CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 marzo 2023
Cassazione n. 38416/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 giugno 2022 la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 2 dicembre 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di cinque mesi di arresto ed C 150,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 678 e 679 cod. pen., perché, senza autorizzazione dell'autorità di Pubblica sicurezza e senza averne fatto denuncia, aveva detenuto e trasportato a bordo di una vettura, senza adottare le prescritte cautele, materiale esplodente costituito da artifici piro- tecnici appartenenti alle categorie F2, F4 e "V"#, per un peso complessivo pari a kg 70,25. Fatti accertati in [OSCURATO:PERSONA], il 28 dicembre 2017. All'imputato sono stati concessi entrambi i benefici di legge. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Lanzillotta, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi. 2.1. Nel primo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione di legge penale, con riferimento all'art. 679 cod. pen. in relazione all'art. 38 TULPS, nonché violazione delle norme che disciplinano il riparto dell'onere probatorio e connesso vizio di motivazione. Si censura che le sentenze di merito non abbiano argomentato in ordine al rilievo cronologico della difesa, che aveva contestato che fossero già trascorse 72 ore dall'acquisizione del materiale esplodente, così da consumare il termine per la denuncia all'autorità di PS. Invero, l'accusa non aveva provato il momento dell'acquisizione di detto materiale da parte dell'imputato, come era suo onere fare: la difesa del Lanzillotta, infatti, ha allegato che costui aveva acquistato gli artifici pirotecnici poco prima del controllo e della perquisizione della vettura - avvenuti nel comune di [OSCURATO:PERSONA] - e stava procedendo al trasporto del materiale verso il luogo di deposito. Pertanto, non vi era prova della sussistenza della violazione ex art. 679 cod. pen., che consiste di una condotta omissiva, e che all'atto del controllo non si era ancora consumata. 2.2 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione di legge penale con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, e correlato vizio di motivazione. L'evocazione del grave pericolo costituito dalla quantità del materiale trasportato non è motivazione adeguata, facendo riferimento soltanto ad uno dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., mentre avrebbe dovuto considerarli tutti. Peraltro, gli artifici pirotecnici erano semplici petardi liberamente vendibili, quindi non pericolosi indipendentemente dal quantitativo rinvenuto.Si deplora che non sia stata considerata la condotta collaborativa del Lanzillotta durante il controllo e la perquisizione, e la sua condizione di incensuratezza: infatti, nell'originario decreto penale di condanna il GIP aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche. 2.3. Con atto del 3/3/2023, trasmesso digitalmente, la difesa del ricorrente ha presentato conclusioni scritte a confutazione delle argomentazioni contenute nella requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato, nei seguenti termini. 1.1. È fondato il primo motivo, diretto a negare la sussistenza della contravvenzione ex art. 679 cod. pen. in relazione all'art. 38 TULPS, in quanto effettivamente non è stata raggiunta la prova di detto reato, che si perfeziona con l'omessa comunicazione dell'acquisto di materiale esplodente a decorrere dallo scadere del termine indicato dall'art. 38 TULPS. Invero, la contravvenzione di omessa denuncia della detenzione di materie esplodenti, prevista dall'art. 679 cod. pen., ha natura di reato istantaneo, che si consuma con l'omissione dell'adempimento richiesto (Sez. 1, n. 30431 del 22/04/2010, Martella, Rv. 248308), ma il termine per la denuncia posto dall'art. 38 TULPS è di 72 ore successive all'acquisizione della materiale disponibilità dell'esplosivo, e da alcun elemento probatorio indicato in sentenza si arguisce che detto termine fosse già spirato all'atto del controllo su strada. Era onere del rappresentante dell'accusa, e non della difesa, provare tale dato, trattandosi di una componente del reato omissivo in esame, a fronte dell'allegazione dell'imputato di avere acquistato il materiale in questione poco prima del controllo. Pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio in parte qua, dovendosi affermare l'insussistenza del reato ex art. 679 cod. pen., con conseguente detrazione della parte di pena - un mese di arresto - corrispondente a tale contravvenzione. 2. È invece inammissibile il secondo motivo di impugnazione, afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la cui motivazione è congrua e corretta alla luce dei parametri indicati dall'esegesi di legittimità, con particolare riguardo al rilievo attribuito alla quantità del materiale detenuto e trasportato - costituente un significativo elemento di gravità del reato - senza necessità di diffondersi ulteriormente su altri indici previsti dall'art. 133 cod. pen., come postula il ricorrente. Sul punto, va ribadito l'orientamento per cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). Inoltre, si ribadisce che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 2. In conclusione, l'impugnata sentenza va annullata senza rinvio con riferimento al reato ex art. 679 cod. pen., con la conseguente rideterminazione della pena per la residua contravvenzione ex art. 678 cod. pen. Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 679 cod. pen. perché il fatto non sussiste e ridetermina la pena per il reato residuo in mesi quattro di arresto ed Euro 150,00 di ammenda. Dichiara inammissibile n