cessata senza che fossero rilevate violazioni. In sostanza il Tribunale ha fatto applicazione delle presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in un caso estraneo al novero di quelli interessati dal relativo ambito applicativo, ignorando, invece, il disposto dell'art. 272 cod. proc. pen. che detta il principio del "minor sacrificio possibile della libertà personale". La difesa sostiene inoltre: che i fatti sarebbero riconducibili a ipotesi tentate; che la pena detentiva potrebbe essere contenuta nei tre anni di reclusione; che le condotte non sarebbero replicabili; che l'indagato è inserito in un sano contesto socio lavorativo; che l'unico precedente penale riguarda reati commessi nel 2018/2019 per i quali l'indagato, dopo aver sopportato una misura cautelare caratterizzata dal rispetto delle prescrizioni imposte, ha beneficiato della sospensione condizionale della pena. In definitiva la misura della custodia cautelare in carcere non sarebbe giustificata in presenza delle condizioni idonee a consentire il ricorso alla misura degli arresti domiciliari, eventualmente anche con il braccialetto elettronico. 3. Si è proceduto a trattazione orale su richiesta del difensore dell'imputato. La dichiarazione di rinuncia, successivamente inoltrata, è priva di effetto ai sensi dell'art. 611, comma 1 ter, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 275 cod. proc. pen. Il vizio in esame riguarda l'inosservanza di una norma penale sostanziale e che la erronea applicazione di una norma processuale genera il diverso vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nel caso in cui vengano 2in rilievo disposizioni previste a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza; e tale non è l'art. 275 cod. proc. pen. 3. Il vizio di motivazione, dedotto con il medesimo motivo, è insussistente. 3.1. Va ribadito, anzitutto, il principio, ormai definitivamente affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti» (cfr. tra le ultime Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 - 01; Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D'Eugenio, Rv. 288476 - 01; Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino, Rv. 288197 - 01; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01). 3.2. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, il Tribunale del riesame non ha fatto ricorso alle presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma, facendo corretta applicazione dei principi sopra illustrati, ha valutato sia la sussistenza delle esigenze cautelari, sia l'adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere sulla scorta di motivazione rispondente al dato normativo e coerente nella esposizione delle ragioni della decisione. Il provvedimento impugnato tiene conto, anzitutto, delle modalità delle azioni criminose di particolare gravità: tre episodi di furto in abitazione volti all'impossessamento di orologi, monili e preziosi di rilevante valore, commessi, con il concorso di più persone, il 19 dicembre 2025 in vari comuni della provincia di Ancona, a centinaia di chilometri di distanza dal luogo di dimora dell'indagato, portati a termine secondo un efficace schema organizzativo che prevedeva anche l'alterazione delle targhe delle autovetture per evitare l'identificazione. Rileva, poi, come il concreto pericolo di recidiva sia avvalorato dalla "personalità" dell'indagato, il quale annovera condanne per reati attinenti alle sostanze stupefacenti, nonché "molteplici precedenti di polizia per furto e armi". 3.3. Le censure mosse con il ricorso non possono essere accolte. Per un verso, sollecitano una inammissibile rivalutazione degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito senza un reale confronto con l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato, che il ricorso rivisita nel tentativo, infruttuoso, di svilirlo. 3Per altro verso, si propugnano una tesi non rispondente ai consolidati approdi della giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini del giudizio sulla personalità, richiesto in materia cautelare dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., va tenuto conto anche delle eventuali pendenze penali, le quali, pur se non qualificabili come "precedenti penali" in senso stretto, sono tuttavia sempre riferibili a "comportamenti o atti concreti" che si assumono posti in essere dall'imputato o indagato e sono pertanto valutabili sotto tale profilo, sulla base del testuale tenore della suindicata disposizione normativa, senza che ne derivi contrasto alcuno con il principio di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma secondo Cost., atteso che tale principio vieta di assumere la "colpevolezza" a base di qualsivoglia provvedimento, fino a quando essa non sia stata definitivamente accertata, ma non vieta affatto di trarre elementi di valutazione sulla personalità dell'accusato dal fatto obiettivo della pendenza, a suo carico, di altri procedimenti penali (Sez. 6, n. 45934 del 22/10/2015, Perricciolo, Rv. 265069; Sez. 2, n. 7045 del 12/11/2013, dep. 2014, Notarangelo, Rv. 258786). La strettissima vicinanza temporale tra il fatto e l'adozione della misura non impone un particolare sforzo motivazionale sul requisito della attualità. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il r P.Q.M
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