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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 08221/2023

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 17 maggio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari, in data 26 marzo 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per violazione di legge, nonché vizio di motivazione, in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, e in subordine invoca il riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 648, comma secondo, cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della sentenza di secondo grado, in cui, da un lato, la colpevolezza del prevenuto è stata ampiamente giustificata, valorizzando gli elementi riscontrati sul ciclomotore dai CC al momento del sequestro e l'assenza di alcuna plausibile giustificazione da parte del Caputo, e dall'altro è stata negata l'attenuante stante il valore non tenue della res di provenienza delittuosa); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 17 maggio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari, in data 26 marzo 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per violazione di legge, nonché vizio di motivazione, in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, e in subordine invoca il riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 648, comma secondo, cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della sentenza di secondo grado, in cui, da un lato, la colpevolezza del prevenuto è stata ampiamente giustificata, valorizzando gli elementi riscontrati sul ciclomotore dai CC al momento del sequestro e l'assenza di alcuna plausibile giustificazione da parte del Caputo, e dall'altro è stata negata l'attenuante stante il valore non tenue della res di provenienza delittuosa); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 08221/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris