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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 giugno 2021

Cassazione n. 10200/2022

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to la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 21160-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente successivo - avverso l'ordinanza n. 15209/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 01/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Questa Corte, con ordinanza nr. 15209/21, depositata in data 1/6/2021, nella parte dispositiva statuiva quanto segue « rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]., liquidate in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti; compensa integralmente le spese di lite tra il Concessionario ed il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] » 2 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto disporsi la correzione di errore materiale della predetta sentenza nella parte della motivazione in cui si fa riferimento al pagamento in favore del controricorrente anziché all' avvocato dichiaratosi antistatario 3 Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il ricorso va accolto. 1.1 [OSCURATO:PERSONA], nel controricorso e nella memoria depositati nel giudizio di cassazione, ha chiesto la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario Avv.[OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 21160 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -2- 1.2 Ciò posto, va osservato che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, 20 comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 12437 del 2017). 1.3 Non essendosi la CTR pronunciata sull'istanza di distrazione delle spese processuali in favore dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA], va dunque corretto il dispositivo dell'ordinanza disponendo in conformità della richiesta formulata dall'odierno ricorrente.

2. Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013).

PQM La Corte accoglie il ricorso e dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 15209/21, depositata il 1/672021, sia corretto aggiungendo, dopo le parole « oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori Ric. 2021 n. 21160 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -3- di legge, se dovuti», le parole «con distrazione in favore dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] , difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA]».

Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell'8 febbraio [OSCURATO:PERSONA].

L7jcio Napolitano ° e L DEPOSITATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 21160-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente successivo - avverso l'ordinanza n. 15209/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 01/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Questa Corte, con ordinanza nr. 15209/21, depositata in data 1/6/2021, nella parte dispositiva statuiva quanto segue « rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]., liquidate in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti; compensa integralmente le spese di lite tra il Concessionario ed il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] » 2 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto disporsi la correzione di errore materiale della predetta sentenza nella parte della motivazione in cui si fa riferimento al pagamento in favore del controricorrente anziché all' avvocato dichiaratosi antistatario 3 Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il ricorso va accolto. 1.1 [OSCURATO:PERSONA], nel controricorso e nella memoria depositati nel giudizio di cassazione, ha chiesto la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario Avv.[OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 21160 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- 1.2 Ciò posto, va osservato che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, 20 comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 12437 del 2017). 1.3 Non essendosi la CTR pronunciata sull'istanza di distrazione delle spese processuali in favore dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA], va dunque corretto il dispositivo dell'ordinanza disponendo in conformità della richiesta formulata dall'odierno ricorrente. 2. Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013). PQM La Corte accoglie il ricorso e dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 15209/21, depositata il 1/672021, sia corretto aggiungendo, dopo le parole « oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori Ric. 2021 n. 21160 sez. MT - ud. 08-02-2022 -3- di legge, se dovuti», le parole «con distrazione in favore dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] , difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA]». Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell'8 febbraio [OSCURATO:PERSONA]. L7jcio Napolitano ° e L DEPOSITATO
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