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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 00374/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Messina il 30/03/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 30 marzo 2023 il Tribunale di sorveglianza di Messina dichiarava inammissibile l'istanza di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, presentata da [OSCURATO:PERSONA], giustificando la declaratoria sull'assunto che la richiesta era stata presentata prima del decorso dei tre anni dal precedente provvedimento di revoca, disposto con ordinanza del 14 dicembre 2022, rilevante ai sensi dell'art. 58-quater legge 26 giugno 1975 (Ord. pen.).

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la revoca della precedente misura alternativa era stata determinata dalla mancata sottoscrizione delle prescrizioni imposte al ricorrente, che comportava l'irrilevanza ai presenti fini del termine triennale stabilito dall'art. 58-quater, comma 3, Ord. pen. .Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui la declaratoria di inammissibilità censurata era stata pronunciata dal Tribunale di sorveglianza di Roma sull'assunto che la richiesta era stata presentata prima del decorso dei tre anni dal precedente provvedimento di revoca, disposto dallo stesso Tribunale cori ordinanza del 14 dicembre 2022, rilevante ex art. 58-quater, comma 3, Ord. pen.

L'istanza di [OSCURATO:PERSONA], dunque, veniva presentata in violazione dell'art. 58- quater, comma 3, Ord. pen., che stabilisce in termini inequivocabili: «Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena, o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2».

Privi di sostegno normativo o giurisprudenziale, infine, appaiono le deduzioni difensive, secondo cui la revoca della precedente misura alternativa era stata determinata dalla mancata sottoscrizione delle prescrizioni imposte al ricorrente, L, 1 che, ai presenti fini, risultano irrilevanti ai fini dell'applicazione del termine triennale prescritto dall'art. 58 -quater, comma 3, Ord. pen. 3.

Le considerazioni esposte impongono di dichiarare inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Messina il 30/03/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 30 marzo 2023 il Tribunale di sorveglianza di Messina dichiarava inammissibile l'istanza di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, presentata da [OSCURATO:PERSONA], giustificando la declaratoria sull'assunto che la richiesta era stata presentata prima del decorso dei tre anni dal precedente provvedimento di revoca, disposto con ordinanza del 14 dicembre 2022, rilevante ai sensi dell'art. 58-quater legge 26 giugno 1975 (Ord. pen.). 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la revoca della precedente misura alternativa era stata determinata dalla mancata sottoscrizione delle prescrizioni imposte al ricorrente, che comportava l'irrilevanza ai presenti fini del termine triennale stabilito dall'art. 58-quater, comma 3, Ord. pen. .Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui la declaratoria di inammissibilità censurata era stata pronunciata dal Tribunale di sorveglianza di Roma sull'assunto che la richiesta era stata presentata prima del decorso dei tre anni dal precedente provvedimento di revoca, disposto dallo stesso Tribunale cori ordinanza del 14 dicembre 2022, rilevante ex art. 58-quater, comma 3, Ord. pen. L'istanza di [OSCURATO:PERSONA], dunque, veniva presentata in violazione dell'art. 58- quater, comma 3, Ord. pen., che stabilisce in termini inequivocabili: «Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena, o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2». Privi di sostegno normativo o giurisprudenziale, infine, appaiono le deduzioni difensive, secondo cui la revoca della precedente misura alternativa era stata determinata dalla mancata sottoscrizione delle prescrizioni imposte al ricorrente, L, 1 che, ai presenti fini, risultano irrilevanti ai fini dell'applicazione del termine triennale prescritto dall'art. 58 -quater, comma 3, Ord. pen. 3. Le considerazioni esposte impongono di dichiarare inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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