CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26219/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lgaria) il 21/05/1999;[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 17/10/2025 della Corte di appello di Salerno;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi degliimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché quello dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], soloquanto al primo motivo, con accoglimento del secondo motivo e conseguentecorrezione dell’errore materiale;sentite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] insostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eAvv. [OSCURATO:PERSONA] per l' imputato [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiestol'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 17/10/2025 la Corte di appello di Salerno, decidendo in sededi rinvio a seguito della sentenza del 23/09/2024 con la quale la Corte dicassazione aveva annullato la pronuncia della Corte di appello di Potenza del10/11/2023, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Potenza del20/10/2022 appellata dagli imputati:- ha assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato dicui al capo 1 (art. 74, comma 6, DPR 309/90) perché il fatto non sussiste;- ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 5 (art. 73 DPR 309/90) per nonaver commesso il fatto;- ha rideterminato: 1) in anni 4, mesi 11 di reclusione ed euro 5.900 di multa lapena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81, 110, cod. pen., 73,comma 5, DPR 309/90 a lui contestati ai capi 2, 3, 5 e 6 (unificati dal vincolodella continuazione); 2) in anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 3.200 di multa lapena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81, 110, cod.pen., 73, comma 5, DPR 309/90 a lui contestati ai capi 2, 3 (unificati dal vincolodella continuazione); 3) in anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 1.800 di multa lapena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81, 110, cod. pen., 73,comma 5, DPR 309/90 a lui contestati al capo 7 (unificati dal vincolo dellacontinuazione).2. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione gliimputati, tramite i rispettivi difensori, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.3. Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi.3.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.,vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputatoper il reato di cui al capo 2). Secondo il difensore la Corte territoriale è giunta aduna errata ricostruzione dei fatti in quanto ha omesso di valutare (o ha malvalutato) le dichiarazioni del m.llo [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che dalle immaginida lui visionate emergeva unicamente che il [OSCURATO:PERSONA] era entrato nel vicolo manon anche che aveva fatto ingresso nella cantina dove era custodito lostupefacente, ciò in quanto l'entrata del locale non era ripresa dalle telecamereinstallate sul posto. L'affermazione della Corte - secondo la quale il [OSCURATO:PERSONA] nonpoteva che essere andato nel vicolo per accedere alla cantina – sarebbe dunque,a detta del ricorrente, meramente congetturale e illogica.3.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc.pen., vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilitàdell'imputato per il reato di cui al capo 5). Il difensore rileva che la prova che ilMartucci avesse ceduto al coimputato [OSCURATO:PERSONA] sostanza stupefacente, in difettodi sequestro dell'oggetto della cessione, era stata desunta unicamente da dueelementi: a) il fatto che l'imputato aveva la gestione e la disponibilità della giàcitata cantina dove era occultata la droga; 2) il fatto che [OSCURATO:PERSONA] era dedito aspaccio. Senonché la difesa rileva che il primo di tali elementi non sussisteva perle ragioni indicate nel primo motivo, mentre quanto al secondo era stata lastessa Corte ad affermare che l'attività di spaccio del [OSCURATO:PERSONA] (oggetto di altrocapo di imputazione) non aveva relazione con l'episodio in esame.4. Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] consta di un solo motivo con cui si denuncia aisensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazioneall'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo 2). Ladifesa deduce argomenti identici a quelli articolati nel primo motivo del ricorsodell'imputato [OSCURATO:PERSONA].5. Il ricorso nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi.5.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.,vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputatoper i reati di cui al capo 7). La difesa evidenzia che la Corte di appello ha ritenutoil [OSCURATO:PERSONA] responsabile di plurimi episodi di detenzione e cessione di drogaunificati dalla continuazione interna ma non ha indicato quali erano gli ulterioridue episodi per i quali aveva applicato gli aumenti di pena per la continuazione.5.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc.pen., violazione degli artt. 133 cod. pen. e 597 cod. proc. pen. A detta delricorrente, nel determinare la pena complessiva per il reato continuato di cui alcapo 7, la Corte era incorsa in un errore di calcolo in quanto, dopo averquantificato la pena per il delitto più grave in anni 1, mesi 9 di reclusione ed euro1.600 di multa e aver applicato per ciascuno degli altri due episodi un aumentoper la continuazione di mesi 2 ed euro 200, aveva quantificato la pena finale inanni 2, mesi 4 di reclusione anziché in anni 2, mesi 1.6. Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza con trattazioneorale su istanza dei difensori degli imputati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.1.1. Il primo motivo articolato dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] difetta di specificità inquanto non si confronta minimamente con il contenuto della sentenzaimpugnata. Ed invero, la Corte di appello (pag. 14-15 della sentenza) haaffermato la responsabilità dell'imputato per il capo 2, valorizzando plurimielementi, vale a dire: il fatto che nel vicolo dove si svolgeva l'attività illecitaerano state posizionate dagli indagati delle telecamere che consentivano ilcostante monitoraggio dei luoghi di occultamento della droga da terminaliposizionati nell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] (frequentata dal [OSCURATO:PERSONA]); il fatto che lavisione delle immagini riprese a consentito alla p.g. di constatare che tanto ilMartucci quanto il [OSCURATO:PERSONA] si recavano più volte presso la cassetta del contatoredel gas posizionata sul muro del vicolo dalla quale prelevavano (o nella qualeoccultavano) quantitativi di hashish e cocaina che poi consegnavano ai clientipresso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA]; la circostanza che gli imputati venivano altresìripresi mentre prelevavano da un vaso di fiori (ripreso dalle telecamere) unmazzo di chiavi che consentiva di aprire la cantinola di via Maranta, all'internodella quale gli operanti hanno poi rinvenuto materiali per il confezionamento distupefacente.E' quindi evidente che la difesa non si confronta con la motivazione dellasentenza, limitando le sue censure ad uno solo degli elementi di prova valorizzatidai Giudici di merito (vale a dire l'accesso alla cantinola). Peraltro, la censura sifonda unicamente su un presunto travisamento della deposizione dell'ufficiale dipolizia del quale non viene neppure indicata la decisività, risultando la doglianzainammissibile. Questa Corte ha infatti chiarito che il ricorso per cassazione concui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non puòlimitarsi, pena l'inammissibilità, a dedurre l'esistenza di atti processuali nonesplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimentoimpugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dalgiudicante, ma deve, invece indicare le ragioni per cui l'atto inficia ecompromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza dellamotivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'internodell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01).1.2. Il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto il reato di cui al capo 5), èversato interamente in fatto ed è anch'esso aspecifico in quanto fondato su unsostanziale travisamento del contenuto della sentenza.La difesa infatti contesta gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione(vale a dire il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse la disponibilità della cantinetta adibitaall'attività di narcotraffico e che il cessionario [OSCURATO:PERSONA] fosse dedito allo spaccio),limitandosi a prospettare una (non consentita in questa sede) rivalutazione delleprove e/o deducendo presunti travisamenti della prova che, per quanto dettoesaminando il primo motivo di ricorso, non sussistono o sono comunque nondecisivi.Peraltro, quanto alla disponibilità della cantinetta si è già detto come la stessa siastata attribuita dalla Corte anche al [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una motivazionecongrua rispetto alla quale la difesa ha articolato censure generiche e hacompletamente pretermesso di confrontarsi con elementi decisivi (quali il fattoche il [OSCURATO:PERSONA] è stato ripreso mentre prelevava le chiavi che servivano ad aprireil locale).Sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse soggetto all'epoca dedito allo spaccio, la Corte hapoi ampiamente motivato alle pag. 19-21 valorizzando il contenuto diintercettazioni chiare e non equivocabili.Ciò detto, la motivazione con la quale la Corte di appello (pag. 16) ha dato contodelle ragioni per le quali lo scambio avvenuto tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] ha avutoad oggetto sostanza stupefacente, risulta congrua e non presenta profili dicontraddittorietà o manifesta illogicità, sicché non è censurabile in questa sede.2. Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] consta di un unicomotivo (avente ad oggetto l'affermazione di responsabilità dell'imputato per ilcapo 2)) che è interamente sovrapponibile al primo motivo del ricorso delMartucci in quanto fondato sugli stessi argomenti e sul medesimo presuntotravisamento della prova.Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile per le stesse ragioniindicate (al punto 1.1. del considerato in diritto) esaminando il ricorso delcoimputato, da intendersi qui richiamare e trascritte.3. Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è invece meritevole di accoglimento.Al riguardo giova premettere che la sentenza del 23/09/2024 con la quale laCorte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello diPotenza del 10/11/2023 ha ritenuto sussistente un vizio di motivazione cheinvestiva l'intero provvedimento, in quanto si è ritenuto che i Giudici delgravame, facendo un indebito ricorso alla motivazione per relationem, non sierano confrontati con i motivi di impugnazione articolati dalle difese di tutti gliappellanti; motivi che per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA] investivano tanto il reatoassociativo quanto i delitti di cui al capo 7 (vedi punto 2.4. del ritenuto in fattodella sentenza rescindente). Contrariamente a quanto si legge a pag. 14 dellasentenza oggi impugnata non esistevano dunque “imputazioni per le quali lasentenza di appello” annullata “non è interessata dalla censura di vizio dimotivazione da parte della Suprema Corte”. Conseguentemente la Corte diappello di Salerno, nel giudizio di rinvio, aveva l'obbligo di motivarepuntualmente anche in ordine ai motivi di doglianza con i quali la difesa delCoviello aveva contestato la sussistenza dei reati di cui all'art. 73 DPR 309/90contestati al capo 7).3.1. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso articolato nell'interessedell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Ed invero, al capo 7 dell'imputazione si contestaal [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi rifornito di stupefacente tramite il [OSCURATO:PERSONA], di averceduto, tra l'agosto e il novembre del 2019, modesti quantitativi di marijuana ecocaina a nove diversi acquirenti nominativamente indicati. Ciò detto, alle pag.19-21 della sentenza, la Corte di appello spiega le ragioni per le quali vi era laprova che il [OSCURATO:PERSONA] fosse un soggetto stabilmente dedito allo spaccio di droga.Tuttavia, la Corte territoriale ha omesso di indicare, non solo quali sono glispecifici episodi di cessione (tra quelli indicati nell'imputazione) che ha ritenutodimostrati, ma anche gli elementi dai quali ha desunto la prova per ciascuno diessi. Ed infatti, quanto alle condotte di cessione, nella sentenza vengonoriportate e valorizzate unicamente una serie di intercettazioni telefoniche, dallequali emerge chiaramente che il [OSCURATO:PERSONA] fosse uno spacciatore, ma che tuttavia:1) intervengono con persone diverse dai presunti cessionari nominativamenteindicati nell'imputazione; 2) non sembrano contenere alcun riferimento a cessionidi droga agli acquirenti elencati nel capo 7). A ciò si aggiunga che in sede dideterminazione della pena (pag. 33) la Corte di appello sembra aver condannatoil [OSCURATO:PERSONA] per tre episodi di cessione (quello più grave e gli “altri due episodi a luiascritti”) nonostante nel capo d'imputazione si faccia riferimento a noveacquirenti e quindi potenzialmente ad almeno nove episodi di cessione. Inconclusione, la motivazione della sentenza impugnata non consente dicomprendere né quali siano gli episodi di spaccio per i quali il [OSCURATO:PERSONA] è statocondannato né l'iter logico attraverso il quale i Giudici di appello sono giunti adaffermare la responsabilità dell'imputato in relazione a ciascuna delle cessionicontestate nell'imputazione.La sentenza presenta dunque i vizi motivazionali sopra illustrati che neimpongono l'annullamento. Il giudice di rinvio dovrà dunque colmare le lacunesopra evidenziate individuando ed illustrando gli specifici elementi in forza deiquali si è ritenuta raggiunta la prova in relazione a ciascuno degli episodi dicessione elencati nel capo di imputazione.5.2. L'accoglimento del primo motivo ha una valenza assorbente rispettoall'esame dell'ulteriore motivo articolato dalla difesa concernente il trattamentosanzionatorio.6. Per le ragioni sin qui esposte, i ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devonoessere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, peril disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stimaequo quantificare in € 3.000,00 ciascuno.La sentenza emessa nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deve invece essereannullata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appellodi Salerno, la quale provvederà a colmare le lacune motivazionali sopraevidenziate. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al reato cui al capo 7 incontestazione all'imputato [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio adaltra sezione della Corte di appello di Salerno. Dichiara inammissibili i ricorsi diMartucci [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente