CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 gennaio 2022
Cassazione n. 22221/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 gennaio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza del detenuto in espiazione pena [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il differimento dell'esecuzione, per motivi di salute. 2. il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 147 cod. pen. e 47 ord. pen. e vizi di motivazione in ordine all'affermazione della compatibilità delle condizioni di salute di [OSCURATO:PERSONA] con la detenzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I profili di censura afferenti alla motivazione del provvedimento impugnato sono fondati, con il conseguente assorbimento di ogni altra doglianza. 1.1. Il Tribunale di sorveglianza, nel valutare l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto verificare, e spiegare congruamente nell'ordinanza, nel rispetto dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, se sussistessero le condizioni per l'applicazione degli artt. 146 e 147 cod. pen. e dell'art. 47-ter, comma 1-ter, I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. 1.2. L'apparato argomentativo dell'ordinanza ora impugnata, invece, risulta insufficiente a spiegare le ragioni che hanno indotto il giudice del merito al rigetto della domanda. Il Tribunale di sorveglianza, dopo aver affermato, fra l'altro, che il detenuto è affetto da grave ipovisus per pseudofachia, glaucoma in terapia farmacologica cronica e subatrofia del nervo ottico e da maculopatia atrofica, osserva che nella nota inviata dal referente sanitario della casa di reclusione di Augusta si evidenzia che il detenuto, pur necessitando di assistenza continua negli atti della vita quotidiana, versa in condizioni di sostanziale compatibilità con il regime carcerario, ancorché assai stringata, e si conclude che è necessario un trasferimento presso un centro clinico detentivo ove il condannato possa essere seguito adeguatamente. Il Tribunale di sorveglianza, poi, afferma che è necessario onerare l'Amministrazione penitenziaria dell'immediato trasferimento di [OSCURATO:PERSONA] in una struttura detentiva idonea che gli fornisca, quanto prima, il supporto terapeutico necessario. Il Tribunale di sorveglianza, però, non chiarisce come la corretta applicazione delle norme dirette alla tutela del diritto del condannato alla salute possa ritenersi assicurata, senza che sia stata prima verificato l'avvenuto trasferimento del detenuto in una struttura adeguata. 2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così deciso in Roma, 21 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]