CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2026
Cassazione n. 09294/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Sica-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Patteri unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SergioPreden-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.593/2025depositata il 15/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 24084/2025Numero sezionale 280/2026Numero di raccolta generale 9294/2026Data pubblicazione 13/04/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni di cuiall’art. 152 disp.att.c.p.c. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/04/2026Gabriella Marchese