CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32585/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrtite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 12 ottobre 2022 del Tribunale di sorveglianza di Salerno, che ha rigettato il reclamo ex art. 69-bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 avver59 il provvedimento dell'Il febbraio 2022, con il quale il Magistrato di sorveglianza, per quello che qui interessa, ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata con riferimento ai semestri di cui al periodo compreso tra il 30 giugno 2017 e il 30 giugno 2019 (il medesimo beneficio, invece, era stato concesso dal Magistrato di sorveglianza con riferimento ai semestri di cui al periodo compreso tra il 30 giugno 2019 e il 30 giugno 2021). Il Tribunale ha evidenziato che - come rilevato dal Magistrato di sorveglianza - la richiesta dovesse essere parzialmente rigettata, posto che Grimaldi, nel semestri del periodo considerato, aveva compiuto diverse trasgressioni e che, quindi, era possibile affermare che lo stesso non aveva completamente aderito all'opera di rieducazione: il 12 maggio 2018 i Carabinieri della Stazione di Scalea lo avevano sorpreso mentre, agli arresti domiciliari, era impegnato in una conversazione telefonica, in violazione delle prescrizioni dell'ordinanza cautelare del G.i.p. del Tribunale di Salerno del 10 ottobre 2017; il 19 dicembre 2018 era stato presumibilmente coinvolto in un'attività di cessione di sostanze stupefacenti; il 3 el'8 febbraio 2019 i Carabinieri della Stazione di Capaccio lo avevano sorpreso con [OSCURATO:PERSONA] (persona con precedenti per lesioni, minacce e violazioni al Testo unico sugli stupefacenti) e [OSCURATO:PERSONA], soggetti non appartenenti al nucleo familiare, nonostante il divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 54 Ord. pen. e 103 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di (V,1 i sorveglianza, dopo essersi limitato a elencare le trasgressioni contestate a Grimaldi (senza averne, però, accertato in concreto la gravità), avrebbe apoditticamente ritenuto che il condannato non aveva aderito al percorso di rieducazione. In particolare, il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che, con riferimento agli episodi del 12 maggio 2018 (in ordine a presunte condotte inquadrabili nel reato di cui all'art. 388 cod. pen.) e del 19 dicembre 2018 (in ordine a presunte condotte inquadrabili nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), non era sorto alcun procedimento penale. Il ricorrente, poi, evidenzia che, con riferimento alle dedotte violazioni commesse il 3 el'8 febbraio 2019, il Tribunale di sorveglianza si sarebbe appiattito sulle valutazioni espresse dal diverso giudicante in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., senza offrire alcuna motivazione in ordine alla ritenuta incompatibilità tra le condotte contestate e la concessione del beneficio richiesto. Nel ricorso, infine, si evidenzia che tale motivazione sarebbe stata anccr ù necessaria per quei semestri nei quali non era stata contestata alcuna violazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. È opportuno premettere che, al fine dell'ottenimento della liberazione anticipata, è necessario che il condannato non tenga una condotta esclusivamente passiva di disciplinata osservanza delle norme che regolano l'espiazione della pena, ma occorre che invece concreti un modo di operare di valore sintomatico rispetto ai fini perseguiti dalla legge. In altri termini, necessitano condotte concrete (quali la correttezza nei rapporti interpersonali, il rispetto delle regole, la disponibilità ai colloqui con gli operatori, il riguardo verso le figure istituzionali) che siano significative di una volontaria cooperazione tesa al più efficace reinserimento nella società. Parimenti, è corretto dire che il beneficio previsto dall'art. 54 Ord. pen. presuppone un giudizio positivo sulla partecipazione del soggetto al trattamento rieducativo da desumersi mediante una valutazione globale. Si consideri che il citato articolo, nel fare riferimento ad una condotta regolare e partecipativa, addirittura non fa espresso riferimento a vere e proprie sanzioni disciplinari o ad altri provvedimenti sfavorevoli, ma - in modo più lato - a tutti quei comportamenti che denotino una scarsa adesione alle regole restrittive ed una mancanza di quel particolare impegno che individua la meritevolezza del beneficio, nella prospettiva della rieducazione, che è il fine del trattamento. È agevole notare che queste considerazioni vanno ripetute a fortiori allorquando il condannato abbia commesso delle irregolarità, abbia riportato sanzioni disciplinari o denunzie di reato, dimostrative dell'incostanza del senso di responsabilità: la commissione di comportamenti sintomatici di una insofferenza alle regole ed alle norme fa riscontrare non un semplice difetto di partecipazione all'opera di rieducazione, ma addirittura il difetto del requisito di base, costituito dalla regolarità della condotta. 1.2. Nel caso di specie, contrariamente a quanto rappresentato dal ricorrente, il Tribunale di sorveglianza, fornendo sul punto idonea motivazione, ha evidenziato che, dall'analisi unitaria delle condotte tenute da Grimaldi nei semestri di riferimento, era possibile affermare che le molteplici trasgressioni alle prescrizioni impostegli erano sintomatiche della sua mancata adesione all'opera di rieducazione. Per tale ragione, il Magistrato di sorveglianza aveva correttamente rigettato la richiesta con riferimento ai semestri di cui al periodo ricompreso tra il 30 giugno 2017 e il 30 giugno 2019, anche considerando che, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti l'assenza di effetti positivi dell'opera di rieducazione sul detenuto (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som